Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1106 c.c. – Regolamento della comunione e nomina di amministratore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall’articolo precedente, può essere formato un regolamento per l’ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l’amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell’amministratore.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1105 - Articolo 1105 Codice Civile: Amministrazione→Cod. civ. art. 1107 - Articolo 1107 Codice Civile: Impugnazione del regolamento→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1104 Codice Civile: Obblighi dei partecipanti→Art. 1108 c.c.: Innovazioni e altri atti eccedenti l’ordinaria a→Articolo 1103 Codice Civile: Disposizioni della quota→Articolo 1109 Codice Civile: Impugnazione delle deliberazioni→Articolo 1102 Codice Civile: Uso della cosa comune→Articolo 1110 Codice Civile: Rimborso di spese→Articolo 1101 Codice Civile: Quote dei partecipanti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il regolamento della comunione
L'art. 1106 c.c. attribuisce alla maggioranza qualificata (calcolata per quote ai sensi dell'art. 1105 c.c.) il potere di dotare la comunione di un regolamento interno. Il regolamento può disciplinare le modalità di utilizzo della cosa comune, i turni di godimento, la ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e ogni altra regola funzionale alla gestione quotidiana. Non può, invece, incidere sui diritti individuali dei partecipanti o modificare le quote.
La delega amministrativa
La norma consente di delegare la gestione a uno o più partecipanti oppure a un soggetto terzo estraneo alla comunione. La delega deve indicare espressamente i poteri conferiti (es. stipula di contratti di manutenzione, riscossione di canoni) e gli obblighi dell'amministratore (rendiconto, informativa ai comproprietari). In assenza di tali indicazioni, i poteri sono limitati agli atti di ordinaria amministrazione.
Impugnazione e stabilità del regolamento
Il regolamento approvato dalla maggioranza è immediatamente efficace, ma ciascun partecipante dissenziente o assente può impugnarlo entro 30 giorni (art. 1107 c.c.). Decorso tale termine senza impugnazioni, il regolamento diventa definitivo e vincolante anche per gli eredi e gli aventi causa, assicurando la stabilità della governance della comunione.
Analogia con il condominio
Il regolamento di comunione ex art. 1106 c.c. è l'antesignano del regolamento condominiale (artt. 1117 ss. c.c.). Nel condominio la redazione del regolamento è obbligatoria quando i condomini sono più di dieci; nella comunione ordinaria rimane facoltativa ma opportuna quando la cosa comune è complessa o i partecipanti sono numerosi.
Domande frequenti
Con quale maggioranza si approva il regolamento di comunione?
Con la maggioranza calcolata per quote secondo l'art. 1105 c.c. (richiamato dall'art. 1106 c.c.).
Cosa può disciplinare il regolamento?
Le modalità di utilizzo del bene, i turni di godimento, la ripartizione delle spese ordinarie; non può incidere sui diritti individuali né modificare le quote.
Si può delegare l'amministrazione a un terzo?
Sì: la gestione può essere delegata a uno o più partecipanti o a un estraneo, indicandone poteri e obblighi.
Cosa accade se la delega non indica i poteri?
I poteri dell'amministratore sono limitati agli atti di ordinaria amministrazione.
Il regolamento può essere impugnato?
Sì: il partecipante dissenziente o assente può impugnarlo entro 30 giorni (art. 1107 c.c.); decorso il termine diventa definitivo.