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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1024 c.c. Divieto di cessione

In vigore

I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • I diritti d'uso e di abitazione sono incedibili e non locabili: il titolare non può trasferirli ad altri né concedere a terzi il godimento dei beni su cui insistono.
  • Si tratta di diritti strettamente personali, finalizzati esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni del titolare e della sua famiglia.
  • Il divieto di cessione e locazione è inderogabile: non può essere eliminato dall'atto costitutivo né dall'accordo tra titolare e proprietario.
  • La violazione del divieto renderebbe l'atto nullo o comunque inefficace nei confronti del proprietario.

L'art. 1024 c.c. sancisce l'incedibilità e l'inaffittabilità dei diritti d'uso e di abitazione: sono diritti strettamente personali, non trasferibili né concedibili a terzi. Il divieto è assoluto e inderogabile, e distingue strutturalmente questi istituti dall'usufrutto, che può invece essere ceduto (art. 980 c.c.).

La personalità come carattere strutturale

Il divieto dell'art. 1024 c.c. non è un accidentale limite estrinseco, ma esprime il carattere strutturale dei diritti d'uso e di abitazione: sono diritti costituiti per soddisfare i bisogni personali del titolare e della sua famiglia (artt. 1021-1022 c.c.), non per consentire uno sfruttamento economico del bene. Cedere il diritto o affittare il bene a terzi significherebbe trasformare un diritto di godimento personalissimo in uno strumento di lucro, snaturandone completamente la funzione. L'ordinamento non lo consente: il diritto d'uso e il diritto di abitazione sono diritti intuitu personae, nel senso che la loro costituzione è motivata dalla situazione soggettiva del titolare e non ha senso al di fuori di essa.

Distinzione dall'usufrutto

La differenza con l'usufrutto è netta: l'art. 980 c.c. consente all'usufruttuario di cedere il suo diritto (salvo divieto del titolo costitutivo). L'art. 1024 c.c. vieta invece la cessione dei diritti d'uso e di abitazione in modo assoluto. Non è possibile cedere il diritto né come negozio autonomo, né come parte di una cessione d'azienda, né come conferimento in una società. L'inaffittabilità vieta poi di concedere l'immobile in locazione a terzi: il titolare del diritto di abitazione non può essere locatore dell'immobile che abita su questo titolo. La violazione è inefficace: il terzo acquirente o conduttore non acquisisce alcun diritto opponibile al proprietario.

Inderogabilità del divieto

Il divieto dell'art. 1024 c.c. è inderogabile: né l'atto costitutivo né un accordo successivo tra proprietario e titolare possono eliminarlo o attenuarlo. Questa inderogabilità è legata alla funzione tipica del diritto d'uso e di abitazione: se le parti volessero costituire un diritto cedibile e affittabile, dovrebbero costituire un usufrutto (o una locazione, se non è diritto reale). Il diritto d'uso e di abitazione "cedibile" sarebbe, per definizione, un istituto diverso da quello disciplinato dagli artt. 1021-1026 c.c.

Conseguenze pratiche dell'inaffittabilità

Il titolare del diritto di abitazione che si trasferisce temporaneamente altrove non può sublocare l'immobile per coprire i costi dell'alloggio temporaneo. Non può neanche cedere temporaneamente il godimento a un figlio maggiorenne non convivente. Può però consentire l'utilizzo dell'immobile ai componenti della sua famiglia (art. 1023 c.c.), che non configura locazione ma mero esercizio del suo diritto nell'ambito familiare. La linea di confine tra ospitalità familiare e locazione rileva concretamente: il titolare può ospitare stabili membri della famiglia, non terzi estranei.

Coordinamento normativo

L'art. 1024 va letto con l'art. 1021 c.c. (diritto d'uso), l'art. 1022 c.c. (diritto di abitazione), l'art. 980 c.c. (cedibilità dell'usufrutto) e con le norme sulla locazione (art. 1571 ss. c.c.) per valutare la linea di confine tra ospitalità familiare e locazione.

Domande frequenti

Il titolare del diritto di abitazione può affittare la casa se non la usa temporaneamente?

No. L'art. 1024 c.c. vieta espressamente la locazione del bene oggetto del diritto di abitazione. Il divieto è assoluto e inderogabile: anche se il titolare si trasferisce per un periodo, non può concedere l'immobile in locazione a terzi su questo titolo. Può eventualmente ospitare gratuitamente componenti della sua famiglia.

Il diritto d'uso si può cedere a un terzo che ha bisogno di quel bene?

No. L'art. 1024 c.c. vieta la cessione del diritto d'uso. Si tratta di un diritto strettamente personale, costituito per soddisfare i bisogni del titolare specifico: non si può trasferire. Se le parti volessero un diritto cedibile, dovrebbero costituire un usufrutto (art. 980 c.c.), che invece è cedibile.

L'atto costitutivo può eliminare il divieto di cessione previsto dall'art. 1024?

No. Il divieto è inderogabile. Se le parti volessero creare un diritto di godimento cedibile, dovrebbero qualificarlo diversamente (usufrutto, locazione, comodato). Un 'diritto d'uso cedibile' non è un diritto d'uso ai sensi degli artt. 1021-1026 c.c.: ne manca il carattere strutturale della personalità.

Il titolare del diritto di abitazione può permettere al figlio maggiorenne di vivere in casa?

Sì, se il figlio è componente della sua famiglia ai sensi dell'art. 1023 c.c. La convivenza familiare non costituisce locazione o cessione del diritto: è esercizio del diritto nell'ambito familiare. Se invece il figlio maggiorenne non convive con il titolare e questi non ha con lui rapporti di convivenza, la situazione è diversa e potrebbe configurare un uso non consentito.

Cosa succede se il titolare viola il divieto e affitta l'immobile?

La locazione è inefficace nei confronti del proprietario: il conduttore non acquisisce diritti opponibili al proprietario sul fondamento del divieto dell'art. 1024 c.c. Il proprietario può agire per la restituzione dell'immobile e per i danni. Il titolare del diritto di abitazione risponde nei confronti del proprietario per la violazione degli obblighi del suo diritto.

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