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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 58 bis T.U.B. – Trasferimenti rilevanti di attivita’ o passivita’.

In vigore dal 09/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

“1. I trasferimenti di attivita’ o passivita’ a cui prendono parte banche italiane, qualificati come rilevanti secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia, sono comunicati preventivamente alla Banca d’Italia. Le modalita’ per l’invio della comunicazione sono disciplinate nelle disposizioni attuative di cui al primo periodo.”

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In sintesi

  • Comunicazione preventiva obbligatoria. I trasferimenti di attività o passività cui partecipano banche italiane, qualificati come rilevanti secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia, devono essere comunicati preventivamente all'Autorità prima dell'esecuzione (art. 58-bis, c. 1 TUB).
  • Definizione di "rilevante" demandata alla normativa secondaria. La qualificazione del trasferimento come rilevante, e quindi l'obbligo di comunicazione, è rimessa alle disposizioni attuative della Banca d'Italia, che fissano soglie quantitative e criteri qualitativi (dimensione dell'operazione, effetti sulla struttura del gruppo, impatto sui coefficienti patrimoniali).
  • Modalità di comunicazione. Anche le forme e i termini dell'invio della comunicazione sono disciplinati dalle disposizioni attuative, garantendo uniformità procedurale e la possibilità per la Banca d'Italia di acquisire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione prima della sua perfezionamento.
  • Collocazione nella disciplina CRD VI. La norma è stata introdotta dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 in attuazione della direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI) e si affianca all'art. 57 TUB (fusioni e scissioni) quale presidio preventivo sulle operazioni strutturali delle banche italiane.
1. Genesi normativa e ratio

L'art. 58-bis T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo introdotto dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208) costituisce una delle novità più significative apportate al Testo Unico Bancario in attuazione della direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI). La norma introduce un regime di comunicazione preventiva per i trasferimenti di attività o passività di banche italiane qualificati come "rilevanti": si tratta di operazioni che, pur non integrando una fusione o una scissione ai sensi dell'art. 57 TUB, possono incidere in misura sostanziale sulla struttura patrimoniale, operativa o di governance della banca, con potenziali riflessi sulla sua stabilità e solvibilità.

Il meccanismo è ispirato alla logica del "supervisory pre-notification": la Banca d'Italia viene messa nelle condizioni di valutare l'operazione prima che essa sia perfezionata, potendo eventualmente avviare un dialogo preventivo con la banca o esercitare i propri poteri di intervento qualora l'operazione presenti profili di criticità prudenziale. La norma completa così il quadro degli strumenti di vigilanza sulle operazioni straordinarie, accanto all'autorizzazione ex art. 57 (per fusioni e scissioni) e alla notifica ex art. 57-bis, c. 6 (per cessioni di partecipazioni rilevanti).

2. Ambito applicativo: cosa si intende per "trasferimento rilevante"

Il testo dell'art. 58-bis non definisce direttamente la nozione di "rilevante", rimettendo tale determinazione alle disposizioni attuative della Banca d'Italia. In sede di prima applicazione, la delimitazione del perimetro applicativo costituisce uno dei profili normativi più critici: un perimetro troppo ampio genererebbe oneri sproporzionati per le banche (comunicazioni frequenti per operazioni ordinarie di portafoglio), mentre un perimetro troppo stretto rischierebbe di vanificare la ratio preventiva della norma.

Tenendo conto dei principi CRD VI e degli orientamenti dell'ABE, i criteri rilevanti per la qualificazione come "rilevante" di un trasferimento dovrebbero includere:

  • Soglie quantitative: tipicamente espresse in percentuale del totale attivo, del patrimonio di vigilanza o dei fondi propri della banca cedente/acquirente (es. trasferimenti superiori al 5-10% del totale attivo).
  • Impatto sui requisiti prudenziali: variazioni significative del CET1 ratio, del coefficiente di leva finanziaria (leverage ratio) o degli indicatori di liquidità (LCR, NSFR) ex Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).
  • Natura delle attività/passività trasferite: cessioni in blocco di portafogli crediti, trasferimenti di rami d'azienda funzionalmente autonomi, cartolarizzazioni di attività significative ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2402 (Regolamento Cartolarizzazioni).
  • Effetti sulla struttura del gruppo: operazioni che modificano i rapporti di controllo o influenza notevole all'interno di un gruppo bancario, rilevanti anche ai fini del perimetro di consolidamento prudenziale ex art. 18 CRR.

Il coinvolgimento esclusivo di "banche italiane" nel perimetro soggettivo, senza estensione esplicita alle filiali UE o alle controllate estere, è coerente con il principio di home country supervision: la Banca d'Italia esercita la vigilanza prudenziale sulle banche italiane a prescindere dalla localizzazione geografica delle attività oggetto del trasferimento.

3. Contenuto e modalità della comunicazione preventiva

Il secondo periodo del comma 1 rinvia alle disposizioni attuative per la disciplina delle modalità di comunicazione. In analogia con le procedure già vigenti per le operazioni soggette ad autorizzazione o notifica preventiva (artt. 19, 57 e 57-bis TUB), la comunicazione dovrebbe indicare almeno:

  • descrizione dell'operazione (natura delle attività/passività, controparte, valore nominale/contabile e corrispettivo);
  • tempistica prevista per il perfezionamento;
  • impatto atteso sui coefficienti patrimoniali e di liquidità post-trasferimento;
  • eventuali profili AML/CFT rilevanti ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

A differenza del regime ex art. 57, che prevede un'autorizzazione esplicita senza la quale l'operazione è nulla, l'art. 58-bis adotta il modello della comunicazione preventiva senza autorizzazione espressa: salvo esercizio di poteri di intervento da parte della Banca d'Italia entro i termini fissati dalle disposizioni attuative, la banca può procedere al perfezionamento dell'operazione decorso il periodo di "attesa". Questo schema è più agile rispetto all'iter autorizzativo pieno e consente alla banca di pianificare l'operazione con maggiore certezza sui tempi.

4. Coordinamento con la disciplina delle cartolarizzazioni e dei portafogli NPL

L'art. 58-bis si innesta in un contesto normativo ricco di interazioni. Per i trasferimenti di portafogli di crediti deteriorati (NPL/UTP), che rappresentano una delle principali tipologie di operazioni straordinarie nel settore bancario italiano degli ultimi anni, la comunicazione ex art. 58-bis si sovrappone parzialmente con:

  • gli obblighi di notifica alla Banca d'Italia previsti dalla disciplina dei servicer di crediti ex d.lgs. 30 luglio 2024, n. 116 (recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, Credit Servicers Directive) per le cessioni di portafogli NPL da parte di banche;
  • il Regolamento (UE) 2017/2402 (Regolamento Cartolarizzazioni STS), che prevede obblighi di disclosure e di notifica all'ESMA per le operazioni di cartolarizzazione tradizionale;
  • l'art. 58 TUB (nella versione anteriore alla riforma CRD VI), che disciplinava già la cessione in blocco di rapporti giuridici da parte di banche, con il regime di opponibilità ai debitori ceduti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il coordinamento tra questi strumenti sarà definito nelle disposizioni attuative della Banca d'Italia: è verosimile che le operazioni già soggette a specifici regimi di notifica o autorizzazione siano esentate in tutto o in parte dall'obbligo di comunicazione ex art. 58-bis, per evitare duplicazioni burocratiche.

5. Conseguenze dell'omessa comunicazione e poteri sanzionatori

La norma non disciplina esplicitamente le conseguenze dell'omessa o tardiva comunicazione preventiva, rimettendo anche questo profilo alle disposizioni attuative. Tuttavia, il sistema sanzionatorio generale del TUB fornisce la cornice applicabile: l'inosservanza degli obblighi informativi e comunicativi nei confronti della Banca d'Italia è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 144 TUB, applicabili agli esponenti aziendali responsabili. In casi di maggiore gravità, la Banca d'Italia può esercitare i poteri di intervento precoce di cui agli artt. 69-octiesdecies e ss. TUB, fino alla nomina di un commissario straordinario qualora l'operazione non comunicata abbia compromesso la solvibilità dell'intermediario.

Va considerato che il trasferimento perfezionato in violazione dell'obbligo di comunicazione non è necessariamente nullo: a differenza dell'art. 57, c. 1-quater TUB (che sancisce il divieto di procedere all'atto di fusione prima dell'autorizzazione), l'art. 58-bis non contiene una norma analoga di invalidità dell'atto. La violazione è quindi di natura procedimentale-amministrativa, con effetti sanzionatori verso la banca ma senza incidere direttamente sulla validità civilistica del trasferimento nei confronti delle controparti.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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