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Art. 990 c.c. Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti
In vigore
Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L’usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La ratio della norma
L'articolo 990 del Codice civile disciplina un'ipotesi particolare e tecnica: la sorte degli alberi di alto fusto che vengano divelti, spezzati o periscano per causa accidentale durante la durata dell'usufrutto. Il legislatore stabilisce che tali alberi spettano al proprietario, configurandoli come parte del capitale fondiario e non come frutti naturali. La regola si inserisce nella più ampia distinzione tra godimento dei frutti, consentito all'usufruttuario, e disposizione della sostanza, riservata al nudo proprietario. Si tratta di una scelta coerente con la concezione patrimoniale dell'usufrutto, secondo cui il capitale del bene non può essere intaccato dal titolare del diritto di godimento.
Cosa si intende per alberi di alto fusto
Per alberi di alto fusto si intendono quelli destinati per natura o per coltura a raggiungere notevoli dimensioni e a produrre legname da opera o da costruzione: querce, faggi, pini, abeti, castagni da legno. Si distinguono dagli alberi fruttiferi, la cui funzione tipica è la produzione di frutti raccolti annualmente. La distinzione è economica oltre che botanica: il valore dell'albero d'alto fusto sta nel legno, che si forma in decenni, mentre quello del fruttifero sta nei frutti, che si rinnovano stagionalmente. La classificazione di un determinato esemplare può richiedere valutazione tecnica caso per caso, soprattutto nei boschi misti o nelle situazioni in cui un albero ha funzioni colturali plurime.
L'eccezione per le riparazioni
La norma concede all'usufruttuario una facoltà limitata: utilizzare gli alberi abbattuti dall'evento accidentale per eseguire le riparazioni a suo carico. Se Caio ha l'usufrutto di un fondo rustico e un fortunale abbatte alcune querce secolari, Caio non può venderne il legname e trattenere il ricavato, ma può impiegare il legno per riparare staccionate, attrezzi agricoli, parti di fabbricati rurali la cui manutenzione ordinaria gli compete. Quanto eccede le necessità di riparazione spetta al proprietario. La facoltà va esercitata con prudenza, evitando consumi eccessivi e privilegiando il legname tecnicamente più idoneo allo scopo.
Eventi accidentali e responsabilità
La norma si riferisce a eventi accidentali: tempeste, fulmini, vetustà naturale, frane. Se la caduta dell'albero fosse dipesa da negligenza dell'usufruttuario, ad esempio per omesse cure colturali, si profilerebbe una responsabilità risarcitoria autonoma. Quando l'evento è invece dovuto a caso fortuito o forza maggiore, opera la regola dell'articolo 990 senza ulteriori obblighi se non quello di conservare il legname a favore del proprietario, dedotta la quota di riparazione. La prova dell'imputabilità o meno dell'evento spetta alle parti secondo le ordinarie regole probatorie, ed è spesso opportuna una perizia agronomica tempestiva.
Implicazioni economiche e gestionali
Per il professionista che assiste il proprietario di fondi forestali o l'usufruttuario, la norma impone una corretta contabilizzazione del legname caduto. Tizio, nudo proprietario, ha interesse a essere informato tempestivamente degli eventi che riguardano il suo patrimonio arboreo; Caio, usufruttuario, deve documentare l'impiego del legname per riparazioni, eventualmente con perizia, per evitare contestazioni sul fine vita dell'usufrutto. La gestione consortile o tramite contratto di selvicoltura può chiarire preventivamente i diritti delle parti. In contesti di pianificazione successoria che coinvolgono fondi rurali ampi, è raccomandabile inserire clausole specifiche nell'atto costitutivo dell'usufrutto, che disciplinino dettagliatamente la sorte del legname e le procedure di rendicontazione.
Domande frequenti
Se un albero di alto fusto cade durante una tempesta, il legname appartiene all'usufruttuario?
No. L'art. 990 c.c. attribuisce il legname degli alberi di alto fusto periti per cause accidentali al proprietario, cioè al nudo proprietario. L'usufruttuario non può venderlo né tenerlo; deve lasciarlo a disposizione del nudo proprietario.
L'usufruttuario è obbligato a piantare nuovi alberi al posto di quelli periti?
Sì. L'art. 990 c.c. impone l'obbligo di surrogazione: l'usufruttuario deve sostituire gli alberi di alto fusto periti con nuove piantagioni adeguate alla natura del fondo. Se non provvede, il nudo proprietario può agire per ottenere l'adempimento o il risarcimento del danno corrispondente al valore delle piante perdute.
Cosa si intende per 'cause accidentali'?
Sono cause esterne e imprevedibili che determinano la perdita della pianta: tempeste, fulmini, nevicate eccezionali, inondazioni, malattie fungine o parassitarie, incendi accidentali. Non si tratta di abbattimento volontario da parte dell'usufruttuario (che sarebbe un abuso), ma di perdita involontaria e non imputabile al comportamento del titolare del diritto.
La regola vale anche per le piantagioni fatte dall'usufruttuario stesso?
No. L'art. 990 si applica agli alberi preesistenti al momento della costituzione dell'usufrutto. Le addizioni dell'usufruttuario (nuove piante da lui piantate) sono disciplinate dall'art. 986 c.c. e hanno un regime diverso: al termine dell'usufrutto, l'usufruttuario può rimuoverle salvo indennizzo del nudo proprietario.
Se il legname vale molto, il nudo proprietario deve compensare l'usufruttuario?
No. Il legname degli alberi di alto fusto periti per causa accidentale appartiene al nudo proprietario senza che egli debba pagare alcun corrispettivo all'usufruttuario. È il normale funzionamento del regime dell'usufrutto su beni che comprendono alberi di pregio: il capitale rimane al proprietario, l'usufruttuario ha diritto ai frutti prodotti dagli alberi durante la loro vita.