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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 980 c.c. Cessione dell’usufrutto

In vigore

L’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo. La cessione deve essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario. SEZIONE II – Dei diritti nascenti dall'usufrutto

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'usufruttuario può cedere a terzi il proprio diritto di usufrutto, salvo divieto previsto nel titolo costitutivo.
  • La cessione non amplia la durata dell'usufrutto: rimane legata alla vita dell'usufruttuario originario (non del cessionario).
  • L'usufruttuario può anche dare in locazione o affitto il bene per tutta la durata dell'usufrutto.
  • I contratti di locazione stipulati dall'usufruttuario si estinguono con l'usufrutto se hanno durata superiore alla vita del titolare.

L'usufruttuario può cedere l'usufrutto a terzi o dare in locazione il bene, salvo divieto del titolo costitutivo. La cessione non prolunga la durata del diritto: il cessionario acquista un usufrutto destinato a cessare con la morte dell'usufruttuario cedente. I contratti di locazione ultra-vitalizi non sono opponibili al nudo proprietario che consolida la proprietà.

La cedibilità del diritto di usufrutto

L'art. 980 c.c. sancisce il principio della cedibilità dell'usufrutto: l'usufruttuario può trasferire il proprio diritto a un terzo, a titolo oneroso (vendita) o gratuito (donazione). Questo distingue l'usufrutto da altri diritti personalissimi (come il diritto di uso e abitazione, che per espressa disposizione dell'art. 1024 c.c. sono incedibili). La cedibilità rende l'usufrutto un bene economicamente valorizzabile: il titolare può monetizzarlo senza aspettare la consolidazione.

Effetti della cessione sulla durata

Il limite fondamentale della cessione è che non può modificare la durata originaria dell'usufrutto. Il cessionario acquista il diritto nelle stesse condizioni in cui si trovava il cedente: se l'usufrutto era vitalizio, continua ad essere legato alla vita dell'usufruttuario originario (il cedente), non a quella del cessionario. Se il cedente muore mentre il cessionario è ancora in vita, l'usufrutto si estingue. Questo elemento riduce significativamente il valore economico di un usufrutto vitalizio ceduto, poiché il cessionario sopporta il rischio di perdere il diritto con la morte del cedente.

Locazione e affitto del bene

L'usufruttuario può anche dare in locazione (per beni mobili e immobili) o in affitto (per aziende o fondi rustici) i beni oggetto dell'usufrutto, ricavandone canoni che costituiscono frutti civili. Questa facoltà è il principale strumento attraverso cui l'usufruttuario di beni immobili trae utilità economica dall'esercizio del diritto. La locazione stipulata dall'usufruttuario vincola il nudo proprietario per la sua durata, purché rientri nella durata dell'usufrutto. Se la locazione ha durata superiore all'usufrutto (es. contratto pluriennale che sopravvive alla morte dell'usufruttuario), essa non è opponibile al nudo proprietario che consolida la piena proprietà.

Divieto di cessione nel titolo costitutivo

Il titolo che costituisce l'usufrutto può vietare la cessione: in questo caso l'usufrutto diventa intrasmissibile inter vivos e il titolare non può né cederlo né gravarlo con altri diritti. Il divieto deve essere espresso e va inserito nell'atto costitutivo; se trascritto, è opponibile ai terzi. Questo tipo di vincolo è frequente nelle donazioni con riserva d'usufrutto, in cui il donante vuole assicurarsi che il godimento del bene rimanga personale.

Coordinamento normativo

L'art. 980 va letto con l'art. 979 c.c. (durata), l'art. 981 c.c. (contenuto), l'art. 1024 c.c. (incedibilità di uso e abitazione), l'art. 1599 c.c. (locazione opponibile all'acquirente) e l'art. 2643 c.c. (trascrizione dei diritti reali).

Domande frequenti

Posso vendere il mio usufrutto a qualcun altro?

Sì, salvo che il titolo costitutivo lo vieti. La vendita trasferisce il diritto al cessionario, ma la durata rimane legata alla tua vita: se muori prima del cessionario, l'usufrutto si estingue. Il cessionario acquista un diritto 'a scadenza biologica' che dipende dal cedente, non da sé stesso.

L'usufruttuario può affittare l'appartamento?

Sì. L'usufruttuario può dare in locazione l'immobile per tutta la durata dell'usufrutto e incassa i canoni come frutti civili. Se però stipula un contratto di locazione con durata superiore all'usufrutto (es. locazione decennale su usufrutto vitalizio), il contratto cessa di essere opponibile al nudo proprietario quando l'usufrutto si estingue.

Il divieto di cedere l'usufrutto è valido?

Sì. Il titolo costitutivo dell'usufrutto può limitare o escludere la cedibilità. Se tale divieto è trascritto nei registri immobiliari, è opponibile a tutti. La violazione del divieto rende la cessione inefficace nei confronti del nudo proprietario.

Se cedo il mio usufrutto e poi muoio, il cessionario perde il diritto?

Sì, immediatamente. L'usufrutto vitalizio cessa con la morte del titolare originario, non con quella del cessionario. Il cessionario, alla morte del cedente, perde il diritto e il nudo proprietario consolida la piena proprietà.

L'usufruttuario può ipotecare il proprio diritto?

Sì: l'usufrutto immobiliare è ipotecabile (art. 2810 c.c.). Il creditore ipotecario ha diritto di soddisfarsi sui canoni o sul valore dell'usufrutto. L'ipoteca si estingue con l'usufrutto stesso (alla morte del titolare o alla scadenza).

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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