Testo dell'articoloVigente
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è la misura introdotta nel 2024 per gli adulti occupabili tra 18 e 59 anni (o 60 con ISEE idoneo) che non hanno diritto all’ADI. Si tratta di un contributo mensile condizionato alla partecipazione a percorsi di formazione, qualificazione professionale o politiche attive del lavoro. L’importo e la durata sono definiti dalla normativa vigente: verificare le condizioni aggiornate per il 2026.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Condizione |
|---|---|
| Destinatari | Adulti 18-59 anni (o 60+) occupabili, non aventi diritto all’ADI |
| Requisito ISEE | Entro soglia di legge (verificare per l’anno) |
| Obbligo principale | Partecipazione a percorsi formativi, riqualificazione o politiche attive (GOPL) |
| Erogazione | Contributo mensile condizionato alla frequenza del percorso |
| Importo | Definito dalla normativa vigente — verificare per il 2026 |
| Decadenza | Rifiuto ingiustificato di offerte congrue, abbandono del percorso |
Chi può accedere e differenza con l'ADI
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro si rivolge agli adulti tra i 18 e i 59 anni (e ai 60enni nelle fasce di reddito previste) che non hanno nel nucleo familiare componenti fragili, e che quindi non possono accedere all’ADI. È la misura pensata per chi è occupabile, ossia in grado di lavorare ma momentaneamente privo di occupazione o in condizioni di fragilità economica.
Rispetto all’ADI, l’SFL ha una componente di attivazione lavorativa molto più marcata: il beneficio è strettamente condizionato alla partecipazione ai percorsi.
Gli obblighi formativi e di disponibilità
Il percettore di SFL deve iscriversi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), sottoscrivere il Patto di Servizio per il Lavoro e partecipare attivamente ai Gruppi di Orientamento e Placement Lavorativo (GOPL) o ad altri percorsi di formazione, riqualificazione professionale e tirocinio.
Chi rifiuta ingiustificatamente un’offerta congrua o abbandona il percorso senza motivazione decade dal beneficio.
Compatibilità con il lavoro
Analogamente all’ADI, l’SFL è compatibile con l’avvio di un’attività lavorativa entro le soglie di reddito previste, che devono essere comunicate all’INPS. L’SFL è concepito come misura ponte verso il reimpiego: il reinserimento lavorativo stabile comporta la fine del percorso di sostegno.
Casi pratici
Tizio ha 35 anni, è disoccupato, non ha figli né disabili nel nucleo e il suo ISEE è sotto la soglia: può richiedere l’SFL. Deve iscriversi al SIISL, aderire ai percorsi formativi e rispettare il patto di servizio. Se rifiuta un’offerta congrua perde il beneficio.
Caia ha 50 anni, il suo contratto non è stato rinnovato dopo la CIGS e non ha componenti fragili nel nucleo: può accedere all’SFL per seguire un percorso di riqualificazione professionale finanziato. Il contributo mensile copre il periodo di formazione.
Sempronio percepisce l’SFL e trova un impiego part-time con reddito sotto la soglia di compatibilità: comunica all’INPS l’avvio dell’attività entro 30 giorni. Il beneficio si riduce proporzionalmente ma non decade; Sempronio continua a partecipare ai percorsi di orientamento.
Domande frequenti
L'SFL è diverso dalla NASpI?
Sì. La NASpI spetta a chi ha perso involontariamente un lavoro con contribuzione sufficiente. L’SFL è invece una misura di contrasto alla povertà condizionata alla partecipazione a percorsi attivi, rivolta a chi non ha contribuzione o non ha diritto alla NASpI.
Quanto si percepisce con l'SFL?
L’importo è definito dalla normativa vigente e può variare: consultare il sito INPS o un patronato per i valori aggiornati al 2026.
Cosa succede se non partecipo ai percorsi formativi?
La partecipazione ai percorsi è condizione indispensabile per mantenere il beneficio. Il mancato rispetto senza giustificazione comporta la decadenza dall’SFL.
Un under 30 può scegliere tra SFL e altre misure?
I giovani under 30 possono beneficiare anche di misure specifiche per i NEET (Garanzia Giovani), che possono affiancare o sostituire l’SFL a seconda dei requisiti. Verificare le misure attive per il 2026 presso il Centro per l’Impiego.
Posso avere sia l'ADI sia l'SFL nello stesso nucleo?
In un nucleo con componenti sia fragili sia occupabili, il nucleo nel suo insieme può accedere all’ADI (grazie alla presenza della componente fragile), mentre i componenti attivabili sono tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa del Patto di Servizio.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
L'SFL è diverso dalla NASpI?
Sì. La NASpI spetta a chi ha perso involontariamente un lavoro con contribuzione sufficiente. L'SFL è invece una misura di contrasto alla povertà condizionata alla partecipazione a percorsi attivi, rivolta a chi non ha contribuzione o non ha diritto alla NASpI.
Quanto si percepisce con l'SFL?
L'importo è definito dalla normativa vigente e può variare: consultare il sito INPS o un patronato per i valori aggiornati al 2026.
Cosa succede se non partecipo ai percorsi formativi?
La partecipazione ai percorsi è condizione indispensabile per mantenere il beneficio. Il mancato rispetto senza giustificazione comporta la decadenza dall'SFL.
Un under 30 può scegliere tra SFL e altre misure?
I giovani under 30 possono beneficiare anche di misure specifiche per i NEET (Garanzia Giovani), che possono affiancare o sostituire l'SFL a seconda dei requisiti. Verificare le misure attive per il 2026 presso il Centro per l'Impiego.
Posso avere sia l'ADI sia l'SFL nello stesso nucleo?
In un nucleo con componenti sia fragili sia occupabili, il nucleo nel suo insieme può accedere all'ADI (grazie alla presenza della componente fragile), mentre i componenti attivabili sono tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa del Patto di Servizio.
Vedi anche