Testo dell'articoloVigente
Il D.Lgs. 36/2021, in vigore dal 1° luglio 2023, ha ridefinito il lavoro sportivo: atleti, allenatori, istruttori e direttori sportivi possono essere lavoratori subordinati, co.co.co. o autonomi. I compensi fino a una soglia annua rientrano in una franchigia contributiva. Il dilettantismo puro è limitato all’attività volontaristica senza compenso.
Tabella riepilogativa
| Qualifica | Tipologia contrattuale possibile | Note principali |
|---|---|---|
| Atleta professionista | Lavoro subordinato sportivo | CCNL federale; tutele full Labour |
| Atleta dilettante retribuito | Co.co.co. / autonomo | Franchigia contributiva fino alla soglia di legge |
| Allenatore / istruttore | Subordinato, co.co.co. o autonomo | Iscrizione al registro CONI/FSN richiesta |
| Direttore tecnico / sportivo | Subordinato o co.co.co. | Come sopra |
| Volontario sportivo | Non è un rapporto di lavoro | Solo rimborso spese documentate |
Chi è «lavoratore sportivo» dopo la riforma
Il D.Lgs. 36/2021 definisce lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo in modo continuativo, nell’ambito delle organizzazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Chi svolge attività sportiva senza corrispettivo (o solo con rimborso spese documentato nei limiti di legge) rimane volontario sportivo e non instaura un rapporto di lavoro.
Inquadramento contrattuale e franchigia contributiva
Il lavoro sportivo può essere svolto come lavoro subordinato (con le tutele piene del diritto del lavoro), come collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o come lavoro autonomo. Per i lavoratori sportivi con co.co.co. nelle ASD e SSD è prevista una franchigia contributiva: i compensi entro la soglia annuale stabilita dalla legge non sono soggetti a contribuzione previdenziale. Al superamento della soglia si applica la contribuzione ordinaria sulla parte eccedente.
Obblighi di registrazione e adempimenti
Le società e associazioni sportive devono registrare i contratti di lavoro sportivo sul portale del Registro Nazionale delle Attività Sportive (CONI/Sport e Salute). I lavoratori sportivi subordinati devono essere iscritti all’INPS con la specifica gestione; i co.co.co. con compensi sopra franchigia devono anch’essi essere comunicati all’INPS. L’INAIL copre gli infortuni sportivi.
Casi pratici
Tizio insegna nuoto in una ASD per 15 ore settimanali e riceve un compenso mensile. Dopo la riforma è qualificato lavoratore sportivo: il contratto è co.co.co., registrato sul portale sportivo. Se il compenso annuo non supera la franchigia non sono dovuti contributi; oltre soglia si versa contribuzione sulla parte eccedente.
Caia è calciatrice in una società di Serie A femminile: ha un contratto di lavoro subordinato sportivo regolato dal CCNL della FIGC. Ha diritto a TFR, ferie, malattia e maternità come qualsiasi lavoratrice dipendente, oltre alle tutele specifiche del settore.
Sempronio aiuta l’associazione come «volontario» ma riceve 800 € al mese fissi. Dopo la riforma, questa situazione configura un rapporto di lavoro sportivo (co.co.co.) che deve essere registrato e regolarizzato, pena le sanzioni previste per lavoro irregolare nello sport.
Domande frequenti
Dal quando è in vigore la riforma del lavoro sportivo?
Dal 1° luglio 2023, data di piena entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 e dei decreti correttivi collegati.
Il volontario sportivo può ricevere rimborsi?
Sì, ma solo rimborsi di spese documentate e nei limiti di legge. Un compenso fisso mensile trasforma il rapporto in lavoro sportivo, con i relativi obblighi.
Come funziona la franchigia contributiva?
I compensi co.co.co. del lavoratore sportivo non professionista entro la soglia annuale prevista dalla legge sono esenti da contribuzione. Sulla parte che supera la soglia si versano i contributi nella misura ordinaria.
L'allenatore amatoriale ha obblighi previdenziali?
Se riceve un compenso (anche modesto) e supera la soglia di franchigia, sì: deve essere regolarizzato con co.co.co. sportivo e la società deve versare i contributi INPS sulla parte eccedente la franchigia.
Quali sanzioni per chi non registra il contratto sportivo?
Sanzioni amministrative analoghe a quelle per il lavoro irregolare ordinario, oltre all’obbligo di regolarizzare il rapporto e versare i contributi omessi.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La riforma dello sport ha messo ordine in una materia a lungo affidata a prassi e finzioni, dove il compenso al dilettante viaggiava spesso senza inquadramento. Il D.Lgs. 36/2021, operativo dal 1° luglio 2023, costruisce una figura unitaria di lavoratore sportivo e la inserisce nel diritto del lavoro comune, pur con adattamenti. Le soglie di franchigia sono fissate dalla legge e aggiornate nel tempo: la guida ne descrive il funzionamento rinviando ai valori vigenti e alle circolari INPS.
Chi è il lavoratore sportivo
La norma qualifica come lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico e sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che svolgono l'attivita verso corrispettivo, in modo continuativo, nell'ambito di organizzazioni affiliate a Federazioni, Discipline associate o enti di promozione riconosciuti dal CONI. È il corrispettivo, unito alla continuita, a segnare il confine con il volontariato.
Le tre vesti contrattuali
Il rapporto può atteggiarsi come lavoro subordinato, con le tutele piene del Titolo del codice civile e dello Statuto dei lavoratori; come collaborazione coordinata e continuativa, forma tipica nel mondo dilettantistico; o come lavoro autonomo. La scelta non è libera in astratto: deve riflettere le modalita reali della prestazione, pena la riqualificazione.
La franchigia contributiva
Per i co.co.co. sportivi di ASD e SSD i compensi entro la soglia annua stabilita dalla legge non scontano contribuzione previdenziale; oltre soglia si applica la contribuzione ordinaria sulla sola parte eccedente. Il meccanismo alleggerisce il dilettantismo retribuito senza lasciarlo privo di copertura. L'importo della soglia e le aliquote vanno letti nella normativa vigente e nelle circolari INPS dell'anno.
Il volontario sportivo e il confine con il lavoro
Chi opera senza corrispettivo, ricevendo al più rimborsi di spese effettivamente documentate nei limiti di legge, resta volontario e non instaura rapporto di lavoro. Attenzione però: un compenso fisso mensile, anche modesto, fa scivolare la posizione nel lavoro sportivo, con i relativi obblighi di registrazione, contribuzione e regolarizzazione.
Registrazione e adempimenti
Le societa e associazioni devono registrare i contratti sul Registro Nazionale delle Attivita Sportive gestito da Sport e Salute. I subordinati vanno iscritti all'INPS nella gestione dedicata; i co.co.co. sopra franchigia vanno comunicati. L'omessa registrazione espone a sanzioni amministrative e all'obbligo di regolarizzare il rapporto versando i contributi omessi.
Tutele assicurative e previdenziali
Gli infortuni sportivi sono coperti dall'INAIL secondo le regole della riforma; la posizione previdenziale segue la qualifica. Per i subordinati operano gli istituti pieni (TFR, ferie, malattia, maternita); per i co.co.co. le tutele sono modulate, con accesso progressivo agli ammortizzatori secondo la disciplina vigente.
Il rischio di riqualificazione
Etichettare come volontario o autonomo un rapporto che in concreto è subordinato espone alla riqualificazione giudiziale e alle sanzioni del lavoro irregolare. Conviene quindi far coincidere la forma contrattuale con le modalita effettive della prestazione e documentare correttamente compensi e rimborsi.
Domande frequenti
Da quando è in vigore la riforma del lavoro sportivo?
Dal 1° luglio 2023, data di piena entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 e dei decreti correttivi collegati.
Il volontario sportivo può ricevere compensi?
No, solo rimborsi di spese documentate nei limiti di legge. Un compenso fisso, anche mensile e modesto, trasforma il rapporto in lavoro sportivo con i relativi obblighi.
Come funziona la franchigia contributiva?
I compensi co.co.co. del lavoratore sportivo non professionista entro la soglia annua fissata dalla legge sono esenti da contribuzione; sulla parte eccedente si versano i contributi ordinari. Soglia e aliquote vanno verificate nelle circolari INPS vigenti.
L'allenatore amatoriale ha obblighi previdenziali?
Se riceve un compenso e supera la franchigia, sì: va regolarizzato con co.co.co. sportivo e la societa versa i contributi sulla parte eccedente.
Cosa si rischia se non si registra il contratto sportivo?
Sanzioni amministrative analoghe a quelle del lavoro irregolare, oltre all'obbligo di regolarizzare il rapporto e versare i contributi omessi.