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I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono strumenti indossati dal lavoratore per proteggersi dai rischi residui che non è stato possibile eliminare con misure collettive. Il datore è tenuto a fornirli gratuitamente, a sceglierne di adeguati al rischio e certificati, a formare il lavoratore al loro utilizzo e a mantenerli efficienti.
Tabella riepilogativa
| Categoria | Rischi coperti | Esempi |
|---|---|---|
| Categoria I (rischi minimi) | Rischi superficiali meccanici, agenti pulenti, urti leggeri | Guanti da lavoro leggeri, occhiali solari standard |
| Categoria II (rischi intermedi) | Rischi che non rientrano in I o III | Caschi cantiere, scarpe antinfortunistiche, guanti antitaglio |
| Categoria III (rischi irreversibili o mortali) | Agenti chimici, rischio di caduta dall’alto, ambienti caldi/freddi estremi, alta tensione | Imbracature, respiratori, schermi per saldatura |
Quando il datore deve fornire i DPI
I DPI sono l’ultima misura di prevenzione: il datore deve prima cercare di eliminare o ridurre il rischio alla fonte (misure tecniche e organizzative collettive). Solo per i rischi residui che non è possibile eliminare altrimenti scatta l’obbligo di dotare i lavoratori di DPI adeguati. La fornitura è gratuita e non può essere posta a carico del dipendente nemmeno parzialmente.
Come scegliere i DPI adeguati
Il datore, in collaborazione con il medico competente e il RSPP, deve selezionare DPI che siano adatti al rischio specifico, conformi ai requisiti di marcatura CE previsti dal Reg. UE 2016/425, ergonomicamente idonei al lavoratore e compatibili tra loro se si indossano più DPI contemporaneamente. L’adeguatezza deve essere documentata nel DVR.
Obblighi del lavoratore nell'uso dei DPI
Il lavoratore è tenuto a utilizzare correttamente i DPI forniti, a non apportarvi modifiche, a segnalare immediatamente eventuali difetti o deterioramenti e a non rimuoverli durante l’attività lavorativa per cui sono previsti. Il mancato utilizzo, senza giustificato motivo, costituisce inadempimento contrattuale e può esporre a provvedimenti disciplinari, oltre a interrompere il nesso causale in caso di infortunio.
Casi pratici
Tizio lavora come saldatore. Il datore deve fornirgli schermo per la saldatura (Cat. III), guanti antiustione e indumenti ignifughi. Se Tizio rimuove lo schermo durante la lavorazione e riporta lesioni oculari, il datore rimane responsabile se non ha adeguatamente vigilato e formato il lavoratore sull’obbligo d’uso.
Caia lavora su ponteggi a più di 2 metri di altezza. Il datore deve fornire imbracatura di sicurezza certificata Cat. III, verificarne periodicamente l’integrità e formare Caia sull’uso corretto. Non basta consegnare il DPI: il datore deve vigilare che venga effettivamente indossato.
Sempronio ritiene i guanti antitaglio scomodi e li rimuove. Il datore, venuto a conoscenza, deve intervenire disciplinarmente e ristabilire l’uso obbligatorio. Se Sempronio si ferisce, la sua condotta non esclude automaticamente la responsabilità datoriale se mancava una vigilanza adeguata.
Domande frequenti
I DPI li paga il datore o il lavoratore?
I DPI sono forniti gratuitamente dal datore di lavoro. Nessun costo può essere addebitato al dipendente, né direttamente né come trattenuta dalla retribuzione.
Cosa significa la marcatura CE sui DPI?
La marcatura CE attesta che il DPI è stato sottoposto alle verifiche di conformità richieste dal Reg. UE 2016/425 e rispetta i requisiti essenziali di salute e sicurezza. Per i DPI di Cat. III è obbligatoria la certificazione da parte di un organismo notificato terzo.
Il datore deve sostituire i DPI usati?
Sì. Il datore deve mantenere i DPI in efficienza e sostituirli quando si deteriorano o scadono. La manutenzione e sostituzione sono a carico del datore; il lavoratore deve segnalare tempestivamente i difetti riscontrati.
Posso scegliere io i DPI che preferisco?
No. La scelta spetta al datore, in base alla valutazione dei rischi. Il lavoratore può segnalare problemi di adattabilità o ergonomia affinché il datore valuti DPI equivalenti più confortevoli, ma la decisione finale è datoriale.
Cosa succede se non indosso i DPI?
Il mancato utilizzo senza giustificato motivo costituisce inadempimento degli obblighi di sicurezza posti in capo al lavoratore e può dar luogo a provvedimenti disciplinari. In caso di infortunio, la condotta del lavoratore può influire sulla valutazione delle responsabilità.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
I dispositivi di protezione individuale chiudono la catena della prevenzione disegnata dal Testo Unico sicurezza: intervengono dove la tecnica e l'organizzazione non hanno potuto azzerare il pericolo. Comprenderne il regime significa leggere insieme gli obblighi del datore (artt. 74-79 D.Lgs. 81/2008) e quelli del lavoratore (artt. 20 e 78), su uno sfondo europeo di conformità del prodotto dato dal Reg. UE 2016/425.
I DPI come misura residuale, non sostitutiva
La gerarchia delle misure di tutela impone di eliminare il rischio alla fonte e, se non possibile, di ridurlo con protezioni collettive. Solo il rischio residuo legittima il ricorso al DPI. Un'azienda che usasse il DPI per aggirare un intervento tecnico doveroso resterebbe inadempiente: il dispositivo individuale presuppone, non sostituisce, la valutazione e la bonifica.
Le tre categorie e la marcatura CE
Il Reg. UE 2016/425 ripartisce i DPI in tre categorie secondo la gravità del rischio. La Categoria I copre rischi minimi e ammette l'autocertificazione del fabbricante; la II i rischi intermedi; la III i rischi di danno irreversibile o mortale (cadute dall'alto, agenti chimici, alta tensione), per i quali è obbligatorio l'intervento di un organismo notificato terzo. La marcatura CE attesta questo percorso di conformita e va sempre verificata prima della messa a disposizione.
L'obbligo di scelta adeguata e la tracciabilita nel DVR
La scelta del DPI non è libera: deve essere adeguata al rischio specifico, ergonomicamente idonea e compatibile con altri dispositivi indossati contemporaneamente. Il datore decide con il contributo del medico competente e del RSPP, e documenta l'adeguatezza nel Documento di Valutazione dei Rischi. È la tracciabilita di questa scelta a reggere in caso di contestazione o di accertamento ispettivo.
Gratuità e manutenzione
La fornitura è gratuita: nessun costo, diretto o come trattenuta, può gravare sul dipendente. L'obbligo non si esaurisce nella consegna iniziale: il datore deve mantenere i DPI in efficienza, sostituirli quando si deteriorano o scadono e assicurare igiene e custodia. Il lavoratore, per parte sua, segnala tempestivamente difetti e deterioramenti.
Gli obblighi del lavoratore e il nesso causale
L'art. 20 impone al lavoratore di utilizzare correttamente i DPI, non modificarli e non rimuoverli durante l'attivita per cui sono previsti. Il mancato uso senza giustificato motivo è inadempimento e può fondare un provvedimento disciplinare. In caso di infortunio, però, la condotta del lavoratore non esonera automaticamente il datore: il cosiddetto rischio elettivo, idoneo a interrompere il nesso causale, ricorre solo davanti a comportamenti abnormi ed esorbitanti, non al semplice mancato uso che una vigilanza adeguata avrebbe intercettato.
Formazione e vigilanza: il cuore della responsabilita
Consegnare il dispositivo non basta. Il datore deve addestrare all'uso, soprattutto per i DPI di Cat. III, e vigilare che vengano effettivamente indossati. La giurisprudenza valorizza proprio questo profilo: l'obbligo di sicurezza ha natura di garanzia e impone un controllo attivo, non una mera messa a disposizione formale.
Profili sanzionatori
L'omessa fornitura, la scelta inadeguata o il difetto di formazione espongono il datore alle sanzioni penali contravvenzionali del Titolo I del D.Lgs. 81/2008, oltre alla responsabilita risarcitoria e all'eventuale rivalsa INAIL. Per il lavoratore inadempiente operano le sanzioni dell'art. 59 e quelle disciplinari di fonte contrattuale.
Domande frequenti
I DPI li paga il datore o il lavoratore?
Sempre il datore di lavoro, gratuitamente. Nessun costo può essere addebitato al dipendente, né direttamente né come trattenuta dalla retribuzione (art. 18 D.Lgs. 81/2008).
Cosa significa la marcatura CE sui DPI?
Attesta che il dispositivo ha superato le verifiche di conformita del Reg. UE 2016/425. Per i DPI di Categoria III è richiesta la certificazione di un organismo notificato terzo.
Il datore deve sostituire i DPI usurati?
Sì. Deve mantenerli in efficienza e sostituirli quando si deteriorano o scadono. Il lavoratore è tenuto a segnalare tempestivamente i difetti riscontrati.
Posso scegliere io i DPI che preferisco?
No. La scelta spetta al datore in base alla valutazione dei rischi. Si possono segnalare problemi di ergonomia perché il datore valuti modelli equivalenti più confortevoli, ma la decisione finale resta sua.
Cosa rischio se non indosso i DPI?
Il mancato uso senza giustificato motivo è inadempimento agli obblighi di sicurezza e può comportare sanzioni disciplinari. In caso di infortunio incide sulla valutazione delle responsabilita, senza però escludere automaticamente quella del datore se mancava una vigilanza adeguata.