Testo dell'articoloVigente
Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è utilizzabile per attività discontinue o stagionali individuate dal CCNL o dal decreto ministeriale, oppure per lavoratori under 24 o over 55. Con l’obbligo di risposta il lavoratore riceve un’indennità di disponibilità; senza tale obbligo può rifiutare la chiamata. Prima di ogni chiamata il datore deve comunicare la prestazione all’Ispettorato del lavoro.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Attività ammesse | Previste da CCNL o dal D.M. 23 ottobre 2004 (R.D. 2657/1923); oppure per under 24 o over 55 |
| Comunicazione preventiva | Obbligatoria via SMS/email/fax all’ITL prima dell’inizio della prestazione |
| Obbligo di risposta | Se previsto: lavoratore deve rispondere; riceve indennità di disponibilità |
| Indennità di disponibilità | Importo fissato dal CCNL o, in mancanza, da decreto ministeriale; non inferiore al 20% della retribuzione |
| Limite annuo | Non più di 400 giornate nell’arco di 3 anni solari con lo stesso datore (salvo settori specifici: turismo, spettacolo, pubblici esercizi) |
Quando si può usare il contratto a chiamata
Il lavoro intermittente è utilizzabile in due casi principali: quando l’attività rientra tra quelle discontinue o stagionali individuate dal CCNL o dal decreto ministeriale (che richiama il Regio Decreto 2657/1923), oppure quando il lavoratore ha meno di 24 anni (purché le prestazioni si svolgano entro il 25° anno di età) o più di 55 anni. Fuori da questi casi il contratto non è ammissibile.
Comunicazione preventiva all'Ispettorato
Prima di ogni chiamata il datore deve trasmettere una comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, tramite SMS, email o fax. La comunicazione deve indicare la durata prevista della prestazione. L’omissione espone il datore a sanzioni amministrative rilevanti. Non è necessaria una comunicazione per ogni giornata se la prestazione è continuativa.
Con o senza obbligo di risposta
Il contratto può prevedere o meno l’obbligo del lavoratore di rispondere alla chiamata.
- Con obbligo: il lavoratore deve rendersi disponibile nei periodi stabiliti e riceve, per i periodi di inattività, un’indennità di disponibilità pari almeno al 20% della retribuzione prevista dal CCNL.
- Senza obbligo: il lavoratore può rifiutare liberamente la chiamata senza conseguenze; non riceve indennità di disponibilità per i periodi di inattività.
Casi pratici
Tizio ha 57 anni ed è assunto con contratto intermittente da un bar che applica il CCNL Pubblici Esercizi. Poiché ha più di 55 anni, il contratto è ammissibile. Prima di ogni turno il datore invia la comunicazione all’ITL. Tizio non ha obbligo di risposta, quindi può rifiutare un turno senza perdere diritti.
Caia firma un contratto intermittente con obbligo di risposta per la stagione estiva: deve rendersi disponibile nei weekend da giugno a settembre. Per ogni weekend in cui non viene chiamata riceve l’indennità di disponibilità. Se rifiuta una chiamata senza giustificazione, perde l’indennità per quel periodo.
Sempronio lavora in somministrazione intermittente da tre anni con la stessa azienda in un settore non agevolato: ha accumulato 420 giornate. Superato il limite di 400 nel triennio, ulteriori prestazioni non sono più ammesse con questo tipo di contratto: il rapporto deve essere convertito o cessato.
Domande frequenti
Chi può essere assunto con contratto a chiamata?
Lavoratori con meno di 24 anni (prestazioni entro i 25 anni) o con più di 55 anni, oppure chiunque per le attività previste dal CCNL o dal decreto ministeriale (lavori discontinui/stagionali).
È obbligatorio comunicare ogni chiamata?
Sì. Prima dell’inizio di ogni prestazione occorre inviare una comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (via SMS, email o fax).
Quanto vale l'indennità di disponibilità?
L’indennità di disponibilità è fissata dal CCNL; in mancanza di previsione contrattuale si applica il decreto ministeriale, che la fissa in misura non inferiore al 20% della retribuzione prevista per le ore lavorate.
Quante giornate si possono lavorare a chiamata con lo stesso datore?
Al massimo 400 giornate nell’arco di tre anni solari con lo stesso datore, salvo eccezioni per turismo, spettacolo e pubblici esercizi.
Il lavoratore a chiamata ha diritto alle ferie?
Sì. Il lavoratore intermittente matura ferie, TFR e gli altri istituti contrattuali in proporzione alle giornate effettivamente lavorate.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Chi può essere assunto con contratto a chiamata?
Lavoratori con meno di 24 anni (prestazioni entro i 25 anni) o con più di 55 anni, oppure chiunque per le attività previste dal CCNL o dal decreto ministeriale (lavori discontinui/stagionali).
È obbligatorio comunicare ogni chiamata?
Sì. Prima dell'inizio di ogni prestazione occorre inviare una comunicazione preventiva all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (via SMS, email o fax).
Quanto vale l'indennità di disponibilità?
L'indennità di disponibilità è fissata dal CCNL; in mancanza di previsione contrattuale si applica il decreto ministeriale, che la fissa in misura non inferiore al 20% della retribuzione prevista per le ore lavorate.
Quante giornate si possono lavorare a chiamata con lo stesso datore?
Al massimo 400 giornate nell'arco di tre anni solari con lo stesso datore, salvo eccezioni per turismo, spettacolo e pubblici esercizi.
Il lavoratore a chiamata ha diritto alle ferie?
Sì. Il lavoratore intermittente matura ferie, TFR e gli altri istituti contrattuali in proporzione alle giornate effettivamente lavorate.
Vedi anche