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Ultimo aggiornamento: 20 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è utilizzabile per attività discontinue o stagionali individuate dal CCNL o dal decreto ministeriale, oppure per lavoratori under 24 o over 55. Con l'obbligo di risposta il lavoratore riceve un'indennità di disponibilità; senza tale obbligo può rifiutare la chiamata. Prima di ogni chiamata il datore deve comunicare la prestazione all'Ispettorato del lavoro.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Tipologie contrattuali

In sintesi

Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è utilizzabile per attività discontinue o stagionali individuate dal CCNL o dal decreto ministeriale, oppure per lavoratori under 24 o over 55. Con l’obbligo di risposta il lavoratore riceve un’indennità di disponibilità; senza tale obbligo può rifiutare la chiamata. Prima di ogni chiamata il datore deve comunicare la prestazione all’Ispettorato del lavoro.

Riferimento normativo

Artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015

Tabella riepilogativa

Lavoro a chiamata: requisiti e caratteristiche (D.Lgs. 81/2015)
Aspetto Regola
Attività ammesse Previste da CCNL o dal D.M. 23 ottobre 2004 (R.D. 2657/1923); oppure per under 24 o over 55
Comunicazione preventiva Obbligatoria via SMS/email/fax all’ITL prima dell’inizio della prestazione
Obbligo di risposta Se previsto: lavoratore deve rispondere; riceve indennità di disponibilità
Indennità di disponibilità Importo fissato dal CCNL o, in mancanza, da decreto ministeriale; non inferiore al 20% della retribuzione
Limite annuo Non più di 400 giornate nell’arco di 3 anni solari con lo stesso datore (salvo settori specifici: turismo, spettacolo, pubblici esercizi)

Quando si può usare il contratto a chiamata

Il lavoro intermittente è utilizzabile in due casi principali: quando l’attività rientra tra quelle discontinue o stagionali individuate dal CCNL o dal decreto ministeriale (che richiama il Regio Decreto 2657/1923), oppure quando il lavoratore ha meno di 24 anni (purché le prestazioni si svolgano entro il 25° anno di età) o più di 55 anni. Fuori da questi casi il contratto non è ammissibile.

Comunicazione preventiva all'Ispettorato

Prima di ogni chiamata il datore deve trasmettere una comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, tramite SMS, email o fax. La comunicazione deve indicare la durata prevista della prestazione. L’omissione espone il datore a sanzioni amministrative rilevanti. Non è necessaria una comunicazione per ogni giornata se la prestazione è continuativa.

Con o senza obbligo di risposta

Il contratto può prevedere o meno l’obbligo del lavoratore di rispondere alla chiamata.

  • Con obbligo: il lavoratore deve rendersi disponibile nei periodi stabiliti e riceve, per i periodi di inattività, un’indennità di disponibilità pari almeno al 20% della retribuzione prevista dal CCNL.
  • Senza obbligo: il lavoratore può rifiutare liberamente la chiamata senza conseguenze; non riceve indennità di disponibilità per i periodi di inattività.

Casi pratici

Tizio — barista over 55 in un bar

Tizio ha 57 anni ed è assunto con contratto intermittente da un bar che applica il CCNL Pubblici Esercizi. Poiché ha più di 55 anni, il contratto è ammissibile. Prima di ogni turno il datore invia la comunicazione all’ITL. Tizio non ha obbligo di risposta, quindi può rifiutare un turno senza perdere diritti.

Caia — assistente in hotel con obbligo di disponibilità

Caia firma un contratto intermittente con obbligo di risposta per la stagione estiva: deve rendersi disponibile nei weekend da giugno a settembre. Per ogni weekend in cui non viene chiamata riceve l’indennità di disponibilità. Se rifiuta una chiamata senza giustificazione, perde l’indennità per quel periodo.

Sempronio — superamento del limite delle 400 giornate

Sempronio lavora in somministrazione intermittente da tre anni con la stessa azienda in un settore non agevolato: ha accumulato 420 giornate. Superato il limite di 400 nel triennio, ulteriori prestazioni non sono più ammesse con questo tipo di contratto: il rapporto deve essere convertito o cessato.

Domande frequenti

Chi può essere assunto con contratto a chiamata?

Lavoratori con meno di 24 anni (prestazioni entro i 25 anni) o con più di 55 anni, oppure chiunque per le attività previste dal CCNL o dal decreto ministeriale (lavori discontinui/stagionali).

È obbligatorio comunicare ogni chiamata?

Sì. Prima dell’inizio di ogni prestazione occorre inviare una comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (via SMS, email o fax).

Quanto vale l'indennità di disponibilità?

L’indennità di disponibilità è fissata dal CCNL; in mancanza di previsione contrattuale si applica il decreto ministeriale, che la fissa in misura non inferiore al 20% della retribuzione prevista per le ore lavorate.

Quante giornate si possono lavorare a chiamata con lo stesso datore?

Al massimo 400 giornate nell’arco di tre anni solari con lo stesso datore, salvo eccezioni per turismo, spettacolo e pubblici esercizi.

Il lavoratore a chiamata ha diritto alle ferie?

Sì. Il lavoratore intermittente matura ferie, TFR e gli altri istituti contrattuali in proporzione alle giornate effettivamente lavorate.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Chi può essere assunto con contratto a chiamata?

Lavoratori con meno di 24 anni (prestazioni entro i 25 anni) o con più di 55 anni, oppure chiunque per le attività previste dal CCNL o dal decreto ministeriale (lavori discontinui/stagionali).

È obbligatorio comunicare ogni chiamata?

Sì. Prima dell'inizio di ogni prestazione occorre inviare una comunicazione preventiva all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (via SMS, email o fax).

Quanto vale l'indennità di disponibilità?

L'indennità di disponibilità è fissata dal CCNL; in mancanza di previsione contrattuale si applica il decreto ministeriale, che la fissa in misura non inferiore al 20% della retribuzione prevista per le ore lavorate.

Quante giornate si possono lavorare a chiamata con lo stesso datore?

Al massimo 400 giornate nell'arco di tre anni solari con lo stesso datore, salvo eccezioni per turismo, spettacolo e pubblici esercizi.

Il lavoratore a chiamata ha diritto alle ferie?

Sì. Il lavoratore intermittente matura ferie, TFR e gli altri istituti contrattuali in proporzione alle giornate effettivamente lavorate.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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