Testo dell'articoloVigente
In caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua automaticamente con il cessionario; l’anzianità e tutti i diritti maturati si conservano. Cedente e cessionario rispondono solidalmente dei crediti maturati prima del trasferimento. Il lavoratore non deve prestare consenso al trasferimento.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola (art. 2112 c.c.) |
|---|---|
| Continuazione del rapporto | Automatica con il cessionario; non è richiesto il consenso del lavoratore |
| Anzianità di servizio | Si conserva integralmente |
| TFR maturato | Segue il lavoratore; il cessionario subentra nella posizione del cedente |
| Responsabilità per crediti pregressi | Solidale tra cedente e cessionario per i crediti maturati prima del trasferimento |
| Trattamento economico e normativo | Si conservano i diritti derivanti dal CCNL in vigore fino a scadenza o rinnovo |
La continuazione automatica del rapporto
L’art. 2112 c.c. stabilisce che in caso di trasferimento d’azienda (o di ramo di essa) il rapporto di lavoro continua con il cessionario senza necessità di alcun accordo o consenso del lavoratore. L’azienda viene ceduta «con i suoi rapporti», quindi anche con quelli di lavoro. Il lavoratore non può opporsi al trasferimento e non può pretendere che il cedente mantenga il rapporto, salvo esercitare il diritto di recesso previsto dall’art. 2112, comma 4, c.c. in presenza di una modifica sostanziale delle condizioni.
La responsabilità solidale cedente-cessionario
Per i crediti del lavoratore maturati prima della data del trasferimento (retribuzioni arretrate, TFR maturato, ferie non godute, premi) cedente e cessionario rispondono in solido. Ciò significa che il lavoratore può richiedere il pagamento a entrambi; il cedente non si libera automaticamente dell’obbligazione per il solo fatto di aver ceduto l’azienda. La solidarietà può essere limitata dall’accordo sindacale ex art. 2112, comma 2, c.c.
Conservazione del CCNL e delle condizioni normative
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi in vigore alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza o sostituzione con un nuovo CCNL. Non può dunque procedere a una riduzione unilaterale dei trattamenti. Le RSA/RSU trasferite mantengono la propria rappresentatività; il cessionario ha obblighi informativi verso i sindacati.
Casi pratici
La società di Tizio viene acquisita da un’altra impresa. Tizio non deve firmare alcun nuovo contratto: il rapporto continua con il nuovo datore, la sua anzianità di 8 anni rimane e il TFR maturato segue automaticamente. Se il vecchio datore aveva retribuzioni arretrate, Tizio può chiederne il pagamento sia al cedente sia al cessionario.
Il cessionario applica un CCNL diverso da quello del cedente. Caia mantiene comunque i trattamenti del vecchio CCNL fino alla sua scadenza; dopo, il nuovo CCNL si applica, ma non può ridurre le condizioni economiche acquisite salvo accordo sindacale.
Al momento del trasferimento Sempronio vantava 3 mesi di stipendio non pagati dal cedente. Può rivendicarli sia verso il cedente sia verso il cessionario, che rispondono solidalmente.
Domande frequenti
Devo firmare un nuovo contratto di lavoro dopo il trasferimento d'azienda?
No. Il contratto di lavoro continua automaticamente con il cessionario; non è richiesta alcuna firma. Eventuali richieste di firma di nuovo contratto non sono necessarie ai fini della continuità del rapporto.
Il mio anzianità riparte da zero con il nuovo datore?
No. L’art. 2112 c.c. garantisce la conservazione integrale dell’anzianità maturata con il cedente.
Il TFR viene liquidato al momento del trasferimento?
No. Salvo diverso accordo, il TFR maturato non viene liquidato al trasferimento ma rimane nella «posizione» del lavoratore e sarà pagato alla cessazione del rapporto.
Posso rifiutarmi di essere trasferito al cessionario?
Non in quanto tale: il trasferimento avviene automaticamente per legge. Il lavoratore può però dimettersi per giusta causa se il trasferimento comporta una sostanziale modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro.
Il cessionario può licenziarmi subito dopo il trasferimento?
Non per il solo fatto del trasferimento: l’art. 2112 c.c. tutela la continuità del rapporto. Il licenziamento dopo il trasferimento deve rispettare le ordinarie regole (giusta causa, giustificato motivo) e non può motivarsi con il trasferimento stesso.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Devo firmare un nuovo contratto di lavoro dopo il trasferimento d'azienda?
No. Il contratto di lavoro continua automaticamente con il cessionario; non è richiesta alcuna firma. Eventuali richieste di firma di nuovo contratto non sono necessarie ai fini della continuità del rapporto.
Il mio anzianità riparte da zero con il nuovo datore?
No. L'art. 2112 c.c. garantisce la conservazione integrale dell'anzianità maturata con il cedente.
Il TFR viene liquidato al momento del trasferimento?
No. Salvo diverso accordo, il TFR maturato non viene liquidato al trasferimento ma rimane nella «posizione» del lavoratore e sarà pagato alla cessazione del rapporto.
Posso rifiutarmi di essere trasferito al cessionario?
Non in quanto tale: il trasferimento avviene automaticamente per legge. Il lavoratore può però dimettersi per giusta causa se il trasferimento comporta una sostanziale modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro.
Il cessionario può licenziarmi subito dopo il trasferimento?
Non per il solo fatto del trasferimento: l'art. 2112 c.c. tutela la continuità del rapporto. Il licenziamento dopo il trasferimento deve rispettare le ordinarie regole (giusta causa, giustificato motivo) e non può motivarsi con il trasferimento stesso.
Vedi anche