Testo dell'articoloVigente
Entro 60 giorni dal licenziamento il datore di lavoro può offrire al lavoratore una somma esentasse e senza contributi per chiudere la controversia. Il lavoratore può accettare o rifiutare liberamente. Se accetta, il rapporto si risolve definitivamente e l’importo non è tassato né soggetto a contribuzione previdenziale.
Tabella riepilogativa
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Chi può offrire | Il datore di lavoro (impresa di qualsiasi dimensione) |
| Chi può ricevere | Lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7/3/2015 |
| Termine per l’offerta | Entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento |
| Importo minimo di legge | Stabilito per legge in una mensilità per anno di servizio (min. 2, max. 18) |
| Regime fiscale e contributivo | Esente da IRPEF, non soggetto a contribuzione previdenziale |
| Sede | Commissione di conciliazione presso l’ITL o sede sindacale certificata |
Come funziona l'offerta
Dopo aver comunicato il licenziamento, il datore può convocare il lavoratore dinnanzi alla Commissione di conciliazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro o in sede sindacale e offrire una somma a titolo di conciliazione. L’importo minimo legale è di una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, con un minimo di due e un massimo di diciotto mensilità. Il datore è però libero di offrire di più.
La scelta del lavoratore e le conseguenze
Il lavoratore non è obbligato ad accettare. Se accetta, firma la quietanza e il rapporto si risolve definitivamente: non potrà più impugnare il licenziamento. Se rifiuta, conserva tutti i diritti all’impugnazione ordinaria. L’accettazione non comporta decadenza dal diritto alla NASpI, che rimane garantita.
Il vantaggio fiscale per il lavoratore
L’elemento più significativo dell’istituto è che la somma accettata è completamente esente da IRPEF e non è soggetta a contribuzione previdenziale, a differenza delle comuni indennità risarcitorie. Questo la rende concretamente più vantaggiosa rispetto a un risarcimento di pari importo lordo ottenuto in via giudiziale, che sarebbe tassato con tassazione separata.
Casi pratici
Tizio ha 3 anni di anzianità e viene licenziato. Il datore offre 3 mensilità esenti da tasse. Tizio considera i tempi e i costi di un giudizio e accetta: riceve l’importo netto, conserva il diritto alla NASpI e chiude ogni controversia.
Caia ritiene il licenziamento discriminatorio e l’offerta insufficiente. Rifiuta la conciliazione e impugna entro 60 giorni, chiedendo la reintegra. Il rifiuto non la penalizza in alcun modo nel giudizio successivo.
Sempronio ha 10 anni di anzianità. Il datore, per evitare il rischio di causa, offre 14 mensilità (superiori alle 10 di legge). Sempronio valuta che, dopo imposte, otterrebbe meno da un eventuale giudizio incerto e accetta.
Domande frequenti
Entro quando deve essere fatta l'offerta di conciliazione?
Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento al lavoratore.
L'offerta di conciliazione è tassata?
No. La somma percepita in sede di conciliazione ex art. 6 D.Lgs. 23/2015 è esente da IRPEF e non è soggetta a contribuzione previdenziale.
Se accetto l'offerta posso ancora richiedere la NASpI?
Sì. L’accettazione dell’offerta di conciliazione non pregiudica il diritto alla NASpI, che spetta se sussistono i requisiti contributivi.
Cosa succede se rifiuto l'offerta?
Conservo il diritto di impugnare il licenziamento nelle forme ordinarie. Il rifiuto non può essere utilizzato contro il lavoratore nel giudizio.
L'offerta si applica anche ai lavoratori assunti prima del 2015?
L’art. 6 D.Lgs. 23/2015 è riservato ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015. Per i lavoratori precedenti i datori possono comunque raggiungere accordi conciliativi, ma non con le stesse agevolazioni fiscali automatiche.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'offerta di conciliazione è uno strumento deflattivo del contenzioso introdotto per i rapporti soggetti alla disciplina delle tutele crescenti. Consente al datore di lavoro di proporre, subito dopo il licenziamento, una somma allo scopo di evitare la causa, beneficiando entrambe le parti di una definizione rapida e di un trattamento fiscale favorevole.
La logica deflattiva dell'istituto
La ratio è ridurre il contenzioso sui licenziamenti offrendo un incentivo economico alla chiusura immediata. Il datore mette sul piatto una somma certa; il lavoratore valuta se preferire l'incasso sicuro e netto rispetto all'alea e ai tempi di un giudizio. È una scelta di convenienza, non un obbligo per nessuna delle parti.
Tempi e forma dell'offerta
L'offerta deve essere formulata entro il termine fissato dalla legge dalla comunicazione del licenziamento e in una sede protetta, tipicamente la commissione di conciliazione presso l'Ispettorato del Lavoro o una sede sindacale. La sede protetta serve a garantire che il lavoratore sia consapevole e assistito, rendendo l'accordo non impugnabile.
L'importo e la sua misura legale
La legge ancora l'importo minimo all'anzianità, in misura di una mensilità per anno di servizio entro un tetto minimo e massimo. Il datore resta libero di offrire di più per rendere più appetibile la chiusura. Il riferimento è la retribuzione utile ai fini del calcolo: non vanno presi per buoni importi che appaiono frutto di stime individuali.
Il regime fiscale agevolato
Il tratto più vantaggioso è il regime della somma: non concorre alla base imponibile IRPEF e non è soggetta a contribuzione previdenziale. Ciò la rende, a parità di importo lordo, più conveniente di un risarcimento giudiziale, che sconta la tassazione separata. È l'elemento che spesso orienta la decisione del lavoratore.
Effetti dell'accettazione e del rifiuto
Accettando, il lavoratore sottoscrive la quietanza e rinuncia a impugnare il licenziamento: la lite si chiude in modo definitivo. Rifiutando, conserva intatto il diritto di impugnare nei termini ordinari e il rifiuto non può essergli opposto nel successivo giudizio. La libertà di scelta è piena.
Il rapporto con la NASpI
L'accettazione dell'offerta non incide sul diritto all'indennità di disoccupazione: la NASpI resta dovuta se sussistono i requisiti contributivi e lo stato di disoccupazione involontaria. Il lavoratore può quindi cumulare la somma conciliativa con la successiva indennità, valutando complessivamente la propria posizione.
Domande frequenti
Entro quando il datore può fare l'offerta di conciliazione?
Entro il termine di legge decorrente dalla comunicazione scritta del licenziamento, in sede protetta presso l'Ispettorato del Lavoro o in sede sindacale.
La somma percepita è tassata?
No: la somma corrisposta con questo istituto non concorre alla base imponibile IRPEF e non è soggetta a contribuzione previdenziale, a differenza di un risarcimento ordinario.
Se accetto perdo la NASpI?
No. L'accettazione non pregiudica il diritto alla NASpI, che spetta se ricorrono i requisiti contributivi e lo stato di disoccupazione involontaria.
Cosa succede se rifiuto l'offerta?
Conservi il diritto di impugnare il licenziamento nei termini ordinari. Il rifiuto non può essere utilizzato contro di te nel giudizio.
L'istituto vale per qualsiasi lavoratore?
È riservato ai rapporti soggetti alla disciplina delle tutele crescenti. Per i rapporti più risalenti restano possibili accordi conciliativi, ma senza le stesse agevolazioni automatiche.