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Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Chi ha un interesse diretto, concreto e attuale può chiedere di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi (artt. 22 ss. L. 241/1990). La PA deve rispondere entro 30 giorni; il silenzio equivale a rigetto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Modelli e fac-simile · PA e privacy

In sintesi

Chi ha un interesse diretto, concreto e attuale può chiedere di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi (artt. 22 ss. L. 241/1990). La PA deve rispondere entro 30 giorni; il silenzio equivale a rigetto.

Scheda rapida

Quando si usa
Per ottenere documenti della Pubblica Amministrazione
Forma
Scritta (istanza motivata)
Invio consigliato
Protocollo, PEC o raccomandata all’ente
Riferimenti
Artt. 22-25 L. 241/1990; DPR 184/2006

Cos’è e quando si usa

L’accesso documentale è il diritto, riconosciuto dalla Legge 241/1990, di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti da una PA. Spetta a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata (ad esempio, accedere agli atti di un procedimento che riguarda il richiedente).

L’istanza va motivata indicando l’interesse e i documenti richiesti. La PA deve rispondere entro 30 giorni; decorso il termine senza risposta, l’istanza si intende respinta (silenzio-rigetto) e si può ricorrere al TAR o al difensore civico. Va tenuto distinto dall’accesso civico generalizzato (FOIA), che ha presupposti diversi.

Cosa deve contenere

  • Dati del richiedente e recapiti (incluso PEC/email)
  • Indicazione dell’ente e dell’ufficio destinatario
  • Documenti di cui si chiede l’accesso, identificati il più possibile
  • Motivazione dell’interesse diretto, concreto e attuale
  • Modalità richiesta (visione e/o copia)
  • Luogo, data e firma; copia del documento d’identità

Fac-simile: istanza di accesso documentale

Fac-simile da compilare
[LUOGO], [DATA]

PEC / Raccomandata A/R / Protocollo

Spett.le [NOME ENTE / AMMINISTRAZIONE]
[UFFICIO / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO]
[INDIRIZZO / PEC]

Oggetto: istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990

Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], C.F. [CODICE FISCALE],

CHIEDO

di poter prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti: [INDICARE I DOCUMENTI, es. il provvedimento n. ___ del ___; gli atti del procedimento ___; la pratica edilizia n. ___].

L'accesso è motivato dal seguente interesse diretto, concreto e attuale: [SPIEGARE L'INTERESSE, es. essere parte del procedimento / proprietario confinante / destinatario dell'atto].

Chiedo che la copia mi sia [rilasciata in formato cartaceo / trasmessa via PEC]. Sono disponibile a sostenere i costi di riproduzione previsti.

Allego copia del documento di identità.

Distinti saluti.

[FIRMA] - [RECAPITI]

I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

Come inviarlo e conservarlo

Indirizza l’istanza all’ente e, se noto, al responsabile del procedimento, tramite PEC, protocollo o raccomandata, allegando copia del documento d’identità. Identifica i documenti nel modo più preciso possibile e spiega bene l’interesse: è il presupposto dell’accesso documentale.

La PA ha 30 giorni per rispondere. In caso di diniego, differimento o silenzio (che vale rigetto), puoi presentare ricorso al TAR entro 30 giorni o, in alternativa, al difensore civico/Commissione per l’accesso. Se i documenti contengono dati di terzi, l’amministrazione potrà bilanciare le esigenze di riservatezza.

Errori da evitare

  • Non motivare l’interesse diretto, concreto e attuale
  • Chiedere documenti in modo generico o esplorativo
  • Confondere l’accesso documentale con l’accesso civico (FOIA)
  • Lasciar decorrere i 30 giorni per il ricorso al TAR

Domande frequenti

Chiunque può chiedere l'accesso agli atti?
Per l’accesso documentale della L. 241/1990 serve un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata. Per l’accesso senza necessità di motivazione esiste invece l’accesso civico generalizzato (FOIA).
Entro quanto risponde la PA?
Entro 30 giorni. Trascorso il termine senza risposta, l’istanza si intende respinta e puoi ricorrere al TAR o alla Commissione per l’accesso/difensore civico.
Devo pagare per le copie?
La visione è gratuita; per il rilascio di copie sono dovuti i costi di riproduzione e gli eventuali diritti di ricerca, secondo le tariffe dell’ente.

Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

Domande frequenti

Chiunque può chiedere l'accesso agli atti?

Per l'accesso documentale della L. 241/1990 serve un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata. Per l'accesso senza necessità di motivazione esiste invece l'accesso civico generalizzato (FOIA).

Entro quanto risponde la PA?

Entro 30 giorni. Trascorso il termine senza risposta, l'istanza si intende respinta e puoi ricorrere al TAR o alla Commissione per l'accesso/difensore civico.

Devo pagare per le copie?

La visione è gratuita; per il rilascio di copie sono dovuti i costi di riproduzione e gli eventuali diritti di ricerca, secondo le tariffe dell'ente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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