Testo dell'articoloVigente
Chi ha un interesse diretto, concreto e attuale può chiedere di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi (artt. 22 ss. L. 241/1990). La PA deve rispondere entro 30 giorni; il silenzio equivale a rigetto.
Cos’è e quando si usa
L’accesso documentale è il diritto, riconosciuto dalla Legge 241/1990, di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti da una PA. Spetta a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata (ad esempio, accedere agli atti di un procedimento che riguarda il richiedente).
L’istanza va motivata indicando l’interesse e i documenti richiesti. La PA deve rispondere entro 30 giorni; decorso il termine senza risposta, l’istanza si intende respinta (silenzio-rigetto) e si può ricorrere al TAR o al difensore civico. Va tenuto distinto dall’accesso civico generalizzato (FOIA), che ha presupposti diversi.
Cosa deve contenere
- Dati del richiedente e recapiti (incluso PEC/email)
- Indicazione dell’ente e dell’ufficio destinatario
- Documenti di cui si chiede l’accesso, identificati il più possibile
- Motivazione dell’interesse diretto, concreto e attuale
- Modalità richiesta (visione e/o copia)
- Luogo, data e firma; copia del documento d’identità
Fac-simile: istanza di accesso documentale
[LUOGO], [DATA] PEC / Raccomandata A/R / Protocollo Spett.le [NOME ENTE / AMMINISTRAZIONE] [UFFICIO / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO] [INDIRIZZO / PEC] Oggetto: istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990 Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], C.F. [CODICE FISCALE], CHIEDO di poter prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti: [INDICARE I DOCUMENTI, es. il provvedimento n. ___ del ___; gli atti del procedimento ___; la pratica edilizia n. ___]. L'accesso è motivato dal seguente interesse diretto, concreto e attuale: [SPIEGARE L'INTERESSE, es. essere parte del procedimento / proprietario confinante / destinatario dell'atto]. Chiedo che la copia mi sia [rilasciata in formato cartaceo / trasmessa via PEC]. Sono disponibile a sostenere i costi di riproduzione previsti. Allego copia del documento di identità. Distinti saluti. [FIRMA] - [RECAPITI]
I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.
Come inviarlo e conservarlo
Indirizza l’istanza all’ente e, se noto, al responsabile del procedimento, tramite PEC, protocollo o raccomandata, allegando copia del documento d’identità. Identifica i documenti nel modo più preciso possibile e spiega bene l’interesse: è il presupposto dell’accesso documentale.
La PA ha 30 giorni per rispondere. In caso di diniego, differimento o silenzio (che vale rigetto), puoi presentare ricorso al TAR entro 30 giorni o, in alternativa, al difensore civico/Commissione per l’accesso. Se i documenti contengono dati di terzi, l’amministrazione potrà bilanciare le esigenze di riservatezza.
Errori da evitare
- Non motivare l’interesse diretto, concreto e attuale
- Chiedere documenti in modo generico o esplorativo
- Confondere l’accesso documentale con l’accesso civico (FOIA)
- Lasciar decorrere i 30 giorni per il ricorso al TAR
Domande frequenti
Chiunque può chiedere l'accesso agli atti?
Entro quanto risponde la PA?
Devo pagare per le copie?
Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.
Domande frequenti
Chiunque può chiedere l'accesso agli atti?
Per l'accesso documentale della L. 241/1990 serve un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata. Per l'accesso senza necessità di motivazione esiste invece l'accesso civico generalizzato (FOIA).
Entro quanto risponde la PA?
Entro 30 giorni. Trascorso il termine senza risposta, l'istanza si intende respinta e puoi ricorrere al TAR o alla Commissione per l'accesso/difensore civico.
Devo pagare per le copie?
La visione è gratuita; per il rilascio di copie sono dovuti i costi di riproduzione e gli eventuali diritti di ricerca, secondo le tariffe dell'ente.
Vedi anche