Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Modelli e fac-simile · Famiglia e persone

In sintesi

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) attesta stati, fatti e qualità a diretta conoscenza del dichiarante, anche relativi ad altri, che non risultano da pubblici registri. Si usa, ad esempio, per gli eredi o le situazioni non certificabili.

Scheda rapida

Quando si usa
Per attestare fatti a propria conoscenza non certificabili
Forma
Scritta e firmata; autentica se destinata a privati
Invio consigliato
Allo sportello o con copia del documento
Riferimenti
Art. 47 DPR 445/2000

Cos’è e quando si usa

A differenza dell’autocertificazione (limitata agli stati elencati dall’art. 46), la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) consente di attestare tutti gli stati, fatti e qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante, compresi quelli relativi ad altre persone (purché ne abbia diretta conoscenza). Tipico esempio: dichiarare di essere l’unico erede di una persona, oppure attestare situazioni di fatto non documentabili con un certificato.

Verso le pubbliche amministrazioni si presenta con la sola sottoscrizione, allegando copia del documento. Quando invece è destinata a privati (banche, assicurazioni) o per riscuotere somme, può essere richiesta con firma autenticata da un pubblico ufficiale. Anche qui valgono le sanzioni penali per le dichiarazioni false.

Cosa deve contenere

  • Dati anagrafici completi del dichiarante
  • Riferimento all’art. 47 DPR 445/2000
  • Consapevolezza delle sanzioni penali per dichiarazioni false
  • Il fatto/stato dichiarato (es. qualità di erede)
  • Luogo, data e firma; eventuale spazio per l’autentica

Fac-simile: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Fac-simile da compilare
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], C.F. [CODICE FISCALE], consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità, essendone a diretta conoscenza, quanto segue:
[INDICARE IL FATTO, es. che il/la Sig./Sig.ra ___, deceduto/a il ___, ha lasciato quali unici eredi legittimi i seguenti soggetti: ___ / che il sottoscritto convive con ___ dal ___ / che ___].

Allego copia del mio documento di identità.

[LUOGO], [DATA]

Il dichiarante [FIRMA]

____________________________________________
(spazio per l'eventuale autentica della firma da parte del pubblico ufficiale, se richiesta)

I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

Come inviarlo e conservarlo

Verso le pubbliche amministrazioni presenta la dichiarazione con la semplice firma, allegando copia del documento d’identità. Se invece è destinata a un privato (banca, assicurazione) o serve per riscuotere somme o per pratiche successorie, verifica se è richiesta la firma autenticata: in tal caso firmala davanti al funzionario comunale, a un notaio o ad altro pubblico ufficiale.

Indica con precisione il fatto dichiarato e dichiara solo ciò di cui hai diretta conoscenza. Per le successioni complesse (più eredi, beni, debiti) è prudente farsi assistere: una dichiarazione inesatta può avere conseguenze rilevanti.

Errori da evitare

  • Confonderla con l’autocertificazione (art. 46): l’oggetto è diverso
  • Presentarla a un privato senza l’autentica quando richiesta
  • Dichiarare fatti di cui non si ha diretta conoscenza
  • Ometterne la sottoscrizione o la copia del documento

Domande frequenti

Qual è la differenza con l'autocertificazione?
L’autocertificazione (art. 46) riguarda solo gli stati e le qualità elencati dalla legge e risultanti da registri. L’atto di notorietà (art. 47) attesta fatti e qualità a diretta conoscenza del dichiarante, anche relativi ad altri, non altrimenti certificabili.
Quando serve l'autentica della firma?
Quando la dichiarazione è destinata a soggetti privati o è presentata per riscuotere somme/benefici. Verso le pubbliche amministrazioni, di regola, basta la firma con copia del documento.
Posso usarla per dichiararmi erede?
Sì, è uno degli usi tipici: si dichiara la qualità di erede e l’identità degli altri eredi. Per le pratiche bancarie e successorie è spesso richiesta con firma autenticata.

Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

In sintesi

  • La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (art. 47 DPR 445/2000) attesta stati, fatti e qualita' a diretta conoscenza del dichiarante, anche relativi ad altri.
  • Si distingue dall'autocertificazione (art. 46), limitata agli stati tassativamente elencati e desumibili da pubblici registri.
  • Verso le pubbliche amministrazioni si presenta con la sola sottoscrizione, allegando copia del documento di identita'.
  • Se destinata a privati o per riscuotere somme può essere richiesta con firma autenticata da un pubblico ufficiale.
  • Le dichiarazioni mendaci comportano responsabilita' penale (art. 76 DPR 445/2000) e decadenza dai benefici (art. 75).
  • Va dichiarato solo ciò di cui si ha effettiva e diretta conoscenza.
Indice dei contenuti

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' uno strumento di semplificazione amministrativa disciplinato dall'art. 47 del DPR 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa). Consente al privato di attestare, sotto la propria responsabilita', stati, fatti e qualita' personali a sua diretta conoscenza, sostituendo il più formale atto notorio ricevuto da un pubblico ufficiale. La sua corretta redazione e' importante perché produce effetti giuridici e, in caso di falso, conseguenze penali.

Differenza con l'autocertificazione

Occorre distinguere due figure spesso confuse. L'autocertificazione (art. 46) riguarda un elenco tassativo di stati, qualita' e fatti risultanti da pubblici registri (data di nascita, residenza, titoli di studio, ecc.). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (art. 47) ha un ambito più ampio: copre tutti gli stati, fatti e qualita' a diretta conoscenza del dichiarante, compresi quelli relativi ad altre persone, purche' egli ne abbia conoscenza diretta.

Tipici impieghi

Lo strumento e' tipicamente usato per situazioni non documentabili con un certificato: dichiarare la qualita' di unico erede di una persona deceduta, attestare una situazione di convivenza, certificare fatti materiali non risultanti da registri. In ambito successorio e bancario e' frequente, spesso con la richiesta di autentica della firma.

Forma verso la PA e verso i privati

Davanti alle pubbliche amministrazioni la dichiarazione si presenta con la sola sottoscrizione del dichiarante, allegando copia di un documento di identita' valido: non e' necessaria l'autentica. Quando invece e' destinata a soggetti privati - banche, assicurazioni - o serve per riscuotere somme, può essere richiesta la firma autenticata da un pubblico ufficiale (funzionario comunale, notaio o altro soggetto abilitato).

Contenuto essenziale

La dichiarazione deve contenere i dati anagrafici completi del dichiarante, il richiamo all'art. 47 DPR 445/2000, la consapevolezza delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci, l'indicazione precisa del fatto o stato dichiarato, il luogo, la data e la firma, oltre allo spazio per l'eventuale autentica. La specificita' del fatto dichiarato e' essenziale per la sua efficacia.

Responsabilita' per dichiarazioni false

Le dichiarazioni non veritiere, la formazione o l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, come richiamato dall'art. 76 del DPR 445/2000. Inoltre, l'art. 75 prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione mendace. Va percio' dichiarato esclusivamente ciò di cui si ha effettiva e diretta conoscenza.

Cautele pratiche

E' prudente verificare in anticipo se il destinatario richiede l'autentica, conservare copia della dichiarazione e del documento allegato e, nelle situazioni complesse (successioni con più eredi, beni e debiti), farsi assistere: una dichiarazione inesatta può avere conseguenze rilevanti, anche risarcitorie.

Casi pratici

Caso 1: dichiarazione della qualita' di erede

Tizio deve attestare a una banca di essere uno degli eredi legittimi di un parente deceduto. Redige una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ex art. 47 DPR 445/2000 indicando il defunto, la data del decesso e gli eredi. poiché e' destinata a un privato e serve per una pratica successoria, l'istituto richiede la firma autenticata da un pubblico ufficiale.

Caso 2: attestazione verso la PA

Caia deve dichiarare a un ufficio comunale un fatto a sua diretta conoscenza non risultante da registri. Presenta la dichiarazione sostitutiva con la sola firma e copia del documento di identita', senza necessita' di autentica, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace.

Domande frequenti

In cosa differisce dall'autocertificazione?

L'autocertificazione (art. 46) riguarda stati e fatti tassativi risultanti da pubblici registri; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (art. 47) copre piu' ampiamente fatti e qualita' a diretta conoscenza del dichiarante, anche relativi ad altri.

Serve l'autentica della firma?

Verso le pubbliche amministrazioni no: basta la sottoscrizione con copia del documento. Verso i privati o per riscuotere somme puo' essere richiesta la firma autenticata da un pubblico ufficiale.

Posso dichiarare fatti relativi ad altre persone?

Si, purche' si tratti di stati, fatti o qualita' di cui si abbia diretta conoscenza, come la qualita' di erede di una persona deceduta.

Cosa rischio se dichiaro il falso?

Si incorre nelle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000 e nella decadenza dai benefici conseguiti, prevista dall'art. 75 dello stesso decreto.

Per quali pratiche si usa di solito?

Tipicamente per attestare la qualita' di erede, situazioni di convivenza o fatti non documentabili con un certificato, anche in ambito successorio e bancario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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