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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 922 c.c. Modi di acquisto

In vigore

La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge. SEZIONE I – Dell'occupazione e dell'invenzione

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In sintesi

  • L'art. 922 c.c. è la norma di apertura del Capo III del Titolo II, dedicato ai modi di acquisto della proprietà.
  • Elenca i modi tipici: occupazione, invenzione, accessione, specificazione, unione o commistione, usucapione, contratto, successione mortis causa.
  • La clausola finale «altri modi stabiliti dalla legge» rende l'elencazione esemplificativa e aperta a fonti normative ulteriori.
  • I modi si distinguono in originari (occupazione, invenzione, accessione, specificazione, usucapione) e derivativi (contratto, successione).
  • La distinzione ha rilevanza pratica per la trasmissione di vizi, pesi e diritti dei terzi sul bene.

Una norma di sistema: cosa si acquista e come

L'art. 922 c.c. apre il Capo III del Titolo II del Libro III ed espone il catalogo dei modi di acquisto della proprietà. Non disciplina alcun istituto in particolare, ma svolge una funzione sistematica fondamentale: indica al lettore quali sono gli istituti che il Codice riconosce come idonei a produrre l'effetto traslativo o costitutivo del diritto di proprietà. Il legislatore del 1942 ha scelto un'elencazione che combina precisione e apertura: i modi tipici sono nominati uno per uno, ma la formula finale «negli altri modi stabiliti dalla legge» chiarisce che il novero non è tassativo. Nuove leggi possono introdurre fattispecie acquisitive ulteriori, come accade con la legislazione speciale in materia di tesori, ritrovamenti archeologici (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), espropriazioni, confische penali e tributarie. Tizio che riceve un bene in donazione, Caio che lo acquista per usucapione, Sempronio che lo trova abbandonato e Mevia che lo eredita: tutti diventano proprietari, ma attraverso modalità giuridicamente diverse, ciascuna con un proprio regime di pubblicità, di garanzie, di trasferimento dei pesi e di opponibilità ai terzi. La norma è il punto di partenza per ogni indagine sulla titolarità di un diritto reale e dovrebbe essere il primo riferimento del giurista chiamato a verificare la solidità di un acquisto.

Modi originari e modi derivativi

La dottrina tradizionale distingue i modi di acquisto in due grandi categorie. I modi originari producono l'acquisto della proprietà senza dipendenza da un precedente titolare: il diritto sorge ex novo in capo all'acquirente, libero da vincoli e pretese di terzi. Sono modi originari l'occupazione (art. 923 c.c.), l'invenzione (art. 927 c.c.), l'accessione (artt. 934-947 c.c.), la specificazione (art. 940 c.c.), l'unione e commistione (art. 939 c.c.) e l'usucapione (artt. 1158 ss. c.c.). I modi derivativi, invece, presuppongono il passaggio del diritto da un precedente titolare all'attuale: rientrano qui il contratto (art. 1376 c.c.) e la successione mortis causa (artt. 456 ss. c.c.). In questi casi vale il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet: l'acquirente riceve il diritto con i suoi limiti, vizi e pesi. La distinzione, di origine romanistica, è stata mantenuta dal Codice del 1942 perché conserva una funzione esplicativa indispensabile per comprendere il regime degli acquisti e per risolvere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso autore.

L'importanza pratica della distinzione

La differenza tra acquisto originario e derivativo non è meramente teorica. Sul piano operativo, chi acquista per modo originario riceve il bene libero da diritti reali di terzi (ipoteche, servitù, usi) e da pretese del precedente proprietario. Chi acquista per modo derivativo, invece, subentra nella posizione del dante causa con tutti i pesi che la gravavano. Tizio che usucapisce un fondo gravato da ipoteca acquista la proprietà libera dell'ipoteca, perché l'usucapione è acquisto originario; Caio che compra lo stesso fondo dal proprietario acquista invece la proprietà gravata dall'ipoteca, perché il contratto è acquisto derivativo. Analoga regola vale per la pubblicità: il modo derivativo richiede la trascrizione ai fini dell'opponibilità ai terzi (artt. 2643-2645 c.c.), mentre il modo originario di regola non vi è soggetto, salvo eccezioni come la trascrizione della sentenza di usucapione (art. 2651 c.c.), che ha funzione di mera pubblicità-notizia. Le garanzie del venditore (per evizione, per vizi) sono tipiche dei modi derivativi e non operano negli acquisti originari, ovvi quali nessun dante causa è coinvolto.

Modi nominati nell'art. 922 c.c.

Esaminando l'elenco con maggiore dettaglio: l'occupazione è la presa di possesso di una res nullius mobile, accompagnata da animus possidendi (art. 923 c.c.); l'invenzione riguarda le cose smarrite e il loro ritrovamento, con obblighi di consegna al sindaco e diritti di premio (artt. 927-933 c.c.); l'accessione è l'incremento di un bene principale per unione con altro bene di valore inferiore (artt. 934-947 c.c.), istituto fondamentale in edilizia e in agricoltura; la specificazione è la trasformazione di materia altrui in nuova cosa di valore superiore (art. 940 c.c.); unione e commistione riguardano l'integrazione inseparabile di beni di diversi proprietari (art. 939 c.c.); l'usucapione è l'acquisto per possesso continuato nel tempo, requisito di durata variabile dai 10 ai 20 anni a seconda di buona fede e titolo (artt. 1158-1167 c.c.); il contratto traslativo opera con il principio consensualistico per le cose determinate (art. 1376 c.c.); la successione mortis causa trasferisce l'asse ereditario per legge o per testamento (artt. 456-768-octies c.c.). Mevia, erede di Tizio defunto, diventa proprietaria del patrimonio paterno al momento dell'apertura della successione, anche prima di accettare materialmente l'eredità, con effetti retroattivi al momento del decesso (art. 459 c.c.). La donazione (art. 769 c.c.), tra i contratti tipici, è anch'essa modo derivativo di acquisto della proprietà, soggetta a requisiti di forma (atto pubblico) e a tutela dei legittimari.

Modi atipici e legislazione speciale

La clausola di apertura «negli altri modi stabiliti dalla legge» consente di riconoscere modi di acquisto previsti da fonti diverse dal Codice civile. Si pensi all'espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), che trasferisce coattivamente la proprietà all'ente espropriante con corrispondente indennità; alla confisca penale (artt. 240, 240-bis c.p.) e a quella tributaria, che acquisiscono beni al patrimonio statale; alla requisizione in casi di emergenza, oggi disciplinata dal D.L. 24 marzo 2022 e da norme speciali di protezione civile (D.Lgs. 1/2018); al regime dei beni culturali rinvenuti (art. 91 D.Lgs. 42/2004), che attribuisce allo Stato la proprietà dei reperti archeologici. Anche istituti come l'occupazione acquisitiva (o «accessione invertita») di matrice giurisprudenziale, oggi censurata dalla Corte EDU (caso Belvedere Alberghiera v. Italia, 2000) e disciplinata come acquisizione sanante dall'art. 42-bis D.P.R. 327/2001, rientrano in questa categoria di modi atipici. Si aggiungano l'usucapione speciale per i territori montani (L. 346/1976), gli acquisti per leggi di riforma agraria (R.D.L. 841/1944, L. 230/1950), gli istituti di legittimazione del possesso in materia di edilizia agevolata.

L'apertura della Sezione I sull'occupazione e l'invenzione

L'art. 922 chiude logicamente la disciplina delle acque e dischiude la Sezione I del Capo III, intitolata «Dell'occupazione e dell'invenzione». Il legislatore del 1942 ha scelto di iniziare la disciplina dei modi di acquisto con le ipotesi più elementari e antiche, fondate sull'apprensione materiale della cosa: l'occupazione di cose senza padrone (artt. 923-926) e l'invenzione di cose smarrite (artt. 927-933). Si tratta di modi residuali nel diritto contemporaneo, ma di rilevanza sistematica e didattica notevole, perché esplicitano il rapporto originario tra uomo e cose mobili. Il Codice prosegue poi con l'accessione, la specificazione, l'unione e commistione (Sezione II), per arrivare all'usucapione (Sezione III). Tizio studioso di diritto romano riconoscerà nella struttura del Capo III un'eco diretta del modello giustinianeo, riadattato alla società industriale e poi post-industriale. Riferimenti normativi: artt. 922-947, 1158-1167, 1376, 2643-2645, 2651 c.c., D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 42/2004, D.Lgs. 1/2018, art. 42 Cost., Convenzione EDU (Protocollo n. 1). Lo studio dell'art. 922 c.c. è dunque imprescindibile per chiunque si occupi di diritti reali, di compravendite immobiliari, di successioni, di acquisti di beni mobili di pregio (opere d'arte, gioielli, beni culturali). Caio, professionista del diritto immobiliare, dovrebbe sempre interrogarsi, prima di concludere un'operazione, sulla qualificazione del modo di acquisto del proprio cliente o della controparte: distinguere un acquisto originario da uno derivativo significa anticipare il regime di garanzie, di pubblicità, di opponibilità e di tutela che governerà il bene in caso di successive contestazioni.

Domande frequenti

Quali sono i modi di acquisto della proprietà secondo l'art. 922 c.c.?

Occupazione, invenzione, accessione, specificazione, unione o commistione, usucapione, contratto, successione a causa di morte e altri modi stabiliti dalla legge. L'elencazione è aperta e include anche modi previsti da leggi speciali.

Qual è la differenza tra modi originari e modi derivativi?

I modi originari (occupazione, invenzione, accessione, specificazione, usucapione) fanno sorgere il diritto ex novo, libero da vincoli. I modi derivativi (contratto, successione) trasferiscono il diritto dal precedente titolare con i pesi e i limiti che lo gravavano.

Chi acquista per usucapione riceve il bene libero da ipoteca?

Sì. L'usucapione è acquisto originario: il diritto sorge ex novo in capo all'acquirente, libero dalle ipoteche e dai diritti reali di terzi gravanti sul precedente proprietario, salvo eccezioni espressamente previste.

L'elenco dell'art. 922 c.c. è tassativo?

No. La formula finale «negli altri modi stabiliti dalla legge» consente l'introduzione di modi acquisitivi ulteriori, come l'espropriazione (D.P.R. 327/2001), la confisca penale (art. 240 c.p.), la requisizione e l'attribuzione allo Stato dei beni culturali rinvenuti.

Quando opera il principio consensualistico nel contratto traslativo?

L'art. 1376 c.c. prevede che nei contratti traslativi di diritti su cosa determinata la proprietà si trasferisce per effetto del solo consenso legittimamente manifestato, salvo diverso accordo o disposizione di legge (es. trasferimenti di beni futuri o di genere).

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