Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 849 c.c. – Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall’articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità colturale, può domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi, pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie. In caso di contrasto decide l’autorità giudiziaria, sentite le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 847 - Art. 847 c.c.: Determinazione della minima unità colturale→Cod. civ. art. 850 - Art. 850 c.c.: Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 851 Codice Civile: Trasferimenti coattivi→Articolo 852 Codice Civile: Terreni esclusi dai trasferimenti→Art. 845 c.c.: Regole particolari per scopi di pubblico interesse→Articolo 853 Codice Civile: Trasferimento dei diritti reali→Art. 844 Codice Civile: Immissioni→Art. 854 c.c.: Notifica e trascrizione del piano di riordinamento→Articolo 843 Codice Civile: Accesso al fondo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 849 c.c. regola l'inclusione di fondi privati in maggiori unità fondiarie, aggregazioni che consentono di realizzare opere di miglioramento collettivo (drenaggio, irrigazione, sistemazione collinare) che il singolo proprietario non potrebbe eseguire da solo.
Ratio della norma
La polverizzazione fondiaria è un problema storico dell'agricoltura italiana: migliaia di piccoli lotti separati da confini spesso artificiali impediscono la meccanizzazione e l'efficiente gestione delle acque. L'art. 849 risponde a questa esigenza consentendo la costituzione di unità fondiarie più ampie che permettono di razionalizzare la gestione del territorio agricolo. La norma si colloca nel sistema della bonifica integrale (R.D. 215/1933) e del riordino fondiario, interagendo con le leggi regionali di sviluppo agricolo.
Struttura giuridica dell'unità fondiaria
L'unità fondiaria non determina la fusione delle proprietà: ogni proprietario mantiene il suo titolo di proprietà individuale sul singolo lotto. Si crea invece un regime di gestione condivisa delle opere comuni (canali, strade interpoderali, sistemi di drenaggio) e un vincolo di partecipazione alle relative spese. La forma giuridica può essere quella del Consorzio di miglioramento fondiario (R.D. 215/1933) o delle forme associative previste dalle leggi regionali. La Cassazione ha chiarito che le delibere del Consorzio obbligano i proprietari inclusi nel perimetro anche contro la loro volontà, purché il procedimento costitutivo sia stato regolare.
Obblighi dei proprietari inclusi
I proprietari dei fondi compresi nell'unità sono soggetti a: (1) contribuzione proporzionale al beneficio ricevuto per le spese di realizzazione e manutenzione delle opere comuni; (2) accettazione di eventuali servitù di passaggio o di scolo in favore dei canali e delle strade consortili; (3) rispetto dei piani di coltivazione o di gestione agronomica eventualmente approvati dall'ente gestore. Il mancato pagamento dei contributi consente al Consorzio di procedere alla riscossione coattiva con le stesse modalità delle imposte locali.
Connessioni con altre norme
L'art. 849 va letto con l'art. 845 c.c. (regole per scopi pubblici), l'art. 850 c.c. (consorzi di ricomposizione fondiaria), il R.D. 215/1933 (bonifica) e la l. 590/1965 (disposizioni per lo sviluppo dell'economia montana). In ambito europeo, i Piani di Sviluppo Rurale (PSR) regionali prevedono misure di investimento per la ricomposizione fondiaria e la modernizzazione irrigua.
Domande frequenti
Un proprietario può rifiutarsi di essere incluso in un'unità fondiaria ex art. 849?
In linea di principio no, se il procedimento di inclusione segue l'iter previsto dalla legge (R.D. 215/1933 o legge regionale): l'inclusione può avvenire anche contro la volontà del singolo proprietario, purché ricorra l'interesse pubblico al miglioramento fondiario e siano rispettate le garanzie procedimentali. Il proprietario può però impugnare il provvedimento di inclusione al TAR per vizi di legittimità.
Come si calcolano i contributi dovuti dal proprietario di un fondo incluso nell'unità fondiaria?
I contributi vengono determinati in proporzione al vantaggio che il fondo trae dalle opere realizzate e alla superficie inclusa, secondo i criteri stabiliti dal piano di sistemazione consortile o dal decreto prefettizio di inclusione. Il proprietario ha diritto di prendere visione del piano e di presentare osservazioni.
Cosa si intende per «minima unità colturale» ai fini dell'art. 849 c.c.?
La minima unità colturale è la superficie minima di terreno ritenuta economicamente produttiva per un determinato tipo di coltura e zona agraria. È stabilita con decreti ministeriali e regionali. Fondi di dimensione inferiore possono essere trasferiti coattivamente al proprietario confinante per favorire la razionalizzazione fondiaria.
Il proprietario del fondo inglobante deve corrispondere un prezzo al proprietario del fondo più piccolo?
Sì. L'art. 849 c.c. prevede espressamente che il proprietario richiedente paghi il prezzo del fondo cedutogli. Il prezzo deve corrispondere al valore di mercato del terreno, e in mancanza di accordo è determinato da un perito nominato dal tribunale.
L'art. 849 c.c. si applica a tutti i terreni agricoli o solo a quelli nei comprensori di bonifica?
L'art. 849 c.c. si applica ai fondi compresi entro maggiori unità fondiarie in generale. La norma non è limitata ai soli comprensori di bonifica, ma trova applicazione in tutti i casi in cui un fondo di dimensioni inferiori alla minima unità colturale sia interamente circondato da terreni di un unico proprietario.