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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 843 c.c. Accesso al fondo

In vigore

Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l’accesso cagiona danno è dovuta un’adeguata indennità. Il proprietario deve parimenti permettere l’accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l’accesso consegnando la cosa o l’animale.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Accesso al fondo del vicino: il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo quando il vicino ne abbia necessità per costruire o riparare un muro o un'altra opera propria o comune.
  • Il vicino richiedente deve essere riconosciuta la necessità dell'accesso: non basta la mera comodità, occorre la necessità concreta.
  • Se l'accesso cagiona danno, il proprietario del fondo ha diritto all'indennità determinata dal giudice in caso di disaccordo.
  • La norma si estende al proprietario che ha bisogno di accedere al fondo altrui per compiere indagini o esperimenti.

L'articolo 843 c.c. impone al proprietario fondiario un obbligo di tolleranza attiva: deve consentire l'accesso al suo fondo quando il vicino ne abbia necessità per costruire o riparare opere proprie o comuni, con diritto all'indennità in caso di danno.

Ratio della norma

Il diritto di proprietà è esclusivo (art. 832 c.c.), ma l'ordinamento riconosce che la vita di vicinato impone talvolta che un proprietario sopporti l'ingresso altrui nel suo fondo per esigenze di manutenzione o costruzione. Senza l'art. 843, il proprietario di un fondo potrebbe impedire al vicino di riparare il proprio muro di cinta posto sul confine, con grave danno per entrambi. La norma crea un limite legale al diritto di proprietà fondato sulla necessità concreta, con equo ristoro per il danno subito.

Presupposti dell'accesso

Tre condizioni devono concorrere: (1) Finalità: la costruzione o riparazione di un muro, una trave, un solaio, o qualsiasi «altra opera» propria del vicino o comune. La Cassazione interpreta estensivamente la formula: rientrano le opere edilizie in genere (ponteggi, impalcature, scavi perimetrali), non invece l'accesso per mere ragioni di comodità o convenienza. (2) Necessità riconosciuta: non basta che l'accesso sia utile o più comodo, occorre che sia necessario, cioè che l'opera non sia altrimenti realizzabile o riparabile senza accedere al fondo vicino. La necessità è valutata oggettivamente: se esistono vie alternative (anche meno pratiche) ma percorribili, la necessità cade. (3) Temporaneità: l'accesso è limitato al tempo strettamente necessario per eseguire l'opera. Terminata l'opera, il diritto di accesso si estingue automaticamente.

Indennità e danno

Se l'accesso o il passaggio «cagiona danno», il proprietario ha diritto a un'indennità. Il danno deve essere concreto e apprezzabile: calpestio di colture, danneggiamento di recinzioni, disturbo al godimento della proprietà. In assenza di accordo, l'indennità è determinata dal giudice. La norma utilizza la parola «indennità» (non «risarcimento»), il che implica che il danno non deve derivare da condotta colposa o dolosa del vicino: è un ristoro per la compressione legittima del diritto dominicale. La misura si quantifica in base al pregiudizio effettivamente subito (es. mancato reddito agricolo, spese di ripristino).

Accesso per indagini ed esperimenti

Il secondo comma estende l'obbligo di tolleranza al caso in cui il vicino o terzo debba compiere indagini o esperimenti nel fondo. La dottrina vi riconduce le perizie tecniche giudiziali (l'accesso dell'ingegnere per una CTU), le ispezioni per accertare danni, gli esperimenti scientifici su suolo o acque. In questi casi vale la stessa regola: necessità riconosciuta e indennità per il danno eventuale. La norma si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato dal tribunale, che gode di un autonomo diritto di accesso ex art. 698 c.p.c.

Connessioni con altre norme

L'art. 843 va letto con l'art. 841 c.c. (facoltà di chiudere il fondo), l'art. 886 c.c. (muro di confine comune), l'art. 1051 c.c. (passaggio coattivo) e gli artt. 2697 ss. c.c. (onere della prova della necessità). Il rifiuto ingiustificato di accesso è un illecito e il vicino può ottenere un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

Domande frequenti

Il vicino può entrare nel mio giardino per mettere i ponteggi sul suo fabbricato?

Sì, se è necessario (non c'è altro modo per installare i ponteggi) e limitatamente al tempo dei lavori. Ha però l'obbligo di risarcire l'eventuale danno. Se non si raggiunge un accordo sull'indennità, la determina il giudice. Il proprietario del giardino non può rifiutarsi se la necessità è concreta.

Cosa si intende per 'necessità riconosciuta' nell'art. 843 c.c.?

Significa che l'accesso deve essere obiettivamente indispensabile per realizzare l'opera: non basta che sia più comodo o economico passare dal fondo del vicino. Se l'opera può essere realizzata senza accedere al fondo altrui (anche con maggior costo o difficoltà), la necessità non è riconosciuta e il vicino non ha il diritto di accesso.

Il proprietario del fondo subisce i lavori senza ricevere nulla?

No. Se l'accesso causa danno (calpestio di colture, rottura di recinzioni, disturbo), il proprietario ha diritto a un'indennità. Questa va concordata preventivamente o, in caso di disaccordo, determinata dal giudice. L'indennità copre il danno effettivo (perdita di reddito agricolo, ripristino del fondo, ecc.).

Un geometra incaricato di una perizia può accedere al fondo vicino?

Sì, rientra nelle 'indagini' di cui al secondo comma dell'art. 843 c.c. Anche il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice ha diritto di accesso per svolgere la CTU. Il proprietario non può legittimamente rifiutarsi, pena responsabilità per ostruzione alla giustizia civile.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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