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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 802 c.c. Termini e legittimazione ad agire

In vigore

La domanda di revocazione per causa d’ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione. Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l’azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

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In sintesi

  • L'art. 802 c.c. disciplina termini e legittimazione dell'azione di revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c.
  • Legittimati attivi sono il donante e i suoi eredi; legittimati passivi il donatario e i suoi eredi.
  • Il termine ordinario di decadenza e' di un anno dal giorno in cui il donante e' venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.
  • In caso di omicidio volontario del donante o di doloso impedimento alla revocazione, il termine annuale decorre dalla notizia della causa di revocazione per gli eredi.
  • Si tratta di un termine di decadenza: non e' soggetto a sospensione o interruzione e va computato in modo rigoroso.
  • La decorrenza richiede la piena conoscenza del fatto e della sua rilevanza giuridica, non un mero sospetto.

Termini di decadenza e legittimazione: la struttura dell'azione

L'art. 802 c.c. completa la disciplina della revocazione per ingratitudine fissando regole rigorose su chi puo' agire, contro chi e in quanto tempo. La scelta del legislatore e' chiara: la donazione e' un atto stabile per natura e la sua revoca rappresenta un'eccezione. Per questo la legge concede un termine breve di un anno e configura la decadenza, non la prescrizione, con effetti rigorosi sulla tempestivita' della domanda.

La norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 801 c.c.: senza una causa tipica di ingratitudine non vi e' azione; senza il rispetto dei termini e della legittimazione di cui all'art. 802 c.c. non vi e' processo utile. Anche un fatto di estrema gravita' diventa irrilevante se chi vi ha interesse non agisce nei tempi previsti.

Legittimazione attiva e passiva

Legittimato attivo principale e' il donante: e' lui che ha subito l'ingratitudine ed e' lui che, in vita, decide se rimettere o meno la condotta del donatario. Se il donante muore prima di esercitare l'azione, la legittimazione passa ai suoi eredi, ma solo nei limiti in cui il fatto sia rilevante e i termini siano rispettati. La legittimazione e' personalissima: i creditori del donante non possono agire in via surrogatoria, perche' la scelta di revocare implica una valutazione strettamente personale di riconciliazione o rottura.

Sul versante passivo, la domanda si rivolge contro il donatario o, se questi e' deceduto, contro i suoi eredi. In quest'ultimo caso gli eredi sono chiamati a rispondere quali successori, ma la revocazione non opera come sanzione personale a loro carico: essi possono essere tenuti alla restituzione del bene o del suo controvalore nei limiti dell'attivo ereditario ricevuto.

Il termine annuale di decadenza

Il termine per agire e' di un anno, che decorre dal giorno in cui il donante e' venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione. La giurisprudenza precisa che non e' sufficiente un sospetto o una voce: occorre la piena conoscenza del fatto materiale e della sua qualificazione giuridica come causa di ingratitudine. Per esempio, se il donante apprende che il donatario ha sottratto somme dal suo conto, il termine decorre dal momento in cui ha avuto contezza dell'entita' e del carattere doloso della condotta, non dal primo dubbio.

Trattandosi di termine di decadenza, esso non si sospende per malattia, non si interrompe con diffide stragiudiziali e non e' suscettibile delle cause di sospensione e interruzione tipiche della prescrizione. Solo la proposizione della domanda giudiziale impedisce la decadenza. L'effetto e' drastico: trascorso l'anno, il diritto di chiedere la revocazione si estingue, anche se la condotta del donatario era effettivamente gravissima.

Caso pratico: la conoscenza qualificata e il decorso del termine

Caio dona a Sempronio un fondo agricolo. Dopo tre anni, voci di paese riferiscono a Caio che Sempronio avrebbe pronunciato in pubblico frasi gravemente offensive sul suo conto. Caio, inizialmente incerto, raccoglie informazioni e solo il 1 marzo del 2025 ottiene una dichiarazione scritta di due testimoni che descrivono in dettaglio le frasi pronunciate. Da quella data decorre il termine annuale: Caio dovra' agire entro il 1 marzo del 2026.

Se Caio attendesse oltre, confidando in tentativi di mediazione familiare, il termine scadrebbe e la revocazione non sarebbe piu' esperibile. Se invece Caio morisse a giugno 2025, gli eredi potrebbero subentrare nel termine residuo, agendo entro il 1 marzo 2026. In caso di omicidio volontario del donante da parte del donatario, o di doloso impedimento alla revocazione (ad esempio occultamento del fatto), l'art. 802 c.c. prevede una regola specifica: gli eredi possono agire entro un anno dalla notizia della causa di revocazione, dal momento in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza.

Strategia processuale e profili pratici

La brevita' del termine impone tempestivita'. Chi ipotizza di agire deve documentare con cura il momento di acquisizione della piena conoscenza del fatto: data di consegna di una denuncia, data di una sentenza penale di primo grado, data di una dichiarazione testimoniale, data di una comunicazione formale. Questo elemento sara' oggetto di contestazione: il donatario, se vuole far dichiarare la decadenza, dovra' provare che il donante conosceva il fatto da piu' di un anno.

E' prudente, in presenza di una possibile causa di revocazione, attivarsi senza ritardo: redigere l'atto di citazione, predisporre la trascrizione della domanda nei registri immobiliari (per i beni immobili) al fine di rendere opponibile l'azione ai terzi. Ogni indecisione protratta puo' tradursi nella perdita del diritto, senza possibilita' di rimedio. La decadenza opera anche se la condotta e' gravissima: la stabilita' degli atti dispositivi prevale sulla tutela tardiva del donante.

Domande frequenti

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