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Art. 773 c.c. Donazione a più donatari
In vigore
La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s’intende fatta per parti uguali, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà. È valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri. CAPO II – Della capacità di disporre e di ricevere per donazione
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In sintesi
La donazione richiede la piena capacità di agire del donante. I minori, gli interdetti e gli inabilitati non possono donare liberamente: gli atti compiuti in violazione sono annullabili. La tutela mira a proteggere soggetti vulnerabili da disposizioni patrimoniali irreversibili fatte senza piena consapevolezza.
Capacità di donare: principio generale
L'art. 773 c.c. declina il principio generale di capacità di agire (art. 2 c.c.) nell'ambito delle donazioni. Poiché la donazione è un atto di straordinaria amministrazione — produce una diminuzione patrimoniale irreversibile salvo revoca — la legge richiede la piena capacità di agire del donante. La norma individua tre categorie di soggetti con capacità limitata e le rispettive regole speciali.
Il minore
Il minore non emancipato (sotto i 18 anni) è assolutamente incapace di donare: qualsiasi donazione da lui fatta è annullabile su istanza del genitore esercente la responsabilità o del tutore. Il minore emancipato (coniugato con dispensa per gravi motivi) può donare solo con l'autorizzazione del giudice tutelare, trattandosi di atto eccedente l'ordinaria amministrazione. In entrambi i casi l'azione di annullamento si prescrive in 5 anni dal raggiungimento della maggiore età.
L'interdetto giudiziale
L'interdetto giudiziale è privo di capacità di agire: il tutore lo rappresenta in tutti gli atti della vita civile, ma non può compiere donazioni in suo nome neanche con autorizzazione del giudice tutelare, perché la donazione è un atto personalissimo che presuppone la libera volontà del donante. Le donazioni fatte dall'interdetto (prima o dopo la sentenza di interdizione) sono annullabili.
L'inabilitato e l'amministrazione di sostegno
L'inabilitato può compiere atti di ordinaria amministrazione autonomamente, ma per gli atti di straordinaria amministrazione (tra cui la donazione) necessita dell'assistenza del curatore e dell'autorizzazione del giudice tutelare. In caso di amministrazione di sostegno (art. 404 ss. c.c.), la capacità di donare dipende dal decreto del giudice tutelare: se il decreto non menziona la donazione tra gli atti vietati, l'amministrando può in teoria donare, ma il notaio deve verificare attentamente la situazione.
Coordinamento normativo
L'art. 773 va letto con l'art. 2 c.c. (maggiore età), l'art. 414 c.c. (interdizione), l'art. 415 c.c. (inabilitazione), l'art. 404 c.c. (amministrazione di sostegno) e l'art. 1425 c.c. (annullabilità del contratto per incapacità).
Domande frequenti
Un minore di 16 anni può fare una donazione?
No. Il minore non emancipato è assolutamente incapace di donare. Qualsiasi donazione da lui fatta è annullabile su istanza del genitore o tutore. Anche i genitori non possono donare beni del minore, trattandosi di atto eccedente l'ordinaria amministrazione che richiederebbe autorizzazione giudiziale.
Un interdetto può ricevere donazioni?
Sì, un interdetto può essere donatario (ricevere donazioni). L'art. 773 limita solo la capacità di fare donazioni (essere donante). Il tutore accetta la donazione in nome e per conto dell'interdetto.
L'amministratore di sostegno può donare i beni dell'amministrato?
Solo se il decreto di nomina lo autorizza espressamente, il che è molto raro. Di regola il decreto dell'amministrazione di sostegno vieta o limita gli atti dispositivi del patrimonio; la donazione, in quanto atto di straordinaria disposizione, è generalmente esclusa senza specifica autorizzazione del giudice tutelare.
Entro quanto tempo si può annullare la donazione fatta da un minore?
L'azione di annullamento si prescrive in 5 anni dal raggiungimento della maggiore età (art. 1442 c.c.). Se il minore, divenuto maggiorenne, non impugna la donazione entro tale termine, essa si consolida definitivamente.
Un soggetto con vizio parziale di mente (non interdetto) può fare donazioni?
Se non è interdetto né inabilitato, è formalmente capace. Tuttavia, la donazione fatta in stato di incapacità naturale (anche transitoria) è annullabile ai sensi dell'art. 428 c.c., su domanda dell'interessato o dei suoi eredi, purché risulti il grave pregiudizio e la malafede del donatario o che l'atto fosse di per sé pregiudizievole.