Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 771 c.c. – Donazione di beni futuri
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante.
Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.
Qualora oggetto della donazione sia un’universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 770 - Articolo 770 Codice Civile: Donazione rimuneratoria→Cod. civ. art. 772 - Articolo 772 Codice Civile: Donazione di prestazioni periodiche→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 769 Codice Civile: Definizione→Articolo 773 Codice Civile: Donazione a più donatari→Articolo 768-octies Codice Civile: Controversie→Articolo 768-septies Codice Civile: Scioglimento→Articolo 768-sexies Codice Civile: Rapporti con i terzi→Articolo 768-quinquies Codice Civile: Vizi del consenso→Articolo 768-quater Codice Civile: Partecipazione
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In sintesi
Indice dei contenuti
La donazione di beni futuri è nulla: il donante può disporre solo di beni già esistenti nel suo patrimonio al momento della stipula. Fanno eccezione i frutti non ancora separati da un bene presente. La nullità è parziale quando l'atto riguarda sia beni presenti sia beni futuri.
Il divieto di donazione di beni futuri
L'art. 771 c.c. sancisce un divieto assoluto: la donazione che ha per oggetto beni futuri è nulla. Il bene futuro è quello che non esiste ancora nel patrimonio del donante al momento della conclusione del contratto di donazione. La ratio è duplice: (a) tutela del donante dal rischio di vincolarsi a liberalità che potrebbero rivelarsi sproporzionate rispetto al patrimonio effettivamente acquisito; (b) certezza dell'oggetto della donazione, richiesta anche dall'art. 1346 c.c. per qualsiasi contratto.
Cosa si intende per "bene futuro"
Sono beni futuri: i beni che il donante spera di acquistare in futuro (es. "ti dono l'appartamento che acquisterò l'anno prossimo"), i beni non ancora costruiti, i crediti non ancora sorti. Non sono beni futuri: i beni presenti gravati da condizione risolutiva, i beni di cui il donante è già proprietario anche se non ne ha il possesso materiale. La giurisprudenza ha precisato che l'eredità futura non può essere oggetto di donazione (né di alcun atto inter vivos), in applicazione del divieto dei patti successori (art. 458 c.c.).
Eccezione: frutti non ancora separati
L'art. 771 prevede un'eccezione espressa: la donazione dei frutti non ancora separati da una cosa presente è valida. I frutti (naturali o civili) appartengono già potenzialmente al proprietario del bene fruttifero, anche se non ancora materialmente separati. Ad es., è valida la donazione dei canoni di locazione futuri di un appartamento già di proprietà del donante, o dei frutti di un vigneto già esistente. In questi casi il bene-radice è presente nel patrimonio; i frutti sono solo non ancora percepiti.
Nullità parziale
Se la donazione comprende sia beni presenti sia beni futuri, la nullità è parziale (art. 1419 c.c.): colpisce solo la parte relativa ai beni futuri, salvo che risulti che il donante non avrebbe concluso la donazione senza quella parte. In pratica, il notaio deve sempre verificare che l'oggetto della donazione sia attuale: in caso contrario, la donazione è esposta a nullità parziale o totale.
Coordinamento normativo
L'art. 771 va letto con l'art. 769 c.c. (nozione), l'art. 1346 c.c. (oggetto del contratto: possibile, lecito, determinato o determinabile), l'art. 458 c.c. (divieto di patti successori) e l'art. 1419 c.c. (nullità parziale).
Domande frequenti
Posso donare oggi un appartamento che comprerò tra un anno?
No. La donazione di beni futuri è nulla ai sensi dell'art. 771 c.c. Per donare quell'appartamento dovrai prima acquistarlo e poi, in un secondo momento, rogitare la donazione davanti al notaio quando il bene è già nel tuo patrimonio.
I frutti di un terreno già di mia proprietà possono essere oggetto di donazione?
Sì. L'art. 771 c.c. prevede espressamente come eccezione al divieto di beni futuri i frutti non ancora separati da una cosa presente. I frutti del terreno (raccolto, canoni di affitto) sono considerati collegati al bene-radice già esistente nel patrimonio del donante.
La donazione di un'eredità futura è valida?
No, per una doppia ragione: è vietata come donazione di bene futuro (art. 771 c.c.) e come patto successorio (art. 458 c.c.). Nessuno può disporre della propria eredità futura né di quella altrui con atti inter vivos.
Se una donazione riguarda in parte beni presenti e in parte beni futuri, è tutta nulla?
Solo la parte relativa ai beni futuri è nulla (nullità parziale, art. 1419 c.c.), salvo che risulti che il donante non avrebbe stipulato la donazione senza quella componente. Il notaio può separare le due parti e rogitare validamente per i beni presenti.
Un credito non ancora sorto può essere donato?
No. Un credito futuro è un bene futuro e la sua donazione è nulla ai sensi dell'art. 771 c.c. Se invece il credito esiste già (anche se non ancora esigibile o con termine sospeso), può essere oggetto di donazione perché è già nel patrimonio del donante.