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Art. 744 c.c. Perimento della cosa donata
In vigore
Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il principio di non imputabilità
L'art. 744 c.c. recepisce nella disciplina della collazione il classico principio civilistico casum sentit dominus: il rischio della perdita o del deterioramento del bene grava sul suo titolare, salvo che la perdita sia conseguenza di un fatto a lui imputabile. Applicato alla collazione, il principio si traduce nella regola per cui la cosa donata perita per causa non imputabile al donatario non è soggetta a collazione: il donatario, divenuto proprietario al momento della donazione (artt. 769 ss. c.c.), sopporta il rischio della perdita anche ai fini ereditari, e non è tenuto a conferire alla massa il valore di un bene che non possiede più senza propria responsabilità.
La nozione di perimento
Il perimento rilevante ai fini dell'art. 744 c.c. comprende la distruzione fisica integrale del bene (incendio, crollo, calamità naturali, eventi distruttivi che ne annichilano la sostanza), la perdita definitiva (smarrimento irreversibile), la sottrazione da parte di terzi (furto, rapina, espropriazione senza indennizzo). La norma non distingue tra perimento totale e parziale: la dottrina maggioritaria ritiene tuttavia che, in caso di perimento parziale, il donatario sia tenuto al conferimento per la parte residuale, applicando per analogia l'art. 744 c.c. limitatamente alla porzione perita non imputabile. Diverso è il caso del semplice deterioramento del bene, che non integra perimento e non esonera dalla collazione, fermo restando l'effetto sul valore di stima.
La non imputabilità al donatario
Il requisito centrale della norma è la non imputabilità della causa di perimento. L'imputabilità si valuta secondo le ordinarie regole della responsabilità civile (artt. 1218 e 2043 c.c.): il donatario è esonerato se prova che la perdita è dipesa da caso fortuito, forza maggiore o fatto del terzo a lui non riferibile. È invece imputabile la perdita causata da dolo, colpa, negligenza nella custodia, omissione di cautele esigibili. La prova della non imputabilità grava sul donatario, secondo la regola generale della prova del fatto impeditivo del diritto altrui.
Effetti del perimento imputabile
Quando il perimento sia imputabile al donatario, la dottrina maggioritaria, coordinando l'art. 744 c.c. con i principi generali e con l'art. 745 c.c., ritiene che il donatario debba conferire alla massa il valore del bene al tempo della perdita. La regola tutela i coeredi non beneficiati: se il donatario, per propria responsabilità, ha distrutto il bene, non può sfuggire alla collazione invocando la sua materiale assenza. La determinazione del valore al tempo della perdita richiede una valutazione retrospettiva, basata sui criteri di stima ordinari (valore di mercato, perizia tecnica, comparazione con beni similari).
Caso pratico
Tizio nel 2010 dona al figlio Caio una collezione di opere d'arte del valore stimato di 500.000 euro. Nel 2020, durante un'esposizione organizzata da un museo cui Caio aveva concesso le opere in prestito secondo standard contrattuali ordinari, un incendio doloso provocato da terzi distrugge integralmente la collezione. Tizio muore nel 2024. La sorella Sempronia chiede in sede di divisione che Caio conferisca alla massa il valore delle opere. Caio invoca l'art. 744 c.c. Il giudice valuterà: il perimento è effettivo (distruzione integrale); la causa è imputabile a terzi (incendio doloso); Caio ha agito secondo standard di diligenza ordinaria (prestito a museo con misure di sicurezza). Concludendo che il perimento non è imputabile a Caio, il giudice escluderà la collazione. Diverso esito si avrebbe se l'incendio fosse derivato dalla negligenza di Caio (mancata copertura assicurativa, custodia inadeguata): in tal caso, Caio dovrebbe conferire alla massa il valore della collezione al tempo della perdita.
Coordinamento sistematico
L'art. 744 c.c. va letto in coordinamento con l'art. 747 c.c. (collazione per imputazione al valore al tempo dell'aperta successione) e con l'art. 745 c.c. (frutti e interessi dal momento dell'apertura). Per i beni immobili, la disciplina del perimento è specifica e coordinata con le regole della collazione immobiliare (artt. 746-750 c.c.): il perimento dell'immobile donato per causa non imputabile esonera dalla collazione, in coerenza con il principio generale dell'art. 744 c.c. Per i beni mobili, l'art. 750 c.c. dispone la collazione per imputazione al valore al tempo della donazione, e il perimento per causa non imputabile esclude la collazione.
Domande frequenti
Se un bene donato è andato distrutto, il donatario deve conferirlo alla collazione?
Dipende dalla causa del perimento. L'art. 744 c.c. esclude la collazione se la cosa è perita per causa non imputabile al donatario (caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo). Se invece il perimento è imputabile a dolo o colpa del donatario, opera la collazione per il valore del bene al tempo della perdita.
Cosa si intende per 'causa non imputabile'?
Si intendono eventi estranei alla sfera di responsabilità del donatario: caso fortuito (calamità naturali, incendi accidentali), forza maggiore, fatto del terzo non prevedibile né evitabile. La nozione si determina secondo le regole generali della responsabilità civile (artt. 1218 e 2043 c.c.).
Chi deve provare la non imputabilità del perimento?
L'onere della prova grava sul donatario che invoca l'esclusione dalla collazione. Dovrà dimostrare la causa del perimento e la propria estraneità alla stessa, anche con prove presuntive ex art. 2729 c.c.
Il semplice deterioramento del bene equivale a perimento?
No. Il perimento ex art. 744 c.c. richiede distruzione integrale, perdita definitiva o sottrazione del bene. Un semplice deterioramento non esonera dalla collazione, ma incide sulla stima del valore conferibile.
Se la donazione era di una somma di denaro, come opera la regola?
Per le somme di denaro non si configura tecnicamente un perimento: la collazione opera con imputazione del valore nominale (eventualmente rivalutato). L'art. 744 c.c. si applica propriamente ai beni materiali suscettibili di distruzione o perdita fisica.