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Art. 735 c.c. Preterizione di eredi e lesione di legittima
In vigore
La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti è nulla. Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi.
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In sintesi
Commento all'art. 735 c.c. — Preterizione di eredi e lesione di legittima nella divisione fatta dal testatore
L'art. 735 c.c. completa il quadro della divisione testamentaria fissando i limiti invalicabili che il testatore deve rispettare nella ripartizione dei beni: pena la nullità della divisione (per pretermissione) o l'esposizione all'azione di riduzione (per lesione quantitativa). È una norma fondamentale per il sistema della successione necessaria, perché concretizza nel contesto divisorio la tutela della legittima sancita in via generale agli artt. 536 ss. c.c. Il legislatore differenzia con cura le due ipotesi (pretermissione e lesione) prevedendo rimedi diversi e graduati secondo la gravità della lesione subita dall'erede.
La prima ipotesi: preterizione e nullità
Il primo comma sanziona con la nullità la divisione testamentaria che non comprenda qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti. La preterizione divisionale ricorre quando il testatore ha riconosciuto la qualità di erede a un soggetto (legittimario per legge ex artt. 536 ss. c.c. o erede istituito per testamento ex artt. 588 ss. c.c.) ma poi, nel comporre le porzioni, lo ha completamente omesso, non assegnandogli alcun bene. La sanzione è particolarmente grave: nullità dell'intera divisione testamentaria, non semplice riduzione della porzione altrui. Si tratta di un'invalidità testuale tutelata dall'ordinamento per garantire che ogni erede (legittimario o istituito) partecipi effettivamente alla divisione, in attuazione del principio costituzionale di protezione della famiglia (art. 29 Cost.) e del principio civilistico di intangibilità della legittima.
Soggetti tutelati dal primo comma
La norma protegge due distinte categorie di soggetti: i legittimari (coniuge, figli e loro discendenti, ascendenti in mancanza di figli — artt. 536-538 c.c.) e gli eredi istituiti per testamento. La protezione del legittimario è massima e si fonda sull'inderogabilità della quota di riserva. La protezione dell'erede istituito non legittimario (es. un fratello istituito erede dal testatore privo di figli) si fonda invece sulla volontà del testatore: avendolo nominato erede, il testatore non può poi escluderlo dalla divisione attribuendo i beni esclusivamente ad altri eredi. La duplice tutela rende l'art. 735 c.c. uno degli strumenti più ampi di protezione della partecipazione effettiva alla divisione.
La seconda ipotesi: lesione di legittima e riduzione
Il secondo comma disciplina invece la situazione del coerede incluso nella divisione ma con una porzione di valore inferiore alla sua quota di riserva. In questo caso non scatta la nullità (la divisione resta in piedi) ma il legittimario leso può esperire l'azione di riduzione ex artt. 553 ss. c.c. contro gli altri coeredi. La differenza è netta: la preterizione genera nullità, la lesione genera riduzione. La ratio è che, se il legittimario è stato pretermesso (cioè totalmente escluso dalla porzione di beni divisi), la sua posizione sostanziale è negata in radice; se invece è stato incluso ma con quota insufficiente, la divisione è valida ed è sufficiente un correttivo quantitativo che integri la sua porzione fino al minimo della legittima.
Pretermissione vs. lesione: il discrimine
La distinzione tra pretermissione e lesione è cruciale e non sempre evidente nella casistica. La giurisprudenza della Cassazione richiede, perché si parli di pretermissione, una totale assenza di assegnazione di beni divisi al legittimario. Se il legittimario riceve qualcosa, anche di valore minimo o simbolico, si è nell'ambito della lesione (azione di riduzione). La giurisprudenza ha però precisato che un'assegnazione meramente nominale o irrisoria (un bene di valore trascurabile rispetto alla quota di riserva) può essere equiparata alla pretermissione, in applicazione di un principio di sostanzialità della tutela. Va inoltre distinta la pretermissione nella divisione (oggetto dell'art. 735 c.c.) dalla pretermissione nella vocazione ereditaria (oggetto degli artt. 457, 553 ss. c.c.): qui la nullità colpisce specificamente la divisione testamentaria ex art. 734 c.c., mentre nella pretermissione della vocazione il legittimario non è proprio chiamato all'eredità (situazione diversa che si rimedia con l'azione di riduzione generale, non con la nullità).
Effetti della nullità ex art. 735 c.c.
Dichiarata la nullità della divisione testamentaria, cade la divisione ma non l'istituzione di erede: i chiamati restano eredi nelle quote stabilite dal testamento (o, in mancanza, secondo la successione legittima), ma si forma comunione ereditaria sui beni che il testatore aveva voluto dividere. Sarà poi necessaria una successiva divisione (amichevole ex art. 713 c.c., notarile ex art. 730 c.c. o giudiziale ex artt. 784 ss. c.p.c.) per liquidare la comunione. La nullità è insanabile ma si discute in dottrina se sia rilevabile d'ufficio o solo su istanza degli interessati; l'orientamento prevalente la considera nullità di protezione, azionabile dal legittimario o dall'erede pretermesso, non rilevabile d'ufficio dal giudice. La nullità non è soggetta a prescrizione (art. 1422 c.c.), ma in pratica deve essere fatta valere prima che lo scioglimento della comunione produca i suoi effetti, in particolare prima di nuove divisioni amichevoli intervenute nel frattempo.
Coordinamento con l'azione di riduzione
Il secondo comma rinvia espressamente all'azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.) come rimedio per il legittimario leso (non pretermesso). L'azione è personale, si prescrive in dieci anni (art. 2946 c.c.) decorrenti, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, dall'apertura della successione (per le disposizioni testamentarie) o dall'accettazione dell'eredità da parte del beneficiario della disposizione lesiva, a seconda della situazione concreta. Mira a ricondurre la quota del legittimario al minimo garantito dalla legge. La sentenza di riduzione, se necessario, comporta la modificazione delle assegnazioni effettuate dal testatore, con eventuali conguagli in denaro o in natura. L'art. 560 c.c. disciplina la riduzione del legato o della donazione che ha leso la legittima; l'art. 561 c.c. la riduzione delle disposizioni a favore di legittimari.
Il calcolo della legittima e la riunione fittizia
Per verificare se vi è lesione della legittima occorre procedere alla riunione fittizia (art. 556 c.c.): si determina il valore dell'asse al momento dell'apertura della successione, si aggiungono le donazioni fatte dal defunto in vita (art. 737 c.c. per la collazione e art. 564 c.c. per la riunione), si sottraggono i debiti ereditari, e si calcolano le quote di legittima sul valore così ottenuto. Solo confrontando la legittima così determinata con il valore della porzione effettivamente attribuita al legittimario si può stabilire se vi è lesione (e l'eventuale entità della stessa). Si tratta di operazione complessa che spesso richiede l'ausilio di consulenti tecnici e di valutazioni peritali.
Caso pratico: la successione di Tizio
Tizio, vedovo con tre figli legittimari (Caio, Sempronio e Mevia, ognuno con quota di riserva di un quarto ai sensi dell'art. 537 c.c.), redige testamento olografo con divisione ex art. 734 c.c.: «Istituisco eredi i miei tre figli in parti uguali. Assegno a Caio la casa di Milano del valore di 600.000 euro, a Sempronio la villa di Roma del valore di 600.000 euro. Mevia non riceve alcun bene specifico nella presente divisione». L'eredità complessiva è di 1.200.000 euro (legittima individuale = 1.200.000 / 4 = 300.000 euro; quota intestata = 1.200.000 / 3 = 400.000 euro). Mevia, completamente pretermessa nella divisione (non le viene assegnato alcun bene specifico, pur essendo istituita erede), può chiedere la nullità della divisione testamentaria ex art. 735, comma 1, c.c. La divisione cade, i beni rientrano in comunione ereditaria tra i tre figli e si procede a nuova divisione (amichevole o giudiziale) nel rispetto delle quote spettanti (un terzo ciascuno). Variante 1 — lesione qualificata: se Tizio avesse assegnato a Mevia un piccolo appartamento di 100.000 euro (quota teorica un terzo di 1.200.000 = 400.000 euro; legittima = 300.000 euro), Mevia non sarebbe pretermessa ma lesa nella legittima: la divisione resta valida e Mevia esperisce l'azione di riduzione ex art. 553 c.c. per ottenere un'integrazione di 200.000 euro (fino al raggiungimento della legittima) dagli altri coeredi assegnatari (Caio e Sempronio in proporzione). Variante 2 — preterizione della vocazione: se Tizio avesse istituito eredi solo Caio e Sempronio omettendo del tutto Mevia (non chiamandola all'eredità in alcun modo), non si tratterebbe di pretermissione divisionale ex art. 735 c.c. ma di preterizione del legittimario nella vocazione (artt. 549, 553 ss. c.c.), con rimedio dell'azione di riduzione contro le disposizioni testamentarie lesive (e non con la nullità della divisione, che non c'è).
Domande frequenti
Quando la divisione fatta dal testatore è nulla ex art. 735 c.c.?
Quando il testatore ha omesso di comprendervi qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti: la preterizione divisionale (totale assenza di assegnazione di beni divisi al legittimario o all'erede istituito) genera nullità dell'intera divisione testamentaria.
Qual è la differenza tra pretermissione e lesione nella divisione testamentaria?
La pretermissione è la totale esclusione del legittimario o dell'erede istituito dalla divisione: sanzione = nullità (art. 735, comma 1, c.c.). La lesione è l'attribuzione di una porzione di valore inferiore alla legittima: sanzione = azione di riduzione (art. 735, comma 2, c.c. e artt. 553 ss. c.c.).
Cosa succede dopo la dichiarazione di nullità della divisione ex art. 735 c.c.?
Cade solo la divisione testamentaria, non l'istituzione di erede. I beni rientrano in comunione ereditaria e occorre procedere a una nuova divisione (amichevole, notarile o giudiziale) nel rispetto delle quote spettanti a ciascun erede e delle quote di legittima.
Entro quanto tempo si può agire per la lesione di legittima nella divisione testamentaria?
L'azione di riduzione si prescrive nel termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dall'apertura della successione, salva l'opinione che la fa decorrere dall'accettazione dell'eredità da parte del beneficiario della disposizione lesiva.
La nullità ex art. 735 c.c. travolge anche le altre disposizioni testamentarie?
No, la nullità colpisce solo la divisione testamentaria ex art. 734 c.c. L'istituzione di erede, i legati e le altre disposizioni del testamento restano efficaci. Si forma però comunione ereditaria sui beni che la divisione testamentaria voleva ripartire, da liquidare con nuova divisione.