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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 718 c.c. Diritto ai beni in natura

In vigore

Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'art. 718 c.c. sancisce il diritto al conseguimento in natura della propria quota: ciascun coerede puo pretendere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredita
  • Il principio si fonda sulla preferenza per la divisione reale rispetto a quella per equivalente: la suddivisione fisica dei beni e la modalita ordinaria di scioglimento della comunione ereditaria
  • Il diritto incontra eccezioni tassative: art. 720 c.c. (immobili non comodamente divisibili) e art. 722 c.c. (beni indivisibili nell'interesse della produzione)
  • La regola di proporzionalita impone che a ciascuno spetti una quota di beni di valore proporzionale alla propria quota ereditaria, secondo la stima ex artt. 721-722 c.c.
  • Si coordina sistematicamente con l'art. 1114 c.c. in tema di comunione ordinaria, che ribadisce il diritto alla divisione in natura come regola generale

Inquadramento sistematico dell'art. 718 c.c.

L'art. 718 c.c. apre il Capo IV del Titolo IV del Libro II dedicato alle operazioni divisionali, e codifica uno dei principi cardine del diritto successorio italiano: il diritto del coerede al conseguimento in natura della propria quota ereditaria. La norma stabilisce, con formula sintetica e di forte impatto sistematico, che ciascun coerede puo chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredita. Si tratta di una disposizione che esprime una scelta valoriale precisa del legislatore: privilegiare la divisione reale rispetto a quella per equivalente, in coerenza con la funzione tipica dello scioglimento della comunione, che mira a far cessare lo stato di contitolarita attribuendo a ciascun condividente porzioni materiali del patrimonio comune.

La portata della norma trascende la mera disciplina successoria, ponendosi come principio generale del diritto delle comunioni: l'art. 1114 c.c. riproduce, in tema di comunione ordinaria, il medesimo principio del diritto alla divisione in natura, confermando l'unitarieta sistematica della soluzione. Il legislatore considera la divisione reale come la modalita piu idonea a soddisfare l'interesse dei condividenti, in quanto consente di conservare il valore d'uso dei beni e di rispettare il legame personale che il coerede puo avere con specifici cespiti del patrimonio ereditario.

Ratio della preferenza per la divisione in natura

La ratio dell'art. 718 c.c. si fonda su molteplici esigenze, di carattere tanto economico quanto personale. Sul piano economico, la divisione in natura evita i costi della liquidazione, le perdite derivanti da vendite forzose, le imposte di trasferimento. Sul piano personale, riconosce al coerede un'aspettativa qualificata a ricevere beni concreti del patrimonio del de cuius, e non un mero equivalente monetario: aspettativa che assume particolare rilievo quando il patrimonio ereditario includa cespiti dotati di valore affettivo, simbolico o storico (la casa di famiglia, beni mobili di pregio, collezioni personali).

Il principio si raccorda inoltre con la tutela del legittimario: la quota di riserva, ove configurata in beni in natura, garantisce al legittimario un'effettiva continuita patrimoniale con il de cuius, evitando che la legittima si traduca in una mera pretesa creditoria. La giurisprudenza di legittimita ha costantemente affermato il carattere di principio generale del diritto al conseguimento in natura, individuandone i limiti nelle sole eccezioni tassative previste dalla legge.

Contenuto del diritto e regola di proporzionalita

Il diritto al conseguimento in natura si articola in due profili. Anzitutto, ciascun coerede ha titolo a ricevere una porzione fisica del patrimonio ereditario, comprensiva di beni mobili e immobili. In secondo luogo, tale porzione deve essere proporzionale alla quota ereditaria spettante, secondo la stima dei beni operata ai sensi degli artt. 721 c.c. (per gli immobili) e 722 c.c. (per i beni mobili). La proporzionalita opera in termini di valore: a quote eguali devono corrispondere porzioni di valore eguale, salva la possibilita di conguagli per piccoli scarti inevitabili nella concreta divisione.

La regola di proporzionalita richiede che la divisione tenga conto dell'omogeneita qualitativa delle porzioni: ciascuna deve essere composta, per quanto possibile, da una varieta di beni rappresentativa dell'intero asse ereditario. Cio significa che, salvo accordo dei coeredi, ciascuna porzione dovrebbe includere quote di immobili, beni mobili, crediti, danaro contante, in modo da realizzare un'effettiva pariordinazione tra i condividenti. La dottrina maggioritaria sottolinea come tale criterio di omogeneita sia funzionale a evitare squilibri tra le porzioni e a prevenire l'esigenza di conguagli rilevanti.

Eccezioni al principio: indivisibilita e non comoda divisibilita

L'art. 718 c.c. va letto in stretto coordinamento con le eccezioni che il sistema codicistico prevede. La prima e quella dell'art. 720 c.c., in materia di immobili non comodamente divisibili: quando l'immobile non possa essere suddiviso senza pregiudizio della sua destinazione economica o senza significative diminuzioni di valore, il giudice ne dispone l'attribuzione a uno dei coeredi (di norma, quello titolare della quota maggiore) con conguaglio a favore degli altri, oppure la vendita all'incanto.

La seconda eccezione e contenuta nell'art. 722 c.c., in tema di beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale: per i beni la cui frammentazione comprometterebbe l'efficienza produttiva (aziende, complessi industriali, fondi rustici di particolari caratteristiche), il legislatore privilegia la conservazione dell'unita economica rispetto alla divisione fisica. Ulteriori eccezioni possono derivare dalla natura giuridica del bene (universalita, beni indivisibili per legge) o da accordi dei coeredi che optino consensualmente per una divisione per equivalente.

Caso pratico: Tizio, Caio, Sempronio e Mevia

Tizio muore lasciando come coeredi i quattro figli Caio, Sempronio, Mevia e Filana, in quote eguali (1/4 ciascuno). Il patrimonio ereditario comprende: un appartamento a Milano, una casa al mare a Sanremo, un fondo rustico in Toscana, un portafoglio di titoli per 200.000 euro, mobili antichi di pregio per 80.000 euro, denaro liquido per 120.000 euro. Caio chiede la divisione e pretende, ai sensi dell'art. 718 c.c., il conseguimento in natura della propria quota. La divisione opera nel rispetto del principio di proporzionalita: si formano quattro porzioni di valore equivalente, ciascuna composta da una combinazione di beni rappresentativa dell'asse ereditario, salvo eventuali conguagli per piccoli squilibri.

Si ipotizzi ora che uno dei beni, il fondo rustico, sia destinato a coltivazione specializzata e che la sua frammentazione tra i quattro coeredi ne comprometterebbe la redditivita. Trova applicazione l'eccezione dell'art. 722 c.c.: il fondo potrebbe essere attribuito a un singolo coerede (quello che mostra interesse all'esercizio dell'attivita agricola) con conguaglio a favore degli altri, in deroga al principio della divisione in natura. La concreta soluzione dipendera dalle circostanze del caso e potra essere ratificata dall'accordo dei coeredi o, in mancanza, decisa dal giudice in sede di divisione giudiziale.

Procedura e tutela giudiziale del diritto

Il diritto al conseguimento in natura si esercita nelle forme della divisione contrattuale (artt. 1111 e seguenti c.c.) o della divisione giudiziale (artt. 784 e seguenti c.p.c.). Nella divisione contrattuale, i coeredi concordano la formazione delle porzioni mediante atto consensuale, ricorrendo eventualmente al sorteggio per l'assegnazione (art. 729 c.c.). Nella divisione giudiziale, il giudice provvede previa stima dei beni, di norma mediante consulenza tecnica d'ufficio, e dispone la formazione delle porzioni secondo i criteri di proporzionalita e omogeneita.

In caso di contestazione sull'applicabilita dell'art. 718 c.c. o sulla configurazione delle eccezioni di cui agli artt. 720 e 722 c.c., il giudice valuta le caratteristiche concrete dei beni, l'interesse dei coeredi e le esigenze di tutela del valore economico complessivo del patrimonio. La giurisprudenza di merito ha sviluppato un'articolata casistica sulla nozione di comoda divisibilita, individuando criteri quali la consistenza fisica del bene, la sua destinazione, la possibilita di accessi autonomi, la conservazione del valore di mercato.

Coordinamento con il diritto comune della comunione

L'art. 718 c.c. dialoga in modo costante con la disciplina generale della comunione ordinaria, e in particolare con l'art. 1114 c.c., che sancisce il diritto del comunista alla divisione e privilegia anch'esso la modalita in natura. La duplicita di sedi normative non determina contraddizione: la disciplina speciale degli artt. 718 e seguenti c.c. si applica alla comunione ereditaria, ma esprime principi sostanzialmente coincidenti con quelli generali del diritto delle comunioni. La giurisprudenza di legittimita ha chiarito che, ove non operino specifiche disposizioni della comunione ereditaria, si applicano in via integrativa le norme della comunione ordinaria, secondo il rinvio operato dall'art. 1100 c.c. e seguenti.

Tale unitarieta sistematica conferma la centralita del principio della divisione in natura nell'intero diritto patrimoniale italiano: il legislatore favorisce la cessazione dello stato di contitolarita mediante attribuzione di porzioni materiali ai condividenti, riservando la divisione per equivalente alle ipotesi eccezionali in cui la divisione reale risulti impossibile, dannosa o contraria all'interesse economico complessivo.

Domande frequenti

Cosa significa diritto al conseguimento in natura della quota ereditaria?

Ai sensi dell'art. 718 c.c., ciascun coerede ha diritto a ricevere la propria parte attraverso l'attribuzione fisica di beni mobili e immobili appartenenti all'asse ereditario, anziche un equivalente in denaro. La porzione deve essere proporzionale alla quota spettante, secondo la stima dei beni operata ai sensi degli artt. 721 e 722 c.c.

Posso pretendere uno specifico bene dell'eredita?

L'art. 718 c.c. attribuisce il diritto a una porzione di beni di valore proporzionale alla quota, ma non a beni specificamente individuati. La scelta dei beni da inserire in ciascuna porzione avviene per accordo dei coeredi o, in mancanza, mediante decisione giudiziale e sorteggio (art. 729 c.c.), salvo che il testatore non abbia disposto attribuzioni specifiche con prelegato o assegnazione divisoria.

Quali sono le eccezioni al diritto alla divisione in natura?

Le eccezioni principali sono previste dagli artt. 720 c.c. (immobili non comodamente divisibili, attribuiti a un coerede con conguaglio o venduti all'incanto) e 722 c.c. (beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale). Ulteriori eccezioni possono derivare dalla natura giuridica del bene o da accordi dei coeredi che optino consensualmente per una divisione per equivalente.

Cosa succede se l'asse ereditario comprende beni di natura molto diversa?

Il principio di omogeneita richiede che ciascuna porzione sia composta, per quanto possibile, da una varieta di beni rappresentativa dell'intero asse ereditario. Cio significa che, salvo diverso accordo, ogni porzione dovrebbe includere quote di immobili, beni mobili, crediti e contanti, in modo da realizzare un'effettiva pariordinazione tra i condividenti. Piccoli scarti sono compensabili con conguagli.

Il diritto alla divisione in natura vale anche per la comunione ordinaria?

Si, l'art. 1114 c.c. riproduce, in tema di comunione ordinaria, il medesimo principio del diritto alla divisione in natura. La disciplina speciale degli artt. 718 e seguenti c.c. si applica alla comunione ereditaria, ma esprime principi sostanzialmente coincidenti con quelli del diritto comune delle comunioni, confermandone l'unitarieta sistematica.

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