← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Ultimo aggiornamento:
Art. 609 c.c. Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni

In vigore

infortuni Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni. Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.

In sintesi

  • Forma speciale d'emergenza: testamento valido quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie per malattia contagiosa, pubblica calamità o infortunio.
  • Può essere ricevuto da notaio, giudice di pace del luogo, sindaco (o chi ne fa le veci) o ministro di culto.
  • Richiesti due testimoni di età non inferiore a 16 anni.
  • Il documento è redatto e sottoscritto dall'ufficiale che lo riceve e firmato anche da testatore e testimoni.
  • Se testatore o testimoni non possono sottoscrivere, va indicata la causa.

I testamenti speciali e l'esigenza di adattare la forma

L'art. 609 c.c. apre la sezione dei testamenti speciali, forme straordinarie previste per situazioni eccezionali in cui il testatore non può ricorrere alle forme ordinarie (olografo, pubblico, segreto). La ratio è chiara: in presenza di gravi impedimenti, epidemie, terremoti, alluvioni, gravi infortuni, il rigore formale ordinario cederebbe il passo al diritto fondamentale di disporre dei propri beni per il tempo successivo alla morte. Il legislatore predispone una procedura semplificata, ma comunque dotata di garanzie minime di autenticità.

I presupposti oggettivi: impossibilità delle forme ordinarie

La norma richiede tre alternativi presupposti: malattia reputata contagiosa che domina il luogo in cui si trova il testatore (epidemie storiche come colera, peste, oggi pandemie virali); pubblica calamità (terremoti, alluvioni, eventi bellici, blocchi prolungati); infortunio personale che renda materialmente impossibile o gravemente difficoltoso il ricorso alle forme ordinarie. La giurisprudenza ha interpretato il presupposto in modo restrittivo: deve trattarsi di impossibilità effettiva, non di mera difficoltà o disagio.

I soggetti abilitati a ricevere il testamento

Il testamento d'emergenza può essere ricevuto, in alternativa, da: notaio (se reperibile); giudice di pace del luogo (un tempo conciliatore o pretore); sindaco o chi ne fa le veci (vicesindaco, assessore delegato); ministro di culto (cattolico o di altra confessione legalmente riconosciuta). L'elencazione è tassativa e riflette la presenza tipica di queste figure nelle situazioni di emergenza, anche in assenza di notai disponibili.

Le formalità minime

Sono richiesti due testimoni, con il requisito specifico dell'età non inferiore a sedici anni (deroga al regime ordinario, art. 603 c.c., che richiede maggiore età). Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è inoltre sottoscritto da testatore e testimoni. Se uno di essi non può firmare, la causa va espressamente indicata nell'atto. La struttura semplificata mira al bilanciamento tra rapidità e affidabilità del documento.

Caso pratico

Durante una pandemia di malattia contagiosa, Tizio è ricoverato in un reparto isolato e non può ricevere il notaio. Si reca al suo capezzale il sindaco di Caio Paese, in presenza di due infermieri maggiorenni. Tizio detta le sue ultime volontà; il sindaco le trascrive, le legge ad alta voce, le sottoscrive insieme a Tizio e ai due testimoni. Il testamento è valido come testamento speciale d'emergenza ex art. 609 c.c. e produrrà effetti se la morte interviene prima della cessazione dell'emergenza (vedi termine triennale di efficacia ex art. 610 c.c.).

Domande frequenti

Quando si può fare un testamento d'emergenza ai sensi dell'art. 609 c.c.?

Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie perché si trova in un luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, oppure per causa di pubblica calamità (terremoto, alluvione, guerra) o per infortunio personale che impedisca l'accesso a notaio o altre forme ordinarie.

Chi può ricevere un testamento d'emergenza?

L'elenco è tassativo: un notaio, il giudice di pace del luogo, il sindaco o chi ne fa le veci (vicesindaco, assessore delegato), oppure un ministro di culto di confessione legalmente riconosciuta.

Quanti testimoni servono e quale età devono avere?

Servono due testimoni, con il requisito specifico dell'età non inferiore a sedici anni. Si tratta di una deroga rispetto alla normale capacità testimoniale per i testamenti ordinari, prevista per facilitare la formazione dell'atto in situazioni di emergenza.

Chi deve sottoscrivere il testamento d'emergenza?

Il testamento è redatto e sottoscritto dalla persona che lo riceve (notaio, giudice di pace, sindaco o ministro di culto), e va sottoscritto anche dal testatore e dai due testimoni. Se testatore o testimoni non possono firmare, occorre indicare la causa nell'atto.

Il testamento d'emergenza ha la stessa efficacia di un testamento ordinario?

Ha piena efficacia, ma con limite temporale: ai sensi dell'art. 610 c.c., perde efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie. Se il testatore sopravvive oltre tale termine, dovrà rifare il testamento nelle forme ordinarie.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.