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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 573 c.c. Successione dei figli naturali

In vigore

matrimonio (1) Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio (2) si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall’articolo 580.

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In sintesi

  • L'art. 573 c.c. equiparava la successione dei figli naturali riconosciuti o dichiarati a quella dei figli legittimi.
  • Dopo la L. 219/2012 e il D.Lgs. 154/2013 ogni distinzione fra figli legittimi e naturali è abolita: la norma ha valore storico-sistematico.
  • Oggi tutti i figli, indipendentemente dalla nascita nel o fuori dal matrimonio, hanno gli stessi diritti successori (art. 315 c.c.).
  • Resta operante il rinvio all'art. 580 c.c. per i figli non riconoscibili, che hanno diritto al solo assegno vitalizio.
  • Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale sono presupposto della successione piena.

Genesi della norma e contesto storico

L'art. 573 c.c. nasceva nel Codice Civile del 1942 come norma di chiusura della disciplina differenziata dei figli nati fuori dal matrimonio. Prima della riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 151/1975), i figli «naturali» erano titolari di diritti successori ridotti rispetto ai «legittimi», riflettendo una visione patrimoniale e morale della famiglia oggi superata. Con la novella del 1975 le posizioni vennero parzialmente avvicinate, ma persisteva la distinzione formale: l'art. 573 c.c. stabiliva che le disposizioni sulla successione dei figli naturali si applicassero «quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata».

La rivoluzione della L. 219/2012 e del D.Lgs. 154/2013

La L. 10 dicembre 2012 n. 219 e il D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 hanno completato il percorso costituzionalmente orientato verso la parità integrale tra tutti i figli. L'art. 315 c.c., nella formulazione vigente, sancisce che «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico». Sono stati riscritti gli artt. 74 (parentela), 258 (effetti del riconoscimento), 565 (categorie dei successibili) ed eliminate le categorie giuridiche di «figli legittimi», «figli naturali» e «figli legittimati». Resta solo la nozione unitaria di «figlio».

Effetto sull'art. 573 c.c.

Dopo la riforma, l'art. 573 c.c. ha perduto la sua funzione differenziatrice e assume valore essenzialmente storico-sistematico: il rinvio alle «disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio» equivale a un rinvio alle disposizioni applicabili a tutti i figli indistintamente, una volta accertata la filiazione (riconoscimento volontario o dichiarazione giudiziale ex artt. 250, 269 c.c.). Tizio, padre biologico di Caio nato fuori dal matrimonio, lo riconosce: alla morte di Tizio, Caio succede come figlio a pieno titolo, alle stesse condizioni di eventuali fratelli nati nel matrimonio.

Riconoscimento, dichiarazione giudiziale e rapporti familiari

Presupposto del diritto successorio resta l'accertamento formale della filiazione. Il riconoscimento (artt. 250-253 c.c.) può avvenire nell'atto di nascita, in atto pubblico successivo o in testamento. La dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (artt. 269-279 c.c.) è proponibile anche dopo la morte del presunto genitore, contro gli eredi. Una volta accertata la filiazione, il figlio entra a pieno titolo nella catena di parenti del genitore: succede agli ascendenti, ai collaterali (fratelli, zii) del genitore alle stesse condizioni dei figli nati nel matrimonio. È la principale conquista della riforma del 2012.

Il rinvio all'art. 580 c.c.

L'art. 573 c.c. fa salvo quanto disposto dall'art. 580 c.c., relativo ai figli non riconoscibili: ipotesi residuale di figli per i quali, in presenza di impedimenti normativi al riconoscimento, è previsto un assegno vitalizio in luogo della successione piena. La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente eroso le residue disparità, e il D.Lgs. 154/2013 ha aggiornato la disciplina mantenendo l'assegno vitalizio quale unica peculiarità residua del sistema.

Domande frequenti

L'art. 573 c.c. è ancora in vigore dopo la riforma della filiazione?

Sì, è formalmente in vigore, ma ha perduto la sua funzione differenziatrice. Dopo la L. 219/2012 e il D.Lgs. 154/2013 i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti o dichiarati hanno gli stessi diritti successori dei figli nati nel matrimonio, ai sensi dell'art. 315 c.c.

Cosa si intende per filiazione 'riconosciuta o giudizialmente dichiarata'?

Il riconoscimento è l'atto volontario con cui un genitore dichiara la filiazione (artt. 250-253 c.c.). La dichiarazione giudiziale è la sentenza che accerta la paternità o la maternità (artt. 269-279 c.c.) anche post mortem contro gli eredi.

I figli nati fuori dal matrimonio possono succedere ai nonni e agli zii?

Sì, dopo la L. 219/2012 il vincolo di parentela è riconosciuto anche per la filiazione naturale (art. 74 c.c. novellato). I figli riconosciuti succedono agli ascendenti e ai collaterali del genitore esattamente come i figli nati nel matrimonio.

Cosa accade ai figli non riconoscibili?

Per i figli non riconoscibili (a causa di impedimenti normativi), l'art. 580 c.c. — espressamente richiamato dall'art. 573 c.c. — prevede un assegno vitalizio in luogo della partecipazione piena alla successione, con possibilità di capitalizzazione su richiesta dell'interessato.

La riforma del 2012 ha modificato anche la disciplina dei diritti successori?

Sì, è stata profondamente riscritta. L'unificazione dello status di figlio comporta parità integrale dei diritti successori, l'eliminazione delle categorie distinte e la riformulazione degli artt. 74, 258, 565 c.c., con piena attuazione dell'art. 30 Cost.

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Redazione Legge in Chiaro
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