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Art. 559 c.c. Modo di ridurre le donazioni
In vigore
Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'azione di riduzione e la lesione della legittima
I legittimari (coniuge, discendenti, ascendenti) hanno diritto a una quota del patrimonio del defunto che non può essere loro tolta nemmeno per testamento: la quota di legittima (artt. 536 ss. c.c.). Se il defunto ha fatto donazioni o legati tali da ridurre il patrimonio al di sotto di quanto necessario a coprire le quote di legittima, i legittimari possono agire in riduzione per reintegrare la propria quota. L'azione di riduzione ha un ordine: prima si riducono i legati (in proporzione tra loro), poi le donazioni (art. 555 c.c.). L'art. 559 c.c. disciplina specificamente l'ordine di riduzione delle donazioni.Il criterio cronologico inverso
La regola è: si inizia dall'ultima donazione (la più recente nel tempo) e si risale via via alle precedenti. Se Sempronio ha fatto tre donazioni — nel 2010, nel 2015 e nel 2020 — la riduzione inizia da quella del 2020, poi eventualmente quella del 2015, e solo se necessario quella del 2010. La ratio di questo ordine è la tutela dell'affidamento del donatario più risalente: chi ha ricevuto una donazione molti anni fa ha avuto più tempo per fare affidamento su quel bene, magari costruendoci sopra o investendoci. È giusto che venga aggredito per ultimo.Distinzione dalle donazioni obnuziali e tra coniugi
Le donazioni obnuziali (fatte in occasione del matrimonio) seguono regole speciali e si riducono insieme alle altre donazioni della stessa data. Le donazioni tra coniugi fatte in costanza di matrimonio possono essere soggette a revoca per ingratitudine o sopravvenienza di figli (art. 800 c.c.) prima ancora di arrivare all'azione di riduzione.Effetti della riduzione sulle donazioni immobiliari
Se la donazione oggetto di riduzione ha per oggetto un bene immobile, la riduzione ha effetto reale: il bene deve essere restituito in natura al legittimario, salvo che il donatario preferisca pagare in denaro il valore della quota da reintegrare (art. 560 c.c.). Questo crea problemi pratici quando l'immobile è stato trasferito a terzi: il legittimario deve agire anche contro il terzo acquirente, ma con significative limitazioni (v. art. 563 c.c. e la riforma della l. 80/2005).Domande frequenti
In che ordine si riducono le donazioni per reintegrare la quota di legittima?
Si parte dall'ultima donazione (la più recente) e si risale alle precedenti. Se quella più recente basta, le precedenti non vengono toccate. Se non basta, si aggredisce anche la penultima, e così via.
Perché si inizia dall'ultima donazione e non dalla prima?
Per tutelare l'affidamento del donatario più risalente: chi ha ricevuto un bene molti anni fa ha avuto più tempo per fare affidamento su di esso. È equo che venga aggredito per ultimo.
Cosa succede se la donazione oggetto di riduzione riguarda un immobile?
Il bene deve essere restituito in natura al legittimario (effetto reale della riduzione), salvo che il donatario preferisca corrispondere in denaro il valore della quota da reintegrare ai sensi dell'art. 560 c.c.
L'ordine di riduzione per le donazioni è uguale a quello per i legati?
No. I legati si riducono in proporzione tra loro. Le donazioni si riducono in ordine cronologico inverso: prima le più recenti, poi le più antiche.
La donazione di trent'anni fa può essere mai ridotta?
Sì, ma solo se tutte le donazioni successive non bastano a reintegrare la legittima. In quel caso si aggredisce anche quella più risalente. L'azione di riduzione si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione.