In sintesi
- L'art. 67 GDPR fissa la regola dello scambio di informazioni.
- Atti di esecuzione della Commissione su specifiche tecniche.
- Soggetti: Autorità tra loro, Autorità ed EDPB, Commissione.
- Strumenti: IMI, sistemi EDPB dedicati, canali sicuri.
- Riservatezza coperta da segreto professionale.
- Coordinamento dell'EDPB e della Commissione.
Testo dell'articoloVigente
Articolo 67 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) — Scambio di informazioni.
Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La regola dello scambio aperto
L'art. 67 GDPR fissa la regola dello scambio di informazioni: la Commissione può adottare atti di esecuzione di portata generale per specificare le disposizioni relative allo scambio di informazioni elettronico tra le Autorità di controllo e tra le Autorità di controllo e l'EDPB, in particolare il formato standardizzato di cui all'art. 64. La norma è di rinvio alla Commissione per specifiche tecniche: lo scambio efficace richiede infrastrutture comuni, format standardizzati, sicurezza. Il considerando 133 sottolinea l'efficienza.
Soggetti dello scambio
Lo scambio coinvolge le Autorità di controllo nazionali (tra loro), le Autorità nazionali e l'EDPB, la Commissione europea, eventualmente autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali nell'ambito di accordi (art. 50). I contenuti includono: progetti di decisione, pareri, dati di istruttoria, statistiche, segnalazioni, allerte. La scala è significativa: migliaia di comunicazioni annue tra Garanti europei.
Strumenti tecnologici di scambio
Gli strumenti tecnologici di scambio includono IMI (Internal Market Information System), piattaforma sviluppata dalla Commissione europea, e sistemi dedicati EDPB. IMI è usata per richieste di assistenza, scambio di documenti, notifiche. È sistema sicuro, multilingue, accessibile alle Autorità autorizzate. Per scambi più specifici (dati sensibili, indagini in corso), canali ad hoc cifrati. La sicurezza dello scambio è essenziale: le informazioni scambiate sono spesso confidenziali.
Riservatezza nello scambio
La riservatezza dello scambio è regola implicita ma fondamentale: le informazioni scambiate tra Autorità sono coperte da segreto professionale (art. 54, par. 2) e dalle norme di confidenzialità delle istruttorie. La divulgazione è circoscritta: pubblicazione di decisioni motivate (con eventuali oscurazioni), reporting in relazioni annuali, comunicazioni ufficiali. La riservatezza interna non impedisce trasparenza istituzionale.
Coordinamento europeo
Il coordinamento europeo è organico. L'EDPB coordina gli scambi tra Autorità, organizza piattaforme di scambio, sviluppa format standardizzati. La Commissione adotta atti di esecuzione su questioni tecniche. La cooperazione operativa è quotidiana: scambio di intelligence su violazioni, segnalazioni di operatori transfrontalieri, allineamento di prassi. L'efficacia dello scambio è KPI fondamentale del sistema europeo.
Best practice operative
Le best practice operative includono: format standardizzati per richieste e risposte; canali dedicati per emergenze; meeting periodici (annuali e tematici); pool di esperti per indagini complesse; database condivisi di provvedimenti e prassi. L'EDPB ha sviluppato una governance interna sofisticata. Per le Autorità, l'investimento in capacità di scambio (personale dedicato, sistemi sicuri) è elemento di efficacia.
Regola pratica e checklist operativa
Compliance art. 67: per Autorità: investimento in capacità di scambio, sicurezza, personale dedicato. Per operatori: consapevolezza che le Autorità cooperano significa visibilità unitaria di situazioni transfrontaliere; coerenza nella comunicazione con le diverse Autorità è essenziale.
Accountability e documentazione
Tutti gli adempimenti relativi a questa disposizione devono essere documentati ai fini del principio di accountability di cui all'art. 5, par. 2 GDPR: integrazione nel registro dei trattamenti (art. 30), valutazione del rischio in DPIA quando applicabile (art. 35), formazione del personale autorizzato al trattamento (art. 29), audit periodici e tracciamento delle decisioni. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 83 GDPR e la responsabilità civile dell'art. 82 presuppongono la dimostrazione, da parte del titolare, di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate. La consulenza del DPO, ove designato, è strumento prezioso per la corretta declinazione operativa.
Coordinamento con il Codice Privacy italiano
L'applicazione di questa disposizione in Italia avviene in coordinamento con il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR. Il Codice integra il Regolamento europeo nelle materie specifiche lasciate alla discrezionalità degli Stati membri: lavoro (art. 88 D.Lgs. 196/2003), sanità (artt. 75 ss.), ricerca scientifica e statistica (artt. 99-110), giornalismo (art. 137), archivi (artt. 99-103), trattamento di categorie particolari (art. 2-septies), dati di condanne penali (art. 2-octies), limitazioni (art. 2-undecies). I provvedimenti generali e le regole deontologiche approvati dal Garante per la protezione dei dati personali hanno valore precettivo e devono essere considerati. La giurisprudenza della Cassazione e del Tribunale di Roma (competente per ricorsi ex art. 152 D.Lgs. 196/2003) ha consolidato la prassi interpretativa nazionale, coerente con la giurisprudenza CGUE. Per il consulente privacy, l'approccio sistematico richiede integrazione di GDPR, Codice Privacy e provvedimenti del Garante in un framework unitario di compliance.
Casi pratici
Caso 1: Tizio: Garante usa IMI
Tizio, Garante, invia richiesta di assistenza al Garante tedesco via IMI. Sistema sicuro, multilingue, tracciato. Risposta entro 1 mese.
Caso 2: Caio: scambio in indagine multinazionale
Caio, Garante, partecipa a task force EDPB su AI. Scambio quotidiano di analisi via canale dedicato. Coordinamento centralizzato.
Caso 3: Sempronio: riservatezza
Sempronio, Garante, riceve informazioni riservate su indagine in corso. Art. 54, par. 2 + art. 67: segreto professionale. Non può divulgarle.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 67 è infrastruttura. Sistemi efficienti di scambio sono prerequisito di cooperazione efficace. Investimento in IMI e canali dedicati è leva di efficacia europea.
Domande frequenti
Come si scambiano informazioni le Autorità?
Tramite IMI (Internal Market Information System) e sistemi dedicati EDPB. Format standardizzati e canali sicuri.
Le informazioni sono riservate?
Sì, coperte da segreto professionale (art. 54, par. 2) e norme di confidenzialità delle istruttorie. Divulgazione solo nei casi previsti.
Chi adotta gli atti tecnici?
La Commissione, con atti di esecuzione di portata generale (art. 67). Coordinamento con EDPB.
Quale livello di sicurezza?
Sistemi cifrati, accesso autorizzato, tracciamento. La sicurezza è essenziale per la natura confidenziale delle informazioni scambiate.
Posso accedere alle informazioni scambiate?
No, sono interne alle Autorità. La trasparenza si realizza attraverso decisioni motivate, relazioni annuali, comunicazioni ufficiali.
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