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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 57 GDPR elenca i compiti delle Autorità di controllo.
  • Compiti principali: sorveglianza, applicazione, sensibilizzazione, consulenza.
  • Gratuità per interessati (par. 3); contributo per richieste abusive.
  • Pubblicazione di linee guida, FAQ, provvedimenti tematici.
  • Pareri al legislatore su atti normativi (consulenza obbligatoria).
  • Sviluppo di codici, certificazioni, cooperazione internazionale.

Testo dell'articoloVigente

Articolo 57 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) — Compiti.

Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

Commento

L'elenco strutturato dei compiti

L'art. 57 GDPR elenca i compiti dell'Autorità di controllo. Il par. 1 contiene una lista articolata (lett. a-v) che traduce in attività operative la missione dell'Autorità: sorveglianza, applicazione, sensibilizzazione, consulenza, sviluppo. È checklist sostanziale: ogni Autorità struttura il proprio piano di lavoro intorno ai compiti dell'art. 57. Il par. 3 prevede che le Autorità adempiano i compiti gratuitamente per gli interessati, mantenendo l'accesso pubblico ai diritti. Le richieste manifestamente infondate possono essere oggetto di contributo o rifiuto.

Sorveglianza e applicazione

La lett. a) sorveglia e applica il GDPR; lett. b) promuove la consapevolezza e la comprensione presso il pubblico dei rischi, delle norme, delle garanzie, dei diritti; lett. c) consulta il legislatore nazionale sulle misure di protezione dei dati; lett. d) promuove la consapevolezza dei titolari e responsabili sui loro obblighi; lett. e) fornisce, su richiesta, informazioni a interessati sull'esercizio dei diritti; lett. f) tratta i reclami presentati e ne esamina l'oggetto, informando il reclamante.

Sensibilizzazione e formazione

Le lett. g)-l) coprono altre attività: cooperare con altre Autorità, condurre indagini, sorvegliare gli sviluppi legati ai trattamenti, adottare standard, approvare clausole e BCR, autorizzare clausole e disposizioni contrattuali, approvare regole vincolanti d'impresa, partecipare alle attività dell'EDPB, tenere registri interni delle violazioni del Regolamento. Sono compiti tecnici e procedurali che richiedono competenze multidisciplinari.

Consulenza al legislatore e parti

Le attività di sensibilizzazione e formazione sono particolarmente importanti per gli interessati e gli operatori. Il Garante italiano organizza campagne (Privacy Day), pubblica linee guida, partecipa a iniziative scolastiche, supporta DPO con materiali. Per gli operatori, FAQ, ProvvedimentI tematici, parerI sono knowledge base di riferimento. La sensibilizzazione è leva per la diffusione di una cultura della protezione dei dati.

Sviluppo di codici e certificazioni

La consulenza al legislatore e alle parti interessate è funzione strategica. Il Garante italiano fornisce pareri obbligatori su atti normativi che incidono sul trattamento dei dati (art. 36, par. 4 GDPR; art. 154 D.Lgs. 196/2003). Pareri su DDL, decreti delegati, regolamenti. La giurisprudenza ha valorizzato il parere come elemento di legittimità della norma: parere negativo non vincolante ma rilevante per la valutazione di proporzionalità.

Cooperazione internazionale

Lo sviluppo di codici di condotta (art. 40) e certificazioni (art. 42), e la cooperazione internazionale (art. 50), completano il quadro dei compiti. Le Autorità partecipano attivamente alla soft regulation: approvano codici settoriali, accreditano organismi, partecipano a EDPB. La cooperazione internazionale è in espansione: Global Privacy Assembly, accordi bilaterali, partecipazione a forum multilaterali. Il Garante italiano è attivo in numerosi tavoli internazionali.

Regola pratica e checklist operativa

Compliance art. 57: per operatori: (i) seguire linee guida e provvedimenti del Garante; (ii) partecipare a consultazioni pubbliche; (iii) richiedere pareri su questioni complesse; (iv) interlocuzione costruttiva via DPO; (v) usare risorse formative. Per cittadini: conoscere i diritti, presentare reclami, partecipare a iniziative.

Accountability e documentazione

Tutti gli adempimenti relativi a questa disposizione devono essere documentati ai fini del principio di accountability di cui all'art. 5, par. 2 GDPR: integrazione nel registro dei trattamenti (art. 30), valutazione del rischio in DPIA quando applicabile (art. 35), formazione del personale autorizzato al trattamento (art. 29), audit periodici e tracciamento delle decisioni. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 83 GDPR e la responsabilità civile dell'art. 82 presuppongono la dimostrazione, da parte del titolare, di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate. La consulenza del DPO, ove designato, è strumento prezioso per la corretta declinazione operativa.

Coordinamento con il Codice Privacy italiano

L'applicazione di questa disposizione in Italia avviene in coordinamento con il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR. Il Codice integra il Regolamento europeo nelle materie specifiche lasciate alla discrezionalità degli Stati membri: lavoro (art. 88 D.Lgs. 196/2003), sanità (artt. 75 ss.), ricerca scientifica e statistica (artt. 99-110), giornalismo (art. 137), archivi (artt. 99-103), trattamento di categorie particolari (art. 2-septies), dati di condanne penali (art. 2-octies), limitazioni (art. 2-undecies). I provvedimenti generali e le regole deontologiche approvati dal Garante per la protezione dei dati personali hanno valore precettivo e devono essere considerati. La giurisprudenza della Cassazione e del Tribunale di Roma (competente per ricorsi ex art. 152 D.Lgs. 196/2003) ha consolidato la prassi interpretativa nazionale, coerente con la giurisprudenza CGUE. Per il consulente privacy, l'approccio sistematico richiede integrazione di GDPR, Codice Privacy e provvedimenti del Garante in un framework unitario di compliance.

Casi pratici

Caso 1: Tizio: reclamo all'Autorità

Tizio, interessato, presenta reclamo. Art. 57, lett. f): l'Autorità tratta il reclamo, esamina l'oggetto, informa il reclamante. Termine 3 mesi per progressi.

Caso 2: Caio: parere su DDL

Caio, parlamentare, richiede parere su DDL. Art. 57, lett. c): l'Autorità fornisce parere. Pareri pubblicati sul sito del Garante.

Caso 3: Sempronio: linee guida per AI

Sempronio, sviluppatore AI, consulta linee guida del Garante. Art. 57, lett. b) + collaborazione con EDPB. Risorsa standard per compliance.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 57 è il portfolio delle Autorità. Investire in interlocuzione con il Garante (richieste di pareri, partecipazione a consultazioni, formazione) è leva di compliance.

Domande frequenti

Quali sono i compiti dell'Autorità?

Sorveglianza, applicazione, sensibilizzazione, consulenza al legislatore, formazione, gestione reclami, sviluppo codici/certificazioni, cooperazione internazionale (par. 1, lett. a-v).

Le attività sono gratuite?

Per gli interessati sì (par. 3). Richieste manifestamente infondate o eccessive possono essere oggetto di contributo o rifiuto.

Come si presenta un reclamo?

Tramite il sito del Garante o per posta. Il Garante istruisce il caso e informa il reclamante. Termine 3 mesi per progressi (art. 78, par. 2 prevede ricorso giudiziale).

L'Autorità dà pareri sul legislatore?

Sì (lett. c). Pareri obbligatori su atti normativi che incidono sul trattamento. Pareri pubblicati sul sito del Garante.

L'Autorità approva i codici?

Sì (lett. m, n). Approva codici di condotta (art. 40), accredita organismi di monitoraggio (art. 41), approva certificazioni (art. 42).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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