In sintesi
- L'art. 37 GDPR introduce il DPO (Data Protection Officer / RPD).
- Designazione obbligatoria in tre ipotesi (par. 1): autorità pubbliche, monitoraggio sistematico larga scala, categorie particolari larga scala.
- Requisiti: qualità professionali, conoscenza normativa e prassi (par. 5).
- Pubblicazione dei contatti e comunicazione al Garante (par. 7).
- Gruppi possono designare DPO unico se raggiungibile (par. 2-3).
- In Italia: provv. e FAQ del Garante; standard UNI 11697 sulla figura.
Testo dell'articoloVigente
Articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) — Designazione del responsabile della protezione dei dati.
Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La figura del Data Protection Officer
L'art. 37 GDPR introduce il Data Protection Officer (DPO o RPD, Responsabile della Protezione dei Dati). È figura centrale della governance privacy: indipendente, esperta, integrata nei processi decisionali. La designazione del DPO è obbligatoria in tre ipotesi (par. 1) e fortemente raccomandata in molte altre. Le funzioni del DPO sono dettagliate negli artt. 38-39: informazione, consulenza, sorveglianza della conformità, cooperazione con l'Autorità. Le linee guida EDPB hanno consolidato un quadro applicativo dettagliato.
Quando è obbligatorio (par. 1)
Il par. 1 elenca le tre ipotesi obbligatorie: (a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali; (b) le attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; (c) le attività principali consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali (art. 9) o di dati relativi a condanne penali e reati (art. 10).
Requisiti del DPO (par. 5)
Il par. 5 stabilisce i requisiti: il DPO è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere i compiti di cui all'art. 39. Le competenze richieste sono giuridiche, tecniche, organizzative. Le certificazioni professionali (CIPP/E, IAPP, UNI 11697) sono diffuse. L'esperienza pratica è valutata caso per caso in funzione della complessità del titolare. Il DPO può essere interno o esterno.
Designazione e pubblicazione (par. 7)
Il par. 7 prevede che il titolare o il responsabile pubblichi i dati di contatto del DPO e li comunichi all'Autorità di controllo. La pubblicazione facilita gli interessati nell'esercizio dei diritti e l'Autorità nei controlli. Il contatto è generalmente email dedicata (dpo@) e/o indirizzo postale. La comunicazione al Garante è procedurale: in Italia, attraverso il servizio online del Garante (designazione, sostituzione, dimissioni). Il DPO è registrato e il suo cambio comunicato.
Gruppi e DPO condiviso (par. 2-3)
Il par. 2 prevede che un gruppo imprenditoriale possa nominare un unico DPO, a condizione che sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento. Il par. 3 estende a gruppi di autorità o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione. Il DPO condiviso è scelta comune nei gruppi: riduce i costi e garantisce coerenza, ma richiede risorse adeguate per coprire tutte le entità. Le linee guida EDPB hanno raccomandato proporzionalità.
Il DPO in Italia: prassi del Garante
In Italia, il Garante ha pubblicato FAQ e provvedimenti sul DPO: chiarimenti su obbligatorietà per pubbliche amministrazioni (sempre per autorità pubbliche), per professionisti (di norma no a livello individuale), per società di servizi sanitari, finanziari, telco (frequente). La giurisprudenza del Garante ha sanzionato titolari obbligati che non hanno designato il DPO. La figura del DPO è oggi consolidata: associazioni professionali (AssoDPO, Federprivacy) e standard di formazione (UNI 11697) supportano il mercato.
Regola pratica e checklist operativa
Compliance art. 37: (i) valutare obbligatorietà; (ii) definire profilo professionale; (iii) interno vs esterno; (iv) designazione formale; (v) comunicazione al Garante; (vi) pubblicazione contatti nell'informativa e sul sito; (vii) risorse adeguate; (viii) review periodica della performance. Il DPO è investimento di governance.
Accountability e documentazione
Tutti gli adempimenti relativi a questa disposizione devono essere documentati ai fini del principio di accountability di cui all'art. 5, par. 2 GDPR: integrazione nel registro dei trattamenti (art. 30), valutazione del rischio in DPIA quando applicabile (art. 35), formazione del personale autorizzato al trattamento (art. 29), audit periodici e tracciamento delle decisioni. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 83 GDPR e la responsabilità civile dell'art. 82 presuppongono la dimostrazione, da parte del titolare, di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate. La consulenza del DPO, ove designato, è strumento prezioso per la corretta declinazione operativa.
Coordinamento con il Codice Privacy italiano
L'applicazione di questa disposizione in Italia avviene in coordinamento con il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR. Il Codice integra il Regolamento europeo nelle materie specifiche lasciate alla discrezionalità degli Stati membri: lavoro (art. 88 D.Lgs. 196/2003), sanità (artt. 75 ss.), ricerca scientifica e statistica (artt. 99-110), giornalismo (art. 137), archivi (artt. 99-103), trattamento di categorie particolari (art. 2-septies), dati di condanne penali (art. 2-octies), limitazioni (art. 2-undecies). I provvedimenti generali e le regole deontologiche approvati dal Garante per la protezione dei dati personali hanno valore precettivo e devono essere considerati. La giurisprudenza della Cassazione e del Tribunale di Roma (competente per ricorsi ex art. 152 D.Lgs. 196/2003) ha consolidato la prassi interpretativa nazionale, coerente con la giurisprudenza CGUE. Per il consulente privacy, l'approccio sistematico richiede integrazione di GDPR, Codice Privacy e provvedimenti del Garante in un framework unitario di compliance.
Prassi e linee guida
Garante per la protezione dei dati personali
Garante per la protezione dei dati personali
Leggi il documento su www.garanteprivacy.itCasi pratici
Caso 1: Tizio: PA e DPO obbligatorio
Tizio, Comune, è autorità pubblica: DPO obbligatorio ex art. 37, par. 1, lett. a). Designazione, contatti pubblicati, comunicazione al Garante.
Caso 2: Caio: social network e monitoraggio larga scala
Caio, social, fa monitoraggio regolare e sistematico di utenti larga scala. Lett. b): DPO obbligatorio. Risorse adeguate, indipendenza, formazione.
Caso 3: Sempronio: clinica e larga scala categorie particolari
Sempronio, clinica multi-sede, tratta dati di salute su larga scala. Lett. c): DPO obbligatorio. Può essere interno (esperto interno) o esterno (consulente con certificazione).
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 37 è governance. Il DPO efficace è indipendente, competente, integrato nei processi. Le organizzazioni mature investono in DPO seniorità, team di supporto, knowledge management.
Domande frequenti
Quando è obbligatorio il DPO?
In tre ipotesi (par. 1): autorità pubbliche/organismi pubblici, monitoraggio regolare e sistematico su larga scala, larga scala di categorie particolari o dati di condanne.
Quali requisiti deve avere?
Qualità professionali, conoscenza specialistica della normativa e delle prassi (par. 5). Certificazioni utili (CIPP/E, UNI 11697). Esperienza valutata in funzione della complessità.
Può essere esterno?
Sì. Il DPO può essere interno (dipendente) o esterno (consulente). L'EDPB ha chiarito che la scelta dipende da risorse e modello organizzativo.
Un gruppo può avere un solo DPO?
Sì (par. 2), a condizione che sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento. Per gruppi pubblici, anche (par. 3) considerando struttura e dimensione.
Devo comunicare il DPO al Garante?
Sì (par. 7): pubblicare i contatti e comunicare al Garante. In Italia tramite servizio online dedicato. Aggiornare in caso di sostituzione.
Vedi anche