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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 551 c.c. Legato in sostituzione di legittima

In vigore

Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima. Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario, la facoltà di chiedere il supplemento. Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile.

In sintesi

  • Il legato in sostituzione di legittima attribuisce al legittimario un bene determinato in luogo della quota di riserva.
  • Il legittimario ha facoltà di scelta: rinunciare al legato e chiedere la legittima, oppure conseguire il legato e perdere il diritto a supplementi.
  • Chi accetta il legato non acquista la qualità di erede: resta legatario, senza responsabilità per i debiti ereditari oltre il valore del legato.
  • Il testatore può attribuire al legittimario la facoltà di chiedere un supplemento se il legato è inferiore alla legittima: in tal caso diventa legato in conto di legittima.
  • La rinunzia al legato comporta che il legittimario rientri nella successione come erede legittimario per la quota intera.

Natura e funzione del legato in sostituzione di legittima

L'art. 551 c.c. disciplina un istituto peculiare: il testatore attribuisce al legittimario un bene determinato (immobile, somma di denaro, partecipazione societaria) in luogo della quota di riserva. È uno strumento di pianificazione successoria che consente al testatore di scegliere quale cespite trasferire al legittimario, evitando la comunione ereditaria su determinati beni. La natura giuridica è quella di un legato sottoposto a una specifica disciplina, non a una condizione tecnica.

La scelta del legittimario

Il legittimario gode di una facoltà di scelta binaria: (a) rinunciare al legato e chiedere la legittima, partecipando alla successione come erede legittimario per la quota intera, oppure (b) conseguire il legato, perdendo il diritto a supplemento e non acquistando la qualità di erede. La scelta è irrevocabile una volta manifestata. Il termine per esercitarla non è espressamente disciplinato: si applica l'art. 650 c.c. (l'autorità giudiziaria può fissare un termine su istanza degli interessati).

Conseguenze dell'accettazione del legato

L'accettazione produce effetti rilevanti: il legittimario non diventa erede, non concorre alla comunione ereditaria, non risponde dei debiti ereditari oltre il valore del bene (art. 671 c.c.), non può chiedere il supplemento se il legato vale meno della legittima. Questa è la conseguenza più gravosa: il legittimario rinuncia di fatto al diritto all'integrazione. La regola tutela la volontà del testatore di definire in modo certo la posizione del legittimario.

L'attribuzione del diritto al supplemento

Il testatore può espressamente attribuire al legittimario la facoltà di chiedere un supplemento ove il legato sia inferiore alla legittima. In tal caso il legato perde la natura sostitutiva e diventa in conto di legittima: il legittimario diviene erede, può cumulare il legato con la richiesta di integrazione e partecipa alla comunione ereditaria. La distinzione tra legato in sostituzione e legato in conto di legittima è cruciale e dipende dalla volontà del testatore, da accertarsi caso per caso (Cass. SS.UU. orientamento consolidato sull'interpretazione del testamento).

Caso pratico

Tizio lascia per testamento alla figlia Caia (unica legittimaria) un appartamento del valore di 200.000 euro, dichiarando che il bene è attribuito in sostituzione della legittima. La quota di riserva di Caia sull'asse ereditario (valore complessivo 700.000 euro) sarebbe di 350.000 euro. Caia può: (a) rinunciare al legato e agire in riduzione contro gli altri beneficiari per conseguire la legittima di 350.000 euro; (b) accettare l'appartamento, restando legataria e perdendo il diritto a supplemento di 150.000 euro. La scelta dipenderà dalla solvibilità degli altri beneficiari e dalla volontà di evitare contenziosi divisori.

Domande frequenti

Cos'è il legato in sostituzione di legittima?

È il legato con cui il testatore attribuisce al legittimario un bene determinato in luogo della quota di riserva. Il legittimario può rinunciare al legato e chiedere la legittima, oppure conseguirlo perdendo il diritto a supplemento.

Chi accetta il legato in sostituzione di legittima diventa erede?

No: l'art. 551 c.c. stabilisce che il legittimario che accetta il legato sostitutivo non acquista la qualità di erede, ma resta legatario, senza responsabilità per i debiti ereditari oltre il valore del bene.

È possibile chiedere un supplemento se il legato vale meno della legittima?

Di regola no: l'accettazione del legato sostitutivo preclude la richiesta di supplemento. Il testatore può però espressamente attribuire al legittimario tale facoltà; in tal caso il legato diventa in conto di legittima e il legittimario diviene erede.

Qual è la differenza tra legato in sostituzione e in conto di legittima?

Il legato in sostituzione (art. 551 c.c.) preclude la richiesta di supplemento e non rende erede; il legato in conto di legittima (art. 552 c.c.) è un'anticipazione della quota: il legittimario imputa il valore alla legittima e può chiedere il supplemento.

Come si determina se un legato è sostitutivo o in conto di legittima?

Dipende dalla volontà del testatore, da accertare interpretando il testamento. Se non emerge la natura sostitutiva, il legato si presume in conto di legittima, ipotesi più favorevole al legittimario.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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