Testo dell'articoloVigente
Art. 537 c.c. – Riserva a favore dei figli
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Riserva a favore dei figli …
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Salvo quanto disposto dall’articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, …
a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli …
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COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 .
In sintesi
- Se il de cuius lascia un solo figlio, a costui è riservata la metà del patrimonio.
- Se i figli sono più d'uno, la quota di riserva è di due terzi, divisa in parti uguali.
- Il termine «figli» comprende oggi, in modo unitario, figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e adottivi (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013).
- La norma cede quando concorre il coniuge: si applica allora il regime speciale dell'art. 542 c.c.
- La quota di riserva si calcola sul relictum al netto dei debiti, sommando le donazioni in vita (riunione fittizia ex art. 556 c.c.).
Indice dei contenuti
Il principio della tutela dei figli nel sistema della successione necessaria
L'art. 537 c.c. costituisce uno dei pilastri della successione necessaria, l'istituto con cui l'ordinamento limita la libertà testamentaria del de cuius a tutela dei congiunti più stretti. La norma individua nei figli i legittimari per eccellenza e quantifica la loro quota di riserva in misura inversamente proporzionale alla disponibile del testatore: maggiore è il numero dei figli, minore è il margine di disposizione testamentaria.
Il sistema poggia su una presunzione di affetto e solidarietà familiare che il legislatore ritiene di dover tutelare anche contro la volontà del defunto, evitando che la libertà di testare possa tradursi in arbitrio o nell'esclusione totale dei discendenti.
Le quote: un figlio, più figli
La struttura è semplice nella formulazione, complessa nelle applicazioni. Se il de cuius lascia un solo figlio senza coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio; l'altra metà costituisce la quota disponibile, di cui il testatore può liberamente disporre. Se i figli sono più d'uno, la quota collettiva sale ai due terzi, ripartiti in parti uguali tra di loro; la disponibile si riduce a un terzo.
La progressione non prosegue oltre: anche con dieci figli, la quota di riserva resta dei due terzi. Il legislatore ha così bilanciato la tutela della prole con la conservazione di un nucleo di libertà testamentaria.
La parificazione di tutti i figli
Con la riforma della filiazione (L. 10 dicembre 2012, n. 219 e D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), l'art. 537 c.c. è stato riformulato per eliminare ogni distinzione tra figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e adottivi. Tutti rilevano in modo uguale ai fini della quota di riserva. È stata altresì abrogata la cosiddetta commutazione ex art. 537, comma 3, c.c., che consentiva ai figli legittimi di soddisfare in denaro o beni immobili la quota dei figli naturali: previsione oggi anacronistica e incompatibile con il principio di unità dello status filiationis.
Concorso con il coniuge e calcolo della quota
La norma si applica nella sua interezza quando i figli non concorrono con il coniuge superstite. Se invece il coniuge è in vita, opera la disciplina speciale dell'art. 542 c.c.: la quota dei figli si riduce per fare spazio alla quota coniugale. Il calcolo della quota di riserva si effettua sul patrimonio del defunto al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, sommando il valore delle donazioni fatte in vita (cosiddetta riunione fittizia, art. 556 c.c.). Su questa massa si applica la frazione di riserva.
Tutela della quota: l'azione di riduzione
Se il de cuius ha disposto, con testamento o con donazioni, in misura superiore alla disponibile, il figlio legittimario è leso. Lo strumento di tutela è l'azione di riduzione (artt. 553 ss. c.c.), che ha natura personale, è soggetta a prescrizione decennale dall'apertura della successione e richiede l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario quando rivolta contro non coeredi.
Caso pratico
Tizio muore lasciando un patrimonio di 600.000 euro e tre figli (Caio, Sempronia e Mevio). Per testamento ha legato l'intero patrimonio a una fondazione. La quota di riserva collettiva dei figli è di due terzi, pari a 400.000 euro, da dividersi in parti uguali: 133.333 euro ciascuno. La disponibile è di 200.000 euro: solo tale somma potrà essere conservata in capo alla fondazione, mentre la differenza dovrà essere restituita ai figli previa esperita azione di riduzione.
Domande frequenti
Qual è la quota di riserva di un figlio unico?
All'unico figlio è riservata la metà del patrimonio del genitore, calcolata sul relictum al netto dei debiti e sommando le donazioni effettuate in vita (art. 556 c.c.). L'altra metà costituisce la quota disponibile.
Come si divide la quota dei figli quando sono più di uno?
Se i figli sono più d'uno, la riserva collettiva è di due terzi del patrimonio, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli. Anche con tre, cinque o dieci figli, la quota collettiva resta sempre dei due terzi.
I figli adottivi e naturali hanno gli stessi diritti dei figli legittimi?
Sì. Dopo la riforma della filiazione (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013), tutti i figli, nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio o adottivi, sono parificati e concorrono alla successione in misura uguale. Lo status di figlio è unico.
Cosa accade se il testatore lascia ai figli meno della quota di riserva?
Il figlio legittimario può esperire l'azione di riduzione (artt. 553 ss. c.c.) per ottenere la reintegrazione della propria quota. L'azione si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione.
Come incide la presenza del coniuge sulla quota dei figli?
Se concorre il coniuge superstite, non si applica l'art. 537 c.c., bensì l'art. 542 c.c.: con un solo figlio la riserva è ridotta a un terzo (più un terzo al coniuge); con più figli a una metà collettiva (più un quarto al coniuge).
Spiegazione
Stabilisce la quota di legittima riservata ai figli: se il genitore lascia un solo figlio, a questi è riservata metà del patrimonio; se i figli sono più, è loro riservata complessivamente la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali.
Come funziona e quando si applica
È una delle norme cardine della successione necessaria: una parte del patrimonio (la «legittima») spetta per legge ai più stretti congiunti e non può essere sottratta con donazioni o testamento. La quota cambia in caso di concorso con il coniuge (art. 542).
Esempio pratico
Chi ha due figli può disporre liberamente (per testamento o donazione) solo di un terzo del patrimonio: i due terzi spettano ai figli a titolo di legittima.
Domande frequenti
Quanto spetta ai figli per legge?
A un figlio solo la metà del patrimonio; a più figli i due terzi in parti uguali (salvo il concorso con il coniuge, art. 542).
Posso diseredare un figlio?
No: ai figli è riservata la legittima; le disposizioni che la ledono possono essere ridotte con l’azione di riduzione.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.