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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

L’art. 216 della Legge Fallimentare disciplina la bancarotta fraudolenta, una delle fattispecie penali più gravi del diritto concorsuale italiano. Questa pagina raccoglie casi pratici che illustrano come la norma si applica concretamente alle condotte del fallito, dalle distrazioni patrimoniali alla falsificazione delle scritture, fino ai pagamenti preferenziali. Per il testo e il commento sistematico si rinvia all’analisi dell’art. 216 L. Fall..

Quadro normativo

L’art. 216 del R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare) punisce tre fattispecie distinte di bancarotta fraudolenta commessa dall’imprenditore individuale dichiarato fallito: la bancarotta patrimoniale (distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione di beni, ovvero esposizione di passività inesistenti), la bancarotta documentale (sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili), e la bancarotta preferenziale (pagamenti o simulazione di titoli di prelazione in favore di singoli creditori). Le pene sono rispettivamente da 3 a 10 anni di reclusione per le prime due forme e da 1 a 5 anni per la terza. La sentenza dichiarativa di fallimento costituisce condizione obiettiva di punibilità, non elemento del dolo. La norma è stata sostituita dall’art. 322 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), ma continua ad applicarsi ai fatti commessi prima del 15 luglio 2022.

Ambito di applicazione

L’art. 216 si applica esclusivamente all’imprenditore individuale dichiarato fallito. Per gli organi delle società (amministratori, sindaci, liquidatori) il riferimento è l’art. 223 L. Fall., che estende le stesse fattispecie tramite rinvio. Le condotte rilevanti possono essere commesse sia prima che durante la procedura: la norma copre atti anche lontani nel tempo dalla dichiarazione di fallimento, purché causalmente connessi al depauperamento del patrimonio o all’impossibilità di ricostruzione contabile. La dichiarazione del tribunale opera come condizione esterna di punibilità, non come elemento del fatto tipico.

Profili operativi e disciplina transitoria

Il passaggio al CCII (in vigore dal 15 luglio 2022) impone di identificare il regime applicabile in base al tempus commissi delicti: art. 216 L. Fall. per i fatti anteriori, art. 322 CCII per quelli successivi, con applicazione della norma più mite in caso di favor rei. Il CCII ha introdotto clausole di non punibilità per atti compiuti in esecuzione di piani attestati omologati, accordi di ristrutturazione e composizioni negoziate (art. 324 CCII), rilevanti nella difesa rispetto a condotte astrattamente distrattive.

Caso 1: Vendita simulata dell’immobile strumentale a un familiare

Scenario. Tizio, titolare di un’impresa individuale di trasporti, cede il capannone di proprietà al fratello Caio per un corrispettivo dichiarato di 80.000 euro, a fronte di un valore di mercato stimato dagli esperti in 350.000 euro. La cessione avviene diciotto mesi prima della dichiarazione di fallimento. La curatela, nell’inventariare l’attivo, rileva l’atto e lo segnala alla Procura.

Come si legge l’art. 216. La vendita a prezzo vile a un soggetto correlato integra la fattispecie di distrazione di beni ex art. 216, comma 1, n. 1, L. Fall.: il patrimonio è stato ridotto senza corrispettivo effettivo, con pregiudizio dei creditori. La natura dolosa si desume dalla consapevolezza della sproporzione tra prezzo e valore. Il fatto che la condotta preceda il fallimento non esclude la rilevanza penale, poiché la sentenza dichiarativa di fallimento è mera condizione obiettiva di punibilità.

  • La curatela può esperire l’azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L. Fall. per recuperare l’immobile all’attivo.
  • Il curatore presenta denuncia o si costituisce parte civile nel procedimento penale a tutela della massa dei creditori.
  • Ai fini difensivi, Tizio dovrà dimostrare la congruità del prezzo con perizie coeve all’atto e giustificare i motivi dell’alienazione.
  • Il terzo acquirente Caio può essere soggetto a revocatoria ma non risponde del reato salvo concorso consapevole (art. 110 c.p.).

Caso 2: Prelievi in contante non giustificati dal conto aziendale

Scenario. Sempronia gestisce in proprio un’attività di ristorazione. Nel biennio precedente alla dichiarazione di fallimento risultano prelievi dal conto corrente aziendale per un totale di 210.000 euro, privi di causale documentata. Il curatore non rinviene né giustificazioni né contropartite patrimoniali nell’azienda.

Come si legge l’art. 216. I prelievi sistematici non giustificati configurano occultamento o dissipazione di beni ex art. 216, comma 1, n. 1. La giurisprudenza di merito considera il prelievo reiterato senza traccia contabile come indice di distrazione, spettando all’imputato fornire la prova contraria dell’utilizzo per finalità aziendali. L’importo complessivo e la sistematicità rafforzano il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori.

  • Il curatore ricostruisce i flussi bancari attraverso gli estratti conto acquisiti dagli istituti di credito.
  • Sempronia può produrre documentazione (ricevute, fatture, contratti) attestante l’impiego delle somme per esigenze dell’impresa.
  • In assenza di giustificazione, le somme vanno restituite all’attivo fallimentare; in sede penale si apre il fascicolo per bancarotta fraudolenta patrimoniale.
  • L’Agenzia delle Entrate può avviare accertamenti fiscali paralleli sulle somme non dichiarate.

Caso 3: Falsificazione delle scritture contabili per occultare perdite

Scenario. Tizio, imprenditore individuale nel settore edile, altera sistematicamente le registrazioni del libro mastro nei diciotto mesi precedenti al fallimento: gonfia i crediti verso clienti inesistenti, crea voci di magazzino fittizie e omette di registrare debiti verso fornitori. Quando il curatore incarica un perito contabile, la ricostruzione del patrimonio risulta impossibile senza ricorrere a documenti esterni.

Come si legge l’art. 216. La condotta integra la bancarotta documentale generica (art. 216, comma 1, n. 2, secondo alinea): le scritture sono tenute in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Non è richiesto il dolo specifico di profitto o danno; è sufficiente la consapevolezza che la tenuta caotica o falsificata impedisca la ricostruzione. La pena è la reclusione da 3 a 10 anni, identica a quella della bancarotta patrimoniale.

  • Il curatore nomina un perito contabile per ricostruire la realtà patrimoniale tramite fonti esterne (estratti bancari, dichiarazioni IVA, documenti doganali).
  • L’impossibilità di ricostruzione determina la presunzione di dissipazione dell’attivo, aggravando la posizione processuale dell’imputato.
  • Sul piano difensivo, Tizio può dimostrare che la tenuta caotica dipende da incapacità gestionale senza dolo, elemento che può rilevare sulla qualificazione della condotta (bancarotta semplice ex art. 217 L. Fall.).
  • La perizia contabile costituisce prova centrale nel processo penale e può essere contrastata con controperizia di parte.

Caso 4: Pagamento preferenziale di un creditore nel crepuscolo dell’insolvenza

Scenario. Caio, imprenditore individuale in stato di insolvenza conclamata, liquida integralmente il debito di 90.000 euro verso il cognato Sempronio (creditore chirografario) nei tre mesi prima della dichiarazione di fallimento, lasciando invece insoluti i debiti verso fornitori terzi per un importo complessivo di 450.000 euro.

Come si legge l’art. 216. Il pagamento preferenziale di un creditore chirografario in danno degli altri integra la bancarotta preferenziale ex art. 216, comma 3, L. Fall. La fattispecie non richiede l’impoverimento del patrimonio (la somma era comunque dovuta) ma punisce la violazione della par condicio creditorum. Il requisito soggettivo è il dolo specifico di favorire quel creditore. La pena (1-5 anni) è più mite rispetto alle altre forme di bancarotta fraudolenta.

  • Il curatore revoca il pagamento ex art. 67 L. Fall. (revocatoria fallimentare) e recupera le somme all’attivo.
  • Caio risponde penalmente di bancarotta preferenziale; la difesa può puntare sull’assenza di dolo specifico (es. pagamento automatico per obbligazione scaduta prima dell’insolvenza).
  • Il rapporto di parentela con Sempronio aggrava il quadro indiziario del dolo e facilita la prova della consapevolezza dell’insolvenza in capo al beneficiario.
  • Sempronio, se sapeva dello stato di insolvenza, può essere chiamato a restituire le somme; non risponde penalmente in assenza di concorso.

Caso 5: Fatti commessi prima del 15 luglio 2022 — regime transitorio

Scenario. Tizio compie atti distrattivi nel 2021. Il fallimento viene dichiarato nel giugno 2023, dopo l’entrata in vigore del CCII. Il difensore eccepisce che la norma applicabile è l’art. 322 CCII anziché l’art. 216 L. Fall.

Come si legge l’art. 216. La disciplina transitoria del CCII (art. 390 D.Lgs. 14/2019) stabilisce che le disposizioni penali del Titolo VI si applicano ai fatti commessi dopo il 15 luglio 2022. Per i fatti anteriori si applica la legge vigente al momento della condotta (art. 216 L. Fall.), salvo che la norma sopravvenuta sia più favorevole (favor rei). Poiché l’art. 322 CCII replica sostanzialmente l’art. 216 L. Fall. a livello sanzionatorio, non vi è in genere una norma più mite da applicare retroattivamente; il giudice applica pertanto l’art. 216 L. Fall.

  • Il difensore verifica se l’art. 322 CCII o le esenzioni dell’art. 324 CCII possano offrire un trattamento più favorevole rispetto al vecchio art. 216.
  • La data di commissione del fatto (non la dichiarazione di fallimento) è il discrimine per individuare la norma applicabile.
  • L’eventuale piano attestato o accordo di ristrutturazione omologato potrebbe far operare la clausola di non punibilità dell’art. 324 CCII anche per fatti pregressi, se il procedimento di allerta era in corso prima del 15 luglio 2022.
  • La questione va sollevata tempestivamente in udienza preliminare per evitare preclusioni processuali.

Quando intervenire

L’intervento tempestivo è decisivo per tutte le parti coinvolte. La curatela deve segnalare alla Procura ogni atto sospetto rilevato nell’inventario prima che i termini di prescrizione (dieci anni per bancarotta patrimoniale e documentale) inizino a decorrere. La parte indagata dovrebbe avvalersi di assistenza penalistica sin dalle indagini preliminari, fase in cui si concentrano perquisizioni e sequestri. Chi rileva atti distrattivi — anche in qualità di creditore — può segnalare al curatore o, in assenza di procedura aperta, presentare istanza di fallimento. Il concorso nel reato ex art. 110 c.p. può coinvolgere soci e collaboratori indipendentemente dalla loro qualifica formale.

Norme e fonti

Domande frequenti

La bancarotta fraudolenta si applica anche se il fallimento è dichiarato anni dopo l’atto?

Sì. La dichiarazione di fallimento è una condizione obiettiva di punibilità, non elemento costitutivo del reato. Ciò significa che l’atto distrattivo può essere commesso anche molto tempo prima del fallimento: la rilevanza penale non è esclusa dalla distanza temporale, purché sussista il nesso causale tra la condotta e il depauperamento del patrimonio che ha contribuito all’insolvenza.

Qual è la differenza tra bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale?

La bancarotta patrimoniale colpisce le condotte che riducono materialmente il patrimonio del fallito (distrazioni, occultamenti, dissipazioni, passività fittizie). La bancarotta documentale colpisce invece le condotte che compromettono l’integrità e la veridicità delle scritture contabili, impedendo o rendendo difficile la ricostruzione del patrimonio e degli affari. Entrambe sono punite con la reclusione da 3 a 10 anni; la bancarotta documentale può sussistere anche se il patrimonio non è stato ridotto.

Chi si occupa di perseguire la bancarotta fraudolenta?

La Procura della Repubblica competente avvia le indagini, spesso su segnalazione del curatore fallimentare, che ha l’obbligo di denunciare i fatti penalmente rilevanti scoperti nell’esercizio delle sue funzioni. I creditori possono presentare esposti e costituirsi parte civile nel processo penale.

Con l’entrata in vigore del CCII, l’art. 216 L. Fall. è ancora vigente?

L’art. 216 L. Fall. è stato formalmente abrogato dal CCII, ma continua ad applicarsi ai fatti commessi prima del 15 luglio 2022 in forza della disciplina transitoria (art. 390 CCII) e del principio del tempus regit actum. Per i fatti successivi a quella data si applica l’art. 322 CCII, che replica la struttura dell’art. 216 L. Fall. con adattamenti terminologici (la “liquidazione giudiziale” sostituisce il “fallimento”).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
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