L’art. 160 L.Fall. ha rappresentato per oltre ottant’anni la norma di apertura della disciplina del concordato preventivo, fissando i presupposti soggettivi e oggettivi per accedere alla procedura e regolando il contenuto minimo del piano e della proposta. Dal 15 luglio 2022, con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), la norma e’ stata abrogata e i suoi contenuti sono stati riassorbiti negli artt. 84-120 CCII, con una nuova architettura sistematica. Capire dove finisce l’art. 160 L.Fall. e dove comincia l’art. 84 CCII e’ essenziale per le procedure ancora pendenti, per i giudizi in corso e per ogni richiamo a precedenti anteriori al CCII.
Il quadro dell’abrogazione
La legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ha governato la materia concorsuale per ottant’anni, con il concordato preventivo come strumento centrale di soluzione negoziata della crisi. L’art. 160 L.Fall. era il pilastro della disciplina perche’ definiva chi poteva chiedere l’ammissione, quale stato dell’impresa la giustificava, quale doveva essere il contenuto della proposta e quale percentuale minima andava assicurata ai creditori chirografari nei concordati liquidatori.
Il CCII ha sostituito integralmente la legge fallimentare a partire dal 15 luglio 2022. La disciplina sostanziale del concordato preventivo e’ oggi contenuta negli artt. 84-120 CCII, con un mutamento non solo terminologico ma anche concettuale: il “fallimento” e’ diventato “liquidazione giudiziale”, la nozione di “stato di crisi” e’ stata raffinata e codificata, sono stati introdotti strumenti di allerta e composizione negoziata, ed e’ stata ridisegnata la distinzione tra concordato in continuita’ e concordato liquidatorio.
I presupposti storici dell’art. 160 L.Fall.
Prima dell’abrogazione, l’art. 160 L.Fall. richiedeva:
- Presupposto soggettivo: imprenditore commerciale non piccolo, non agricolo, in possesso dei requisiti dimensionali fissati dall’art. 1 L.Fall.
- Presupposto oggettivo: stato di crisi, comprensivo dello stato di insolvenza, da intendersi come incapacita’ attuale o prospettica di adempiere regolarmente alle obbligazioni.
- Contenuto del piano: ristrutturazione dei debiti e soddisfacimento dei crediti in qualsiasi forma, con possibilita’ di suddividere i creditori in classi e di prevedere trattamenti differenziati.
- Soglia minima nel concordato liquidatorio: pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari (soglia introdotta dalla riforma del 2015 con il D.L. 83/2015).
Questi presupposti sono stati interpretati dalla prassi e dalla giurisprudenza per quasi vent’anni dopo la riforma del 2005-2007, generando un corpus tecnico molto stratificato.
La corrispondenza con l’art. 84 CCII
L’art. 84 CCII ha riscritto i presupposti del concordato preventivo:
- Conferma l’accesso per l’imprenditore commerciale non minore (art. 2, comma 1, lett. d, CCII).
- Definisce in modo piu’ articolato lo stato di crisi (probabilita’ di futura insolvenza) e lo stato di insolvenza (art. 2, comma 1, lett. a-b, CCII).
- Distingue chiaramente concordato in continuita’ aziendale (art. 84, comma 2, CCII) e concordato liquidatorio (art. 84, comma 4, CCII).
- Innalza la soglia per il concordato liquidatorio: apporto di risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo e soddisfacimento minimo del 20% dei crediti chirografari.
- Per il concordato in continuita’ richiede che il soddisfacimento dei creditori avvenga in misura prevalente dal ricavato della prosecuzione dell’attivita’.
5 situazioni pratiche
Caso 1 — SRL in crisi che propone concordato al 30% ai chirografari
Una SRL manifatturiera con ricavi 4 mln e 2,3 mln di debiti (1,1 mln verso fornitori chirografari, 800k banche ipotecarie, 400k erario privilegiato) deposita ricorso per concordato preventivo nel maggio 2026. Il piano prevede vendita di un capannone non strategico e prosecuzione attivita’ caratteristica con apporto di nuovo socio per 250k. La proposta offre il 100% ai privilegiati e il 30% ai chirografari in 4 anni. La disciplina applicabile e’ quella del CCII (art. 84 e seguenti), non piu’ l’art. 160 L.Fall. La soglia del 20% chirografari e’ superata; va valutata la natura (continuita’ o liquidatorio misto) e l’apporto esterno del 10% sull’attivo. I richiami giurisprudenziali ad art. 160 L.Fall. servono solo come precedente interpretativo storico.
Caso 2 — Concordato in continuita’ aziendale
Una societa’ di servizi logistici con 80 dipendenti propone un concordato in continuita’ diretta: l’azienda prosegue l’attivita’ sotto la gestione dell’imprenditore in possesso, il piano prevede ristrutturazione del debito bancario, dilazione del debito erariale e pagamento integrale dei dipendenti. La soddisfazione dei creditori avviene in misura prevalente dai ricavi futuri della gestione. Si applica l’art. 84, comma 2, CCII (continuita’ diretta), non piu’ l’art. 160 L.Fall. La regola della prevalenza del flusso da continuita’ e’ codificata, non piu’ affidata all’interpretazione giurisprudenziale ex L.Fall.
Caso 3 — Concordato liquidatorio puro
Un imprenditore individuale commerciale, cessata l’attivita’, propone concordato liquidatorio: vendita di tutti i beni, riparto secondo cause di prelazione, soddisfacimento dei chirografari al 22% con apporto di un finanziatore esterno pari al 12% dell’attivo. Sotto l’art. 160 L.Fall. (post-riforma 2015) sarebbe stato sufficiente il 20% senza obbligo di apporto esterno; oggi l’art. 84, comma 4, CCII richiede tanto la soglia del 20% quanto l’apporto esterno del 10%, requisiti entrambi soddisfatti. Differenza pratica: la riforma CCII ha reso piu’ selettivo il concordato meramente liquidatorio per disincentivarlo a favore della liquidazione giudiziale.
Caso 4 — Suddivisione in classi con percentuale 50% chirografari
Un’impresa edile in crisi suddivide i creditori in 4 classi (chirografari fornitori strategici, chirografari fornitori non strategici, banche chirografarie, erario chirografario degradato). Offre 50% ai fornitori strategici, 25% agli altri chirografari, 15% alle banche chirografarie con cessione di crediti, 30% all’erario degradato. La suddivisione in classi era prevista dall’art. 160 L.Fall. ed e’ confermata dall’art. 85 CCII, con regole sulla formazione delle classi e sul cram down piu’ dettagliate (artt. 109 e 112 CCII). Il trattamento differenziato e’ lecito se motivato e omogeneo all’interno della classe.
Caso 5 — Procedure pendenti e disciplina transitoria
Una SRL aveva depositato ricorso per concordato preventivo nel febbraio 2022, prima del 15 luglio 2022. L’art. 390 CCII (norme transitorie) stabilisce che alle procedure pendenti continuano ad applicarsi le disposizioni della legge fallimentare. Il giudice delegato, gli organi della procedura e le parti devono quindi continuare a richiamare l’art. 160 L.Fall. e gli articoli successivi, non gli artt. 84-120 CCII. Questo rende ancora vivo lo studio dell’art. 160 L.Fall. per le procedure non ancora chiuse.
Il ruolo delle classi e dei privilegiati
Sia l’art. 160 L.Fall. sia l’art. 85 CCII consentono la formazione di classi di creditori con trattamenti differenziati, purche’ la suddivisione sia ragionevole, ancorata a posizioni giuridiche o interessi economici omogenei, e motivata nel piano. Sotto la L.Fall. la giurisprudenza aveva fissato i confini del sindacato del tribunale sulla congruita’ delle classi; il CCII recepisce questi principi e li integra con regole piu’ analitiche sul cram down infraclasse e interclasse (art. 112 CCII), sulla relativa priority rule per il concordato in continuita’ e sulla absolute priority rule per il concordato liquidatorio. La transizione, dal punto di vista del piano industriale e finanziario, richiede dunque maggior cura nella scelta del tipo di concordato perche’ le regole di distribuzione del valore tra classi divergono significativamente.
Quando l’art. 160 L.Fall. rileva ancora
Pur essendo abrogato, l’art. 160 L.Fall. continua a essere rilevante in tre scenari:
- Procedure pendenti: in forza dell’art. 390 CCII, ai ricorsi depositati prima del 15 luglio 2022 si applica integralmente la disciplina della legge fallimentare.
- Giudizi in corso: opposizioni all’omologa, reclami, azioni revocatorie e accertamenti del passivo originati da concordati ex L.Fall. proseguono con la disciplina previgente.
- Interpretazione del CCII: la giurisprudenza formatasi sull’art. 160 L.Fall. resta orientativa per l’interpretazione delle nozioni di stato di crisi, percentuale di soddisfacimento e formazione delle classi nel CCII, in continuita’ di concetti.
L’imprenditore in difficolta’, il curatore o liquidatore giudiziale, i creditori e l’organismo di composizione della crisi devono dunque conoscere entrambi i quadri normativi e applicare quello corretto in base alla data del ricorso.
Norme di riferimento
- Art. 160 L.Fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) — abrogato dal 15/7/2022: presupposti del concordato preventivo, contenuto del piano, soglia 20% chirografari nel concordato liquidatorio.
- Art. 84 CCII (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) — concordato preventivo: finalita’, distinzione tra continuita’ aziendale e liquidazione, soglia 20% e apporto esterno 10%.
- Art. 85 CCII — suddivisione dei creditori in classi e trattamento dei privilegiati.
- Art. 86 CCII — moratoria nel pagamento dei creditori privilegiati.
- Art. 390 CCII — norme transitorie: alle procedure pendenti al 15/7/2022 si applica la disciplina della legge fallimentare.
FAQ
L’art. 160 L.Fall. e’ ancora applicabile oggi?
No, e’ stato abrogato dal CCII a decorrere dal 15 luglio 2022. Continua a essere applicabile solo alle procedure di concordato preventivo il cui ricorso e’ stato depositato prima di tale data, in forza della disciplina transitoria dell’art. 390 CCII.
Qual e’ la differenza principale tra art. 160 L.Fall. e art. 84 CCII per il concordato liquidatorio?
Sotto l’art. 160 L.Fall. (post-riforma 2015) era sufficiente garantire ai chirografari almeno il 20% del credito. L’art. 84, comma 4, CCII richiede sia il 20% di soddisfacimento sia un apporto di risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo: la disciplina e’ piu’ selettiva e disincentiva il concordato liquidatorio puro.
Lo stato di crisi della L.Fall. coincide con quello del CCII?
Le due nozioni sono vicine ma non identiche. La L.Fall. parlava genericamente di stato di crisi comprensivo dell’insolvenza; il CCII (art. 2, comma 1, lett. a) definisce lo stato di crisi come probabilita’ di futura insolvenza, con maggiore enfasi sulla dimensione prospettica e sull’allerta precoce.
Cosa succede a un concordato preventivo depositato nel 2022 prima del 15 luglio?
Si applica integralmente la legge fallimentare, compreso l’art. 160. Il giudice delegato, il commissario giudiziale e gli organi della procedura proseguono con la disciplina previgente fino alla chiusura del concordato, ai sensi dell’art. 390 CCII.