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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’art. 7-bis D.P.R. 600/1973 è una norma abrogata: è stata cancellata dal D.P.R. 126/2003 e la materia che disciplinava — cioè l’obbligo del sostituto d’imposta di rilasciare al sostituito una certificazione annuale di compensi, ritenute, detrazioni e contributi — è oggi confluita nell’art. 4 del D.P.R. 322/1998 e, dal punto di vista operativo, nella Certificazione Unica (CU) approvata ogni anno con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. I casi pratici che seguono raccontano, attraverso scenari concreti, come quell’obbligo «storico» sia evoluto in ciò che oggi un contribuente o un sostituto sperimenta sotto il nome di CU.

Prima degli esempi: il quadro normativo (norma abrogata)

L’art. 7-bis è stato introdotto nel D.P.R. 600/1973 negli anni ’90 per dare una cornice unitaria all’obbligo di certificazione gravante sui sostituti d’imposta (datori di lavoro, enti previdenziali, banche, imprese che corrispondono compensi a lavoratori autonomi). In sintesi prevedeva che il sostituto consegnasse al sostituito, entro un termine fissato dalla legge (originariamente 28 febbraio dell’anno successivo), un documento riepilogativo di:

Con il D.P.R. 126/2003 l’articolo è stato espunto dal testo unico delle imposte sui redditi (accertamento) e la disciplina è stata riorganizzata: la dichiarazione dei sostituti d’imposta è oggi regolata dall’art. 4 D.P.R. 322/1998 (Modello 770) e l’obbligo di certificare i compensi ai sostituiti è assolto attraverso la Certificazione Unica, modello approvato annualmente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Per questo motivo l’art. 7-bis non si trova più nel testo vigente del D.P.R. 600/1973: viene ricordato per continuità sistematica, perché molti rinvii dottrinali e giurisprudenziali risalenti agli anni 1995-2003 lo citano ancora come fonte storica dell’obbligo di certificazione.

Dalla certificazione 7-bis alla Certificazione Unica

Il passaggio dall’art. 7-bis alla CU non è stato soltanto un cambio di etichetta. Cambia il modello, cambia il canale di trasmissione, cambiano i termini e cambia la platea dei destinatari del flusso informativo. In particolare:

Cosa è cambiato: obblighi attuali del sostituto

Oggi il sostituto d’imposta che corrisponde compensi rilevanti ai fini IRPEF è tenuto a:

  1. compilare la CU per ciascun percipiente, con i dati anagrafici, fiscali e previdenziali richiesti dal provvedimento annuale dell’Agenzia delle Entrate;
  2. consegnare la CU al sostituito (anche via PEC o area riservata) entro i termini di legge;
  3. trasmettere il flusso telematico all’Agenzia tramite Entratel/Fisconline o intermediari abilitati;
  4. conservare la documentazione di supporto (cedolini, buste paga, prospetti compensi) ai fini degli ordinari poteri di accertamento.

Vediamo ora come questi obblighi si traducono in cinque situazioni reali.

Caso 1 — Datore di lavoro che emette la CU dipendente

Situazione. Una piccola impresa metalmeccanica con 18 dipendenti chiude l’anno 2024 e deve gestire le CU 2025.

Adempimenti. Per ciascun dipendente l’ufficio paghe predispone la CU sintetica e ordinaria, riportando retribuzione lorda, ritenute IRPEF, addizionali regionale e comunale, detrazioni applicate per familiari a carico, contributi INPS trattenuti, eventuali fringe benefit e bonus erogati. La CU viene consegnata al lavoratore (cartacea o tramite portale aziendale) entro il 16 marzo 2025 e trasmessa in via telematica all’Agenzia entro la stessa data, perché i dati confluiscono nella dichiarazione precompilata 730/2025.

Continuità con il 7-bis. L’obbligo sostanziale (rilasciare al lavoratore un riepilogo di quanto percepito e trattenuto) è lo stesso che la norma abrogata già prevedeva: cambia il modello e il canale.

Caso 2 — Banca che certifica interessi e ritenute

Situazione. Una banca ha applicato nel 2024 la ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi del conto corrente di un correntista persona fisica.

Adempimenti. Gli interessi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta non confluiscono nella dichiarazione del percettore; tuttavia, quando la banca corrisponde proventi rilevanti (ad esempio capital gain gestiti in regime amministrato o cedole non assoggettate a sostitutiva), emette la CU «autonomi e altri redditi» nelle sezioni dedicate. La consegna al cliente avviene entro 16 marzo, la trasmissione all’Agenzia segue le scadenze dei dati «non dichiarabili tramite 730».

Continuità con il 7-bis. Anche prima del 2003 le banche, in qualità di sostituti, dovevano certificare le ritenute applicate ai correntisti: l’art. 7-bis dava base normativa generale a quell’obbligo, oggi assolto via CU.

Caso 3 — CU per lavoratori autonomi entro il 31 ottobre

Situazione. Una società di consulenza ha corrisposto compensi a 12 collaboratori con partita IVA e ha applicato la ritenuta del 20% a titolo di acconto.

Adempimenti. Per ciascun professionista la società compila la sezione «Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi» della CU 2025, indicando compenso lordo, ritenuta operata, eventuali contributi previdenziali a carico del committente o del professionista. La CU va consegnata al professionista entro il 16 marzo, ma la trasmissione telematica all’Agenzia, trattandosi di dati non utilizzati per il 730 precompilato, può avvenire entro il 31 ottobre 2025.

Punto critico. Molti committenti credono di poter rinviare anche la consegna al professionista a ottobre: è un errore. La consegna al sostituito resta ancorata al 16 marzo; solo la trasmissione telematica gode del termine lungo. Il professionista, infatti, ha bisogno della CU per redigere il proprio modello Redditi PF.

Caso 4 — Rettifica della CU per errore sul compenso

Situazione. A maggio 2025 un sostituto si accorge di aver indicato in CU un compenso di 12.000 euro, mentre il valore corretto era 13.500 euro. Il professionista ha già presentato il proprio modello Redditi PF basandosi sulla CU errata.

Adempimenti. Il sostituto deve:

  1. emettere una CU sostitutiva con la dicitura «sostituisce la precedente», indicando il flag di rettifica;
  2. consegnarla al sostituito;
  3. ritrasmetterla all’Agenzia delle Entrate (entro 5 giorni dalla rettifica, per evitare la sanzione di 100 euro);
  4. regolarizzare l’eventuale ritenuta in difetto con ravvedimento operoso.

Il sostituito, dal canto suo, presenta una dichiarazione integrativa per aggiornare l’imponibile dichiarato.

Caso 5 — CU per collaboratori familiari (colf e badanti)

Situazione. Una famiglia ha alle proprie dipendenze una collaboratrice domestica per la cura di un genitore anziano.

Adempimenti. Il datore di lavoro domestico non è sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 23 D.P.R. 600/1973: non opera ritenute IRPEF in busta paga. Tuttavia deve rilasciare alla collaboratrice una dichiarazione sostitutiva di CU contenente l’ammontare delle retribuzioni corrisposte e dei contributi versati all’INPS gestione domestici. Tale documento serve alla colf per la propria dichiarazione dei redditi (Redditi PF o 730 tramite CAF).

Continuità con il 7-bis. L’esonero dalla qualifica di sostituto era previsto anche nel regime ante-2003; oggi l’obbligo di rilasciare una certificazione «analoga alla CU» è confermato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Quando e come consultare la CU

Il contribuente che riceve una o più CU dovrebbe controllare alcuni dati fondamentali prima della dichiarazione:

Se i dati non coincidono con cedolini, fatture o estratti contributivi, il contribuente può chiedere al sostituto una CU rettificata. In caso di mancata risposta, è possibile rivolgersi a un CAF per assistenza nella compilazione del 730 o presentare un modello Redditi PF inserendo i valori corretti, conservando la documentazione probatoria per gli eventuali controlli.

Va ricordato che la CU confluisce nella dichiarazione precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate dal 30 aprile di ogni anno: il contribuente può accettarla come pre-compilata, modificarla o integrarla con altri dati (spese sanitarie, oneri detraibili) prima dell’invio.

Norme e fonti

Domande frequenti

L’art. 7-bis D.P.R. 600/1973 è ancora applicabile?

No. La disposizione è stata abrogata dal D.P.R. 126/2003; oggi l’obbligo di certificare i compensi ai sostituiti è disciplinato dall’art. 4 D.P.R. 322/1998 e si concretizza nella Certificazione Unica approvata ogni anno dall’Agenzia delle Entrate.

Entro quando il sostituto deve consegnare la CU al sostituito?

La CU 2025 (redditi 2024) va consegnata al sostituito entro il 16 marzo 2025. La trasmissione telematica all’Agenzia segue lo stesso termine per i dati confluenti nella precompilata e il 31 ottobre 2025 per le CU relative a soli redditi non dichiarabili tramite 730 (autonomi e simili).

Cosa succede se la CU contiene errori?

Il sostituto può emettere una CU sostitutiva entro 5 giorni dalla scadenza ordinaria senza sanzioni; oltre, si applica la sanzione di 100 euro per certificazione, riducibile con ravvedimento operoso. Il sostituito può presentare una dichiarazione integrativa per allineare l’imponibile.

Il datore di lavoro domestico deve rilasciare la CU?

Il datore di lavoro domestico non è sostituto d’imposta e non opera ritenute IRPEF, ma deve rilasciare al collaboratore (colf, badante) una dichiarazione sostitutiva con i compensi corrisposti e i contributi versati all’INPS, utile alla dichiarazione dei redditi del lavoratore.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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