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L’art. 1 del Testo Unico Bancario non contiene un divieto né un’autorizzazione: contiene un dizionario. È però un dizionario “giuridicamente vincolante”, perché stabilisce chi è banca, che cosa è raccolta del risparmio, chi è intermediario finanziario, che cosa è gruppo bancario. Da queste definizioni discende l’intero perimetro della vigilanza: se un’operazione rientra in una delle voci dell’art. 1, scattano riserve di attività, autorizzazioni e controlli; se ne resta fuori, segue regole diverse (o nessuna regola di settore). I casi pratici che seguono mostrano come la qualificazione di un’attività cambi radicalmente l’inquadramento normativo.
Prima degli esempi: il quadro normativo
L’art. 1 T.U.B. è la norma definitoria del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. In coordinamento con l’art. 10 (attività bancaria) e con l’art. 11 (raccolta del risparmio), individua quattro nuclei essenziali: la “banca” come impresa autorizzata che congiuntamente raccoglie risparmio fra il pubblico ed eroga credito; la “raccolta del risparmio” come acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia a vista che a termine; l'”attività bancaria” come riserva legale a favore delle banche; gli “intermediari finanziari” iscritti all’albo di cui all’art. 106, che possono esercitare professionalmente verso il pubblico concessione di finanziamenti senza però poter raccogliere risparmio tra il pubblico.
Le definizioni dell’art. 1 si saldano con il diritto dell’Unione: la direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e il regolamento UE 575/2013 (CRR) usano la nozione di “ente creditizio” come impresa che riceve depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concede crediti per proprio conto. Sul piano applicativo, il Provvedimento della Banca d’Italia dell’8 novembre 2016 (“Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche”) definisce in dettaglio quando un’acquisizione di fondi configura raccolta del risparmio rilevante ex artt. 1 e 11 TUB e quando invece se ne resta fuori (ad es. obbligazioni entro determinati limiti, finanziamento soci nelle s.r.l., crowdfunding nei limiti del regolamento UE 2020/1503).
Banca, raccolta del risparmio, attività bancaria
La definizione di “banca” nell’art. 1 è una definizione “strutturale”: serve la combinazione di due attività, raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito. Nessuna delle due, da sola, basta a qualificare il soggetto come banca; la loro contemporaneità, invece, fa scattare la riserva di attività e l’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art. 14 TUB. La “raccolta del risparmio tra il pubblico” è definita come acquisizione di fondi rimborsabili, sotto forma di depositi o altra forma, e include sia i fondi rimborsabili a vista sia quelli a scadenza. È escluso ciò che non implica obbligo di restituzione (ad esempio capitale di rischio sottoscritto da soci di s.p.a.), mentre rientrano i depositi vincolati che il cliente potrà comunque pretendere a scadenza.
Su questa cornice si innesta il concetto di “attività bancaria”: esercizio congiunto e abituale di raccolta del risparmio fra il pubblico e di credito. La riserva implica che chi svolge sistematicamente entrambe le funzioni senza autorizzazione incorre nelle sanzioni dell’art. 130 e 131 TUB (abusivismo bancario). L’art. 1 introduce anche le nozioni di “banca italiana”, “banca comunitaria”, “banca extracomunitaria”, utili per i regimi di operatività transfrontaliera e di mutuo riconoscimento previsti dagli articoli 15-18 TUB.
Intermediari finanziari e attività ammesse
Accanto alle banche, l’art. 1 richiama gli “intermediari finanziari” iscritti all’albo di cui all’art. 106 TUB: imprese che esercitano professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Possono erogare credito, ma non possono raccogliere risparmio tra il pubblico nei termini riservati alle banche. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le società di leasing finanziario, le società di factoring, gli operatori che concedono credito al consumo “in proprio”.
L’art. 1 elenca poi le cosiddette “attività ammesse al mutuo riconoscimento” (rinvio agli allegati alle direttive bancarie UE): si tratta delle attività che una banca autorizzata in uno Stato membro può esercitare in tutta l’Unione in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento, fra cui raccolta di depositi, concessione di crediti, leasing finanziario, servizi di pagamento, emissione di moneta elettronica, intermediazione su valori mobiliari, consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale.
Caso 1 — Fintech che vuole offrire “conti correnti” con IBAN e carte
Una start-up fintech progetta un’app per offrire alla clientela retail un IBAN personale, carta di pagamento, deposito remunerato. Il modello prevede accredito stipendio e disponibilità a vista dei fondi.
Come si legge l’art. 1: i fondi versati dai clienti, rimborsabili a vista, costituiscono “raccolta del risparmio tra il pubblico” ai sensi dell’art. 1; la presenza congiunta di credito (anche solo scoperti di conto o anticipi stipendio) integra l'”attività bancaria” riservata. L’operatore, per non incorrere in abusivismo, deve quindi qualificarsi come banca (autorizzazione art. 14) oppure operare come istituto di moneta elettronica (IMEL) / istituto di pagamento (IP) che, per definizione dell’art. 1 lett. h-bis e h-sexies, non raccoglie risparmio in senso tecnico ma gestisce fondi della clientela in regime separato.
Documenti/azioni: richiesta preliminare a Banca d’Italia; business plan triennale; struttura di governance e capitale minimo coerente con la qualifica scelta (banca, IMEL o IP); definizione contrattuale chiara che escluda promesse di rimborso del capitale tipiche dei depositi se l’operatore non è banca.
Caso 2 — Piattaforma di lending crowdfunding tra privati
Un operatore vuole gestire una piattaforma online che mette in contatto persone fisiche che prestano denaro con piccole imprese richiedenti credito.
Come si legge l’art. 1: la piattaforma non è banca se non raccoglie i fondi in proprio nome con obbligo di rimborso, ma solo se opera come canale di matching. Diversamente, se i fondi confluiscono in conti riconducibili alla piattaforma con promessa di restituzione e remunerazione, si configura raccolta del risparmio fra il pubblico vietata ai sensi degli artt. 1 e 11 TUB (riservata alle banche). Il regolamento UE 2020/1503 sui crowdfunding service providers e il Provvedimento Banca d’Italia 8 novembre 2016 disciplinano il perimetro “non bancario” entro cui il modello P2P può operare.
Documenti/azioni: richiesta di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ex Reg. UE 2020/1503; predisposizione di una struttura che mantenga i fondi presso un prestatore di servizi di pagamento autorizzato; informativa pre-contrattuale al pubblico che escluda la natura di deposito.
Caso 3 — S.p.A. industriale che emette obbligazioni per finanziare un investimento
Una società per azioni non bancaria delibera l’emissione di un prestito obbligazionario rivolto a investitori professionali e a soci.
Come si legge l’art. 1: l’emissione di obbligazioni da parte di società non bancarie non costituisce, in linea di principio, “raccolta del risparmio tra il pubblico” vietata, perché l’art. 11 TUB ammette espressamente la raccolta presso il pubblico mediante strumenti finanziari disciplinati dal codice civile, nei limiti fissati dalla Banca d’Italia. Bisogna però rispettare i tetti quantitativi e qualitativi del Provvedimento 8 novembre 2016 e le regole del codice civile sui limiti di emissione (art. 2412 c.c.).
Documenti/azioni: delibera assembleare o consiliare di emissione; prospetto informativo se l’offerta è al pubblico ai sensi del regolamento UE 2017/1129; verifica del rapporto fra obbligazioni emesse e capitale + riserve disponibili; eventuale prestatore di servizi di pagamento per gestire i flussi di sottoscrizione.
Caso 4 — Società di leasing e factoring
Una società vuole offrire alle imprese leasing finanziario e cessione del credito pro-solvendo, finanziandosi sul mercato all’ingrosso e con linee bancarie, senza raccogliere depositi.
Come si legge l’art. 1: l’attività rientra fra quelle riservate agli intermediari finanziari iscritti all’albo unico ex art. 106 TUB. Non si configura attività bancaria perché manca la raccolta del risparmio fra il pubblico, ma è comunque attività riservata a soggetti vigilati. Le definizioni dell’art. 1 (intermediari finanziari, gruppo bancario, attività ammesse al mutuo riconoscimento) servono a collocare l’operatore nel corretto perimetro di vigilanza.
Documenti/azioni: istanza di iscrizione all’albo unico ex art. 106 con dotazione patrimoniale e requisiti di governance previsti dalla Circolare Banca d’Italia n. 288/2015; politiche di rischio di credito; reporting di vigilanza periodico.
Caso 5 — Cooperativa che raccoglie fondi dai soci
Una società cooperativa intende ricevere prestiti remunerati dai propri soci, con rimborso a scadenza, per finanziare l’attività mutualistica.
Come si legge l’art. 1: la raccolta presso soci di cooperative è espressamente disciplinata dalle deroghe al divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previste dall’art. 11 TUB e dal Provvedimento 8 novembre 2016. Non è “raccolta tra il pubblico” purché si rispettino requisiti: previsione statutaria, anzianità minima del socio, tetti quantitativi rispetto al patrimonio netto, divieto di sollecitazione “al pubblico”. Restando entro questi limiti, l’attività esce dal perimetro dell’art. 1 e non richiede licenza bancaria.
Documenti/azioni: verifica e adeguamento delle clausole statutarie; regolamento prestito sociale conforme; controllo del rapporto tra raccolta e patrimonio netto; tracciabilità dei rapporti soci-cooperativa per dimostrare che la raccolta è “presso soci” e non al pubblico.
Quando un’attività finanziaria diventa “bancaria”
I cinque scenari mostrano una costante: ciò che fa scattare la qualifica di “attività bancaria” è l’incrocio fra raccolta di fondi rimborsabili presso il pubblico ed esercizio del credito. Quando un soggetto vigilato struttura un nuovo prodotto, occorre quindi una valutazione di sostanza, non di mera etichetta: non rileva il nome del contratto (“conto”, “deposito”, “buono”), ma il diritto al rimborso del capitale promesso al cliente. Allo stesso modo non rileva il canale (sportello, app, piattaforma online), ma l’ampiezza dell’offerta: se è rivolta a una platea aperta e indeterminata, si entra nella nozione di “pubblico”.
L’operatore che voglia introdurre un servizio innovativo dovrebbe quindi mappare ciascun flusso finanziario rispetto all’art. 1: chi consegna i fondi, a che titolo, con quale obbligo di restituzione, con quale remunerazione. Se anche uno solo dei flussi configura raccolta del risparmio fra il pubblico, l’operatore non vigilato dovrà o ottenere autorizzazione come banca, o appoggiarsi a un soggetto autorizzato (banca, IMEL, IP, intermediario art. 106), o ridisegnare il prodotto per restare fuori dal perimetro.
Norme e fonti
- Art. 1 D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario) — Definizioni.
- Art. 10 T.U.B. — Attività bancaria.
- Art. 11 T.U.B. — Raccolta del risparmio.
- Art. 14 T.U.B. — Autorizzazione all’attività bancaria.
- Art. 106 T.U.B. — Albo unico degli intermediari finanziari.
- Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e Regolamento UE 575/2013 (CRR).
- Provvedimento Banca d’Italia 8 novembre 2016, “Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche”.
- Circolare Banca d’Italia n. 288/2015 sugli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.
- Regolamento UE 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding.
Domande frequenti
Una società non bancaria può emettere strumenti rimborsabili al pubblico?
Sì, ma solo nei limiti dell’art. 11 TUB e del Provvedimento Banca d’Italia 8 novembre 2016: tipicamente tramite obbligazioni o cambiali finanziarie disciplinate dal codice civile, nel rispetto dei tetti quantitativi rispetto al patrimonio netto e degli obblighi di prospetto.
I fondi gestiti da un istituto di pagamento sono raccolta del risparmio?
No. L’art. 1 colloca gli istituti di pagamento e gli IMEL fuori dalla nozione di banca: i fondi della clientela non sono “depositi” ma somme destinate all’esecuzione di operazioni di pagamento o all’emissione di moneta elettronica, tenute separate dal patrimonio dell’istituto.
Il finanziamento dei soci a una s.r.l. richiede licenza bancaria?
No, se rispetta i requisiti dell’art. 11 TUB e del Provvedimento 8 novembre 2016: previsione statutaria, anzianità del socio, assenza di sollecitazione al pubblico. In questi casi non si configura raccolta del risparmio fra il pubblico vietata.
Una piattaforma online di prestiti tra privati è una banca?
Non necessariamente. Se opera come puro canale di matching, con i fondi gestiti da un prestatore di servizi di pagamento autorizzato e nei limiti del Regolamento UE 2020/1503, resta fuori dal perimetro dell’art. 1 TUB. Se invece raccoglie fondi in proprio con obbligo di rimborso e li impiega in credito, ricade nell’attività bancaria riservata.