Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Il CCII (D.Lgs. 14/2019) si applica al debitore in stato di crisi o insolvenza: consumatore, professionista, imprenditore commerciale, artigiano o agricolo.
- Rientrano persone fisiche, persone giuridiche, enti collettivi, gruppi di imprese e societa pubbliche; restano esclusi Stato ed enti pubblici.
- Sopravvivono le leggi speciali sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e sulla liquidazione coatta amministrativa.
- Il codice ha sostituito integralmente la legge fallimentare (R.D. 267/1942), in attuazione della Direttiva UE 2019/1023.
- Il perimetro applicativo non coincide piu con la sola “fallibilita”: include anche soggetti non fallibili attraverso il sovraindebitamento.
Prima degli esempi: perche l’art. 1 CCII e decisivo
L’articolo 1 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza fissa la porta d’ingresso dell’intero sistema. Non si limita a un’enunciazione di principio: definisce a chi si applicano le procedure di regolazione della crisi, quali soggetti restano governati da discipline speciali e in che rapporto si pone il nuovo codice con la previgente legge fallimentare. Da questa norma dipende, in concreto, se un debitore in difficolta debba accedere alla liquidazione giudiziale, al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione o, viceversa, alle procedure da sovraindebitamento.
Il perimetro disegnato dal CCII e molto piu ampio di quello del fallimento. La vecchia legge fallimentare si rivolgeva quasi esclusivamente all’imprenditore commerciale non piccolo. Il nuovo codice, in coerenza con la Direttiva UE 2019/1023 (cosiddetta Insolvency), abbraccia il consumatore, il professionista intellettuale, l’imprenditore agricolo e l’artigiano, oltre all’imprenditore commerciale, con strumenti differenziati ma riconducibili a un quadro unitario.
L’ambito soggettivo: chi rientra nel codice
Il comma 1 dell’art. 1 individua quattro categorie di debitori a cui si applica la disciplina della crisi e dell’insolvenza:
- Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attivita imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale (definizione in art. 2 CCII). E il destinatario tipico delle procedure di sovraindebitamento.
- Professionista: chi svolge attivita intellettuale non riconducibile a impresa commerciale (medici, ingegneri, geometri, consulenti). Accede agli strumenti di composizione del sovraindebitamento e, ove ricorrano i presupposti, al concordato minore.
- Imprenditore commerciale, artigiano o agricolo: include anche soggetti che non operano a fini di lucro. E il destinatario delle procedure di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) e, in caso di insolvenza, della liquidazione giudiziale.
- Enti collettivi e gruppi di imprese: associazioni, fondazioni, societa di persone e di capitali, comprese le societa pubbliche, nonche i gruppi (artt. 284 ss. CCII).
Restano esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici non economici. Per le grandi imprese in stato di insolvenza si applicano in via prevalente le leggi speciali sull’amministrazione straordinaria (D.Lgs. 270/1999 e D.L. 347/2003); le procedure ordinarie del CCII operano in via residuale ove tali leggi non dispongano in modo esclusivo.
Le definizioni di crisi e insolvenza
L’art. 1 va letto in coordinamento con l’art. 2 CCII, che definisce in modo distinto i due presupposti oggettivi:
- Crisi: condizione di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza, manifestandosi attraverso l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi.
- Insolvenza: stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori dimostrativi che il debitore non e piu in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
La distinzione e rilevante: la crisi attiva strumenti di allerta e composizione negoziata, l’insolvenza apre la strada alla liquidazione giudiziale. Una corretta qualificazione, supportata da indicatori finanziari prospettici, e essenziale per scegliere lo strumento adeguato.
Casi pratici
Caso 1: SRL commerciale con squilibrio finanziario prospettico
La Alpha Logistica SRL, gestita dal socio unico Tizio, opera nel trasporto merci con 22 dipendenti e ricavi annui di 4,8 milioni di euro. Nel marzo 2026 i flussi di cassa prospettici a 12 mesi evidenziano un disavanzo di 380.000 euro, dovuto al rinnovo del parco veicoli e al rincaro del carburante. La societa e regolarmente in bonis sui debiti scaduti, ma il budget mostra che, entro l’autunno, non riuscira a far fronte a rate di leasing e contributi previdenziali.
Inquadramento: la SRL e imprenditore commerciale e rientra pienamente nel perimetro dell’art. 1 CCII. La situazione corrisponde alla definizione di crisi dell’art. 2: squilibrio prospettico che rende probabile l’insolvenza, ma non ancora insolvenza conclamata. Tizio puo accedere alla composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII) o predisporre un piano di ristrutturazione. La liquidazione giudiziale non sarebbe ancora attivabile perche manca lo stato di insolvenza.
Caso 2: Imprenditore agricolo individuale
Caio coltiva 45 ettari di vigneti e gestisce una cantina con vendita diretta. Negli ultimi tre esercizi ha accumulato debiti per 620.000 euro verso fornitori e banche, dopo due annate compromesse da eventi climatici. L’attivita resta vitale, ma la liquidita non e sufficiente a coprire le scadenze.
Inquadramento: Caio e imprenditore agricolo a tutti gli effetti. L’art. 1 CCII lo include espressamente nel perimetro applicativo, superando la storica esclusione della legge fallimentare. Tuttavia non e assoggettabile a liquidazione giudiziale, perche l’art. 121 CCII la riserva all’imprenditore commerciale. Caio puo accedere alla composizione negoziata e, in alternativa, agli strumenti da sovraindebitamento (concordato minore o liquidazione controllata, artt. 65 ss. CCII).
Caso 3: Consumatore sovraindebitato
Sempronia, dipendente di un’azienda metalmeccanica, ha contratto tra il 2020 e il 2024 quattro prestiti personali e due carte revolving per un totale di 78.000 euro. Dopo la separazione e la riduzione dell’orario di lavoro, la rata complessiva supera il 62% del reddito netto. Non ha mai esercitato attivita d’impresa o professionale.
Inquadramento: Sempronia rientra nella categoria del consumatore dell’art. 1 CCII. Non puo accedere alle procedure di regolazione della crisi d’impresa, ma agli strumenti di composizione del sovraindebitamento. In particolare, puo presentare istanza di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) o, se non in grado di proporre un piano, di liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), con possibile esdebitazione.
Caso 4: Professionista intellettuale
Mevio, architetto iscritto all’albo dal 2008, ha contratto debiti professionali e fiscali per 240.000 euro a seguito della chiusura di tre commesse pubbliche con pagamenti contestati. L’attivita prosegue, ma i flussi di cassa non consentono di rientrare delle esposizioni con Agenzia delle Entrate-Riscossione e Cassa di previdenza.
Inquadramento: Mevio e professionista intellettuale, non imprenditore commerciale. L’art. 1 CCII lo include nel perimetro applicativo, ma non puo essere assoggettato a liquidazione giudiziale. Gli strumenti adeguati sono il concordato minore (artt. 74-83 CCII), che consente la prosecuzione dell’attivita, oppure la liquidazione controllata. La scelta dipende dalla sostenibilita del piano e dalla volonta di continuare l’attivita.
Caso 5: Societa pubblica strumentale
Calpurnia e amministratrice unica di Beta Servizi SpA, societa interamente partecipata da un comune di 35.000 abitanti, che gestisce parcheggi e servizi cimiteriali. La societa accumula perdite per quattro esercizi consecutivi, con un deficit patrimoniale di 1,4 milioni di euro e debiti tributari scaduti per 480.000 euro.
Inquadramento: Beta Servizi SpA e societa pubblica con forma di societa di capitali. L’art. 1 CCII la include espressamente, escludendo solo lo Stato e gli enti pubblici in senso stretto. La societa puo accedere agli strumenti di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione) e, in caso di insolvenza, alla liquidazione giudiziale, fatti salvi i vincoli del Testo unico in materia di societa a partecipazione pubblica e i poteri di vigilanza dell’ente socio.
Rapporti con la vecchia legge fallimentare
Il CCII ha abrogato e sostituito integralmente la legge fallimentare del 1942. La transizione e stata graduale: dopo rinvii successivi, il codice e entrato in vigore il 15 luglio 2022, con il D.Lgs. 83/2022 che ha recepito la Direttiva UE 2019/1023. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore proseguono secondo le regole previgenti, mentre le nuove istanze sono integralmente regolate dal CCII.
La discontinuita non e solo terminologica (il fallimento diventa “liquidazione giudiziale”): cambia l’impianto culturale, orientato a strumenti negoziali, alla continuita aziendale e alla emersione anticipata della crisi attraverso gli obblighi organizzativi dell’art. 3 CCII, che impongono all’imprenditore l’adozione di assetti adeguati a rilevare tempestivamente lo squilibrio.
Quando chiedere una verifica
Quando un debitore si trova in difficolta, la prima domanda non e “quale procedura scegliere” ma “in quale categoria dell’art. 1 CCII rientro”. La risposta determina l’intero ventaglio degli strumenti accessibili. Una valutazione strutturata, fondata sull’analisi dei flussi prospettici (CNDCEC, principi di revisione della crisi) e sulla qualificazione soggettiva, e il punto di partenza per orientarsi tra liquidazione giudiziale, concordato preventivo, composizione negoziata, concordato minore e ristrutturazione del consumatore.
Norme e fonti collegate
- Art. 1 CCII – Ambito di applicazione
- Art. 2 CCII – Definizioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento
- Art. 3 CCII – Adeguatezza degli assetti e doveri del debitore
- Art. 12 CCII – Composizione negoziata della crisi
- Art. 1 legge fallimentare – Vecchia disciplina (abrogata)
- Art. 2082 c.c. – Imprenditore
- Art. 2135 c.c. – Imprenditore agricolo
- Direttiva UE 2019/1023 (Insolvency)
- D.Lgs. 83/2022 – Attuazione della Direttiva Insolvency
- Documenti CNDCEC e ODCEC su indicatori della crisi
Domande frequenti (FAQ)
L’imprenditore agricolo puo essere assoggettato a liquidazione giudiziale?
No. L’art. 1 CCII lo include nel perimetro applicativo, ma l’art. 121 riserva la liquidazione giudiziale al solo imprenditore commerciale. L’agricolo accede alla composizione negoziata e agli strumenti da sovraindebitamento.
Un consumatore puo presentare istanza di concordato preventivo?
No. Il concordato preventivo e riservato all’imprenditore commerciale. Il consumatore accede alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) o alla liquidazione controllata.
Le societa pubbliche rientrano nel CCII?
Si, se costituite in forma di societa di capitali. L’esclusione riguarda solo Stato ed enti pubblici in senso stretto. Restano salvi i vincoli del Testo unico sulle societa a partecipazione pubblica.
Cosa cambia rispetto alla vecchia legge fallimentare?
Il perimetro soggettivo e molto piu ampio (consumatore, professionista, agricolo), il fallimento diventa liquidazione giudiziale, e l’impianto e orientato a strumenti negoziali e all’emersione anticipata della crisi attraverso gli assetti adeguati dell’art. 3 CCII.
Quando si parla di crisi e quando di insolvenza?
La crisi e uno squilibrio prospettico che rende probabile l’insolvenza entro 12 mesi; l’insolvenza e l’incapacita manifesta di soddisfare regolarmente le obbligazioni. La distinzione, contenuta nell’art. 2 CCII, determina lo strumento attivabile.