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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Prima degli esempi: perche’ lo straniero risponde in Italia di fatti commessi all’estero

L’art. 10 del codice penale attua una forma temperata del principio di universalita’ della legge penale italiana. Lo Stato rivendica il proprio potere punitivo anche su chi non e’ cittadino e ha commesso il fatto fuori dal territorio nazionale, ma entro condizioni stringenti: gravita’ del delitto, presenza dell’imputato in Italia, intervento del Ministro della giustizia, eventuale istanza della persona offesa. La logica e’ evitare che gli ordinamenti stranieri diventino zone franche per reati che colpiscono interessi italiani o europei, senza trasformare l’Italia in un foro penale universale. La norma e’ significativa in tre scenari oggi frequenti: criminalita’ economica transnazionale, cybercrime con vittime italiane, reati a danno dell’Unione europea. In tutti questi casi l’art. 10 c.p. va letto insieme alla cooperazione giudiziaria penale: decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo e Convenzione di Budapest sulla criminalita’ informatica.

Le due fasce di punibilita’ previste dall’art. 10 c.p.

Il primo comma riguarda i delitti a danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano: la soglia minima e’ fissata alla reclusione non inferiore nel minimo a un anno (oppure all’ergastolo). La procedibilita’ richiede la presenza dello straniero in Italia e la richiesta del Ministro della giustizia oppure l’istanza o la querela della persona offesa.

Il secondo comma disciplina i delitti a danno di uno Stato estero, dell’Unione europea o di un altro straniero: la soglia sale all’ergastolo, alla pena di morte o alla reclusione non inferiore nel minimo a tre anni. E’ sempre necessaria la richiesta del Ministro della giustizia, senza possibilita’ di supplire con la querela. L’Italia interviene a tutela di interessi non nazionali solo per i fatti piu’ gravi e sotto controllo politico-istituzionale.

Presenza in Italia, mandato d’arresto europeo e divieto di bis in idem

La presenza nel territorio dello Stato e’ presupposto processuale: senza di essa il procedimento non puo’ essere avviato. E’ una condizione di procedibilita’ analoga a quella dell’art. 9 c.p. per il cittadino italiano. Cio’ non impedisce l’attivazione degli strumenti di cooperazione: il mandato d’arresto europeo, ai sensi della legge n. 69/2005, e l’estradizione passiva possono condurre lo straniero in Italia e attivare la giurisdizione.

Sul rapporto con la giustizia straniera operano l’art. 11 c.p. sul rinnovamento del giudizio, l’art. 138 c.p. sul computo della pena espiata all’estero e il divieto di bis in idem dell’art. 649 c.p.p. e dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE. Le sentenze definitive di uno Stato membro UE precludono di regola un nuovo procedimento in Italia; i rapporti con Stati terzi seguono le convenzioni applicabili.

Caso 1: cittadino tedesco, truffa online con vittime italiane

Scenario. Hans, cittadino tedesco residente a Berlino, gestisce dall’estero una piattaforma di trading fraudolento che induce vittime italiane a versare somme rilevanti su conti esteri. Hans si reca in Italia per una fiera commerciale e viene segnalato dalle persone offese.

Come si legge in pratica. Vittime cittadini italiani: opera il primo comma dell’art. 10 c.p. La truffa aggravata supera la soglia di un anno nel minimo. La procura deve verificare la richiesta del Ministro della giustizia oppure l’istanza o querela delle persone offese: in mancanza, il procedimento non puo’ essere avviato. La condotta a distanza con effetti in Italia puo’ rilevare anche ai sensi dell’art. 6 c.p., prioritario quando l’evento si verifica nel territorio dello Stato.

Documenti. Certificato di cittadinanza tedesca, attestazione di ingresso in Italia, denunce delle persone offese, screenshot della piattaforma, bonifici, eventuale richiesta del Ministro.

Caso 2: cittadino albanese, rapina aggravata a turisti italiani in Albania

Scenario. Bujar, cittadino albanese, partecipa in Albania a una rapina aggravata ai danni di turisti italiani. Le autorita’ albanesi avviano un procedimento ma non chiedono estradizione. Bujar entra in Italia con visto turistico; la persona offesa presenta querela.

Come si legge in pratica. Vittime cittadini italiani: opera il primo comma dell’art. 10 c.p. La rapina aggravata supera ampiamente la soglia di un anno nel minimo. La presenza di Bujar in Italia integra il presupposto processuale. La querela e’ alternativa alla richiesta del Ministro. Va verificata la posizione albanese: una formale richiesta di estradizione puo’ far cedere la giurisdizione italiana, salvo i limiti convenzionali. Se il fatto fosse stato in uno Stato UE, lo strumento sarebbe il mandato d’arresto europeo ex legge n. 69/2005.

Documenti. Passaporto e ingresso, denunce, querela, atti del procedimento albanese, traduzioni asseverate, atti di cooperazione.

Caso 3: cittadino svizzero, frode ai danni del bilancio dell’Unione europea

Scenario. Marcel, cittadino svizzero, conclude in Svizzera contratti fittizi che generano indebite erogazioni di fondi europei attraverso societa’ veicolo registrate in Stati membri diversi dall’Italia. Si reca in Italia per ragioni di lavoro. La Procura europea (EPPO), competente sui reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, segnala il fatto alla procura italiana.

Come si legge in pratica. La vittima e’ l’Unione europea: opera il secondo comma dell’art. 10 c.p. La frode comunitaria e i reati contro gli interessi finanziari dell’UE, disciplinati anche dal d.lgs. 75/2020 di attuazione della direttiva PIF, presentano soglie edittali che possono raggiungere e superare i tre anni nel minimo nelle ipotesi aggravate. La procedibilita’ richiede in ogni caso la richiesta del Ministro della giustizia: non e’ surrogabile dalla querela. La presenza di Marcel in Italia integra il presupposto processuale. Va coordinato il rapporto con l’EPPO, che puo’ esercitare direttamente l’azione penale nei Paesi partecipanti.

Documenti. Contratti, documentazione bancaria, atti societari delle veicolo, segnalazione EPPO, atti di cooperazione internazionale, eventuale richiesta del Ministro della giustizia, documentazione di ingresso in Italia.

Caso 4: cittadino russo, cybercrime con server in Stato terzo e vittime italiane

Scenario. Ivan, cittadino russo, gestisce dall’estero una campagna di ransomware che colpisce imprese italiane, criptando dati e chiedendo riscatti in criptovaluta. I server sono in uno Stato terzo. Ivan viene fermato durante un transito aeroportuale in Italia. Le imprese danneggiate presentano querele.

Come si legge in pratica. Vittime persone giuridiche italiane: opera il primo comma dell’art. 10 c.p. I reati di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici (art. 635-quater c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.) superano la soglia di un anno nel minimo, soprattutto nelle ipotesi aggravate. La condotta a distanza con effetti in Italia puo’ rilevare anche ex art. 6 c.p.; laddove non si applichi, resta operativo l’art. 10. La Convenzione di Budapest facilita l’acquisizione delle prove digitali oltreconfine.

Documenti. Verbale di fermo, querele delle imprese, perizie informatiche, log, atti di cooperazione internazionale, eventuale richiesta del Ministro, documentazione su wallet di criptovalute.

Caso 5: cittadino francese, lesioni a danno di un cittadino spagnolo in Marocco

Scenario. Pierre, cittadino francese, cagiona in Marocco lesioni personali gravi a un cittadino spagnolo a margine di un evento sportivo. Le autorita’ marocchine non avviano procedimento ne’ chiedono estradizione; quelle spagnole non procedono per limiti di giurisdizione. Pierre si trasferisce in Italia per studio; la persona offesa sollecita la giustizia italiana.

Come si legge in pratica. Vittima straniera, autore straniero, fatto in territorio estero: opera il secondo comma dell’art. 10 c.p. Le lesioni personali gravi (art. 583 c.p.) hanno una cornice edittale che, nelle ipotesi non gravissime, puo’ non raggiungere il minimo di tre anni: in tal caso la soglia di gravita’ non e’ integrata e l’art. 10 non si applica. Solo se ricorrono ipotesi qualificate che superano i tre anni nel minimo si apre lo spazio per la procedibilita’ in Italia, subordinata alla richiesta del Ministro della giustizia. La parte offesa puo’ solo sollecitare, non sostituirsi con la querela.

Documenti. Documenti d’identita’ di Pierre, certificato di residenza in Italia, referti medici tradotti, atti marocchini che attestino assenza di procedimento ed estradizione, istanza al Ministero della giustizia.

Quando chiedere una verifica

L’art. 10 c.p. interseca diritto penale interno, cooperazione giudiziaria internazionale, mandato d’arresto europeo e tutela degli interessi finanziari UE. Soglie di pena, condizione di presenza in Italia, ruolo del Ministro della giustizia e vincoli del bis in idem richiedono una valutazione caso per caso. Per un esame personalizzato e’ possibile trovare un esperto su fiscoinvestimenti.it.

Norme e fonti collegate

Domande frequenti

Lo straniero puo’ essere processato in Italia se non vi mette piede?
No. L’art. 10 c.p. richiede la presenza nel territorio dello Stato per l’esercizio dell’azione penale. In sua assenza l’Italia puo’ attivare strumenti di cooperazione giudiziaria, dal mandato d’arresto europeo per i Paesi UE all’estradizione per gli Stati terzi.

La querela della persona offesa basta sempre?
No. La querela o l’istanza della persona offesa e’ alternativa alla richiesta del Ministro solo nei casi del primo comma, cioe’ quando la vittima e’ lo Stato italiano o un cittadino italiano. Per le ipotesi del secondo comma serve necessariamente la richiesta del Ministro della giustizia.

Una sentenza straniera definitiva impedisce un nuovo procedimento in Italia?
Di regola si’, in forza dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 649 c.p.p. Per i rapporti con Stati terzi rilevano le convenzioni bilaterali e multilaterali applicabili e l’art. 11 c.p. in materia di rinnovamento del giudizio.

L’art. 10 c.p. si applica al cybercrime con vittime italiane?
Si’, quando l’autore straniero opera dall’estero, le vittime sono italiane e lo straniero si trova in Italia. Spesso prevale l’art. 6 c.p., quando l’evento si verifica nel territorio dello Stato. La Convenzione di Budapest disciplina la cooperazione probatoria.

Cosa succede se l’estradizione e’ concessa o accettata?
Esclude di regola il procedimento in Italia, perche’ la giurisdizione viene esercitata altrove. Restano salvi i casi gia’ avviati in Italia e i vincoli del divieto di bis in idem.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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