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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 405 c.c. Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità

In vigore

sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità (1) Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione: 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno; 2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; 6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

In sintesi

  • Il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso con decreto motivato immediatamente esecutivo.
  • L'incarico puo essere a tempo determinato o indeterminato; l'amministratore non puo essere designato per piu di 10 anni, salvo che sia coniuge, convivente o parente prossimo.
  • Il decreto deve indicare: generalita, durata, oggetto dell'incarico, atti compiuti dall'amministratore in rappresentanza o assistenza, periodicita dei rendiconti, compenso.
  • Sono previsti provvedimenti urgenti anche d'ufficio e nomina di un amministratore provvisorio.
  • Il decreto e annotato a margine dell'atto di nascita e iscritto nel registro delle amministrazioni di sostegno.

Il decreto di nomina e la sua centralita

L'art. 405 c.c. disciplina il provvedimento conclusivo del procedimento: il decreto motivato con cui il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno. Il decreto e immediatamente esecutivo, in coerenza con la finalita protettiva dell'istituto. Il termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso e ordinatorio ma riflette l'esigenza di rapidita: l'attesa prolungata espone il beneficiario a rischi patrimoniali e personali.

Contenuto necessario del decreto

Il decreto deve indicare con precisione: (1) le generalita di beneficiario e amministratore; (2) la durata dell'incarico, che puo essere anche a tempo indeterminato; (3) l'oggetto e gli atti che l'amministratore puo compiere in nome e per conto del beneficiario (rappresentanza) o assistendolo (assistenza necessaria); (4) gli atti che il beneficiario puo compiere solo con l'assistenza dell'amministratore; (5) i limiti di spesa per le attivita di assistenza ordinaria; (6) la periodicita dei rendiconti (in genere annuale); (7) il compenso, ove previsto. La modulazione del decreto e l'aspetto centrale: il giudice puo costruire una protezione su misura, evitando estensioni eccessive.

Provvedimenti urgenti e amministratore provvisorio

Qualora la situazione lo richieda, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio provvedimenti urgenti per la cura della persona e la conservazione del patrimonio. Puo nominare un amministratore di sostegno provvisorio, indicandone gli atti autorizzati, in attesa della definizione del procedimento. Questa flessibilita e cruciale nei casi di soggetti totalmente privi di tutela (anziani soli, persone in pronto soccorso) che richiedono interventi immediati.

Minori, interdetti e inabilitati

Per il minore non emancipato, il decreto puo essere emesso solo nell'ultimo anno della minore eta e diventa esecutivo al raggiungimento della maggiore eta, garantendo continuita di tutela. Per interdetti o inabilitati, l'esecutivita decorre dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o inabilitazione (art. 429 c.c.).

Durata e pubblicita

L'incarico puo essere a tempo determinato o indeterminato. La giurisprudenza tende a privilegiare durate proporzionate, con possibilita di revisione periodica. Il decreto e annotato a margine dell'atto di nascita del beneficiario e iscritto nell'apposito registro presso la cancelleria del giudice tutelare, garantendo opponibilita ai terzi.

Caso pratico

Caio, affetto da grave depressione cronica, ha accumulato debiti per acquisti compulsivi online. Il giudice tutelare, su ricorso del fratello, nomina amministratore Sempronio con decreto che limita il potere ai soli atti patrimoniali sopra i 500 euro e all'assistenza nella gestione dei contratti, lasciando intatta la capacita di Caio per la vita quotidiana, lavorativa e relazionale. Durata: 3 anni, rinnovabile.

Domande frequenti

Entro quanto tempo il giudice deve nominare l'amministratore?

L'art. 405 c.c. fissa il termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine e ordinatorio ma indica l'esigenza di rapidita propria di un procedimento di protezione.

Cosa deve contenere il decreto di nomina?

Generalita di beneficiario e amministratore, durata dell'incarico, oggetto e atti che l'amministratore puo compiere, atti che il beneficiario puo compiere solo con assistenza, limiti di spesa per la gestione ordinaria, periodicita dei rendiconti, eventuale compenso.

Cosa sono i provvedimenti urgenti del giudice tutelare?

Sono misure adottate anche d'ufficio per la cura della persona o la conservazione del patrimonio quando la situazione richiede un intervento immediato, prima della definizione del procedimento; puo essere nominato un amministratore provvisorio.

Si puo chiedere amministrazione di sostegno per un minore?

Si, ma solo nell'ultimo anno della minore eta. Il decreto diventa esecutivo al compimento dei 18 anni, garantendo continuita rispetto alla responsabilita genitoriale o alla tutela.

Dove viene registrato il decreto di nomina?

Viene annotato a margine dell'atto di nascita del beneficiario presso il Comune e iscritto nell'apposito registro delle amministrazioni di sostegno tenuto presso la cancelleria del giudice tutelare, garantendo opponibilita ai terzi.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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