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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 403 c.c. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

In vigore

dei minori Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere (1), la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l’allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell’intervento a tutela del minore. (2) Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti. (2) Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all’autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria. (2) All’udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all’ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l’ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell’interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l’ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria. (2) Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d’appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo. (2) Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore. (2) Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell’accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare. (2)

In sintesi

  • La pubblica autorita, tramite gli organi di protezione dell'infanzia, colloca in luogo sicuro il minore moralmente o materialmente abbandonato o esposto a grave pregiudizio nell'ambiente familiare.
  • Riformato dal D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia): oggi prevede un articolato procedimento di convalida giurisdizionale a tempi stringenti.
  • Avviso orale al PM minorile immediato; trasmissione formale entro 24 ore; richiesta convalida del PM entro 72 ore; decreto del tribunale entro ulteriori 48 ore.
  • Reclamo alla corte d'appello entro 10 giorni ex art. 739 c.p.c.; decisione entro 60 giorni.
  • Se i termini non sono rispettati, il provvedimento perde efficacia e il tribunale per i minorenni adotta misure temporanee urgenti.

Il nuovo art. 403 c.c. dopo la Riforma Cartabia

L'art. 403 c.c. e stato profondamente riscritto dal D.Lgs. 149/2022 (attuativo della L. 206/2021) per superare le criticita di costituzionalita e di compatibilita con la CEDU del previgente sistema, che consentiva all'autorita amministrativa di disporre il collocamento del minore senza un'effettiva e immediata supervisione giurisdizionale. La nuova disciplina mantiene il potere di intervento d'urgenza dell'autorita amministrativa, ma lo circonda di garanzie procedurali tipiche dei provvedimenti restrittivi di liberta: termini perentori, controllo giurisdizionale rapido e in piu fasi, possibilita di reclamo.

Presupposti dell'intervento

Tre sono i presupposti alternativi dell'intervento. Il materiale o morale abbandono del minore, ipotesi tradizionale che ricomprende l'incuria fisica, alimentare, sanitaria, educativa. L'esposizione, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per l'incolumita psico-fisica: maltrattamenti, violenza assistita, abusi, ambiente promiscuo, dipendenze genitoriali. L'emergenza di provvedere, che qualifica l'intervento come misura d'urgenza non procrastinabile e ne giustifica il ricorso alla via amministrativa anziche giurisdizionale ordinaria.

Soggetti competenti

La pubblica autorita indicata dalla norma e tipicamente il sindaco (o l'assessore delegato), che agisce tramite gli organi di protezione dell'infanzia: servizi sociali comunali, ASL, forze dell'ordine. L'intervento e di natura provvedimentale-amministrativa, ma non discrezionale: ricorrendo i presupposti, l'autorita ha il dovere di intervenire. Il provvedimento dispone il collocamento in luogo sicuro, che puo essere una comunita di tipo familiare, una casa famiglia, una famiglia affidataria di pronta accoglienza.

La sequenza dei controlli giurisdizionali

Il cuore della riforma e la scansione procedurale. Avviso orale immediato al PM minorile, da effettuarsi non appena adottato il provvedimento. Entro 24 ore dal collocamento, trasmissione al PM del provvedimento corredato della documentazione e di una sintetica relazione motivazionale. Entro le successive 72 ore, il PM, se non dispone la revoca, chiede al tribunale per i minorenni la convalida; puo assumere informazioni e disporre accertamenti. Entro le successive 48 ore, il tribunale, con decreto del presidente o del giudice delegato, provvede sulla richiesta di convalida, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore, fissa l'udienza entro 15 giorni.

L'udienza e la pronuncia collegiale

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti, puo assumere informazioni e procede all'ascolto del minore direttamente o con l'ausilio di un esperto. La centralita dell'ascolto e una conquista importante: il minore non e oggetto del procedimento ma soggetto di diritti. Entro 15 giorni dall'udienza, il tribunale in composizione collegiale pronuncia decreto che conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, puo adottare provvedimenti nell'interesse del minore e dare disposizioni se sono state proposte istanze ex artt. 330 ss. c.c. (decadenza, limitazioni della responsabilita genitoriale).

Reclamo e perdita di efficacia

Entro 10 giorni perentori dalla comunicazione del decreto, PM, genitori e curatore speciale possono reclamare alla corte d'appello ai sensi dell'art. 739 c.p.c. La corte provvede entro 60 giorni dal deposito. Se i termini di trasmissione, richiesta di convalida e decreto del tribunale non sono rispettati, il provvedimento amministrativo perde efficacia: in tal caso e il tribunale per i minorenni a dover adottare i provvedimenti temporanei e urgenti, evitando un vuoto di tutela.

Coordinamento con l'affidamento familiare

L'ultimo comma stabilisce un principio di residualita: il collocamento in comunita di tipo familiare e ipotesi residuale, applicabile solo dopo aver accertato l'esclusione di soluzioni alternative. Si applicano in tal caso le norme sull'affidamento familiare (L. 184/1983), che privilegiano l'inserimento del minore in famiglie di accoglienza piuttosto che in strutture comunitarie. Il legislatore conferma cosi la preferenza per il modello familiare rispetto a quello istituzionale.

Garanzie costituzionali e profili CEDU

La riforma ha colmato le critiche mosse al previgente art. 403, che la Corte EDU aveva indirettamente toccato (caso Strand Lobben e a. c. Norvegia, 2019) e che la Corte costituzionale aveva esaminato sul piano dei controlli successivi. Il nuovo art. 403 c.c. assicura il diritto di difesa dei genitori (ricorso e decreto notificati a loro a cura del PM), il diritto di partecipazione del minore (audizione obbligatoria), il controllo giurisdizionale immediato (entro 96 ore dall'avviso), il doppio grado di giurisdizione (tribunale e corte d'appello). Costituisce il modello procedimentale di riferimento per l'intervento d'urgenza nel diritto minorile.

Casi pratici

I servizi sociali, in collaborazione con i carabinieri, intervengono in casa di Tizio, undicenne, dopo segnalazione della scuola: il padre risulta in stato di grave ubriachezza e la madre e assente da settimane senza notizie. Il minore presenta segni di trascuratezza alimentare. Il sindaco, su proposta del servizio sociale, emette il provvedimento ex art. 403 c.c. e colloca Tizio in una comunita familiare. Entro 24 ore, il provvedimento e trasmesso al PM minorile con relazione dettagliata. Il PM, valutati gli elementi, entro 72 ore chiede la convalida al tribunale per i minorenni. Il tribunale, entro 48 ore, con decreto presidenziale convalida il provvedimento, nomina un curatore speciale per Tizio e fissa l'udienza entro 15 giorni. All'udienza il giudice relatore ascolta Tizio (assistito dall'esperto), i genitori e i servizi. Il tribunale collegiale conferma il collocamento, dispone un percorso di sostegno alla genitorialita e contemporaneamente apre procedimento ex art. 330 c.c. per valutare la decadenza dalla responsabilita genitoriale del padre. I genitori reclamano alla corte d'appello entro 10 giorni: la corte conferma il collocamento entro 60 giorni.

Domande frequenti

Chi puo collocare in luogo sicuro un minore in pericolo ai sensi dell'art. 403 c.c.?

La pubblica autorita (tipicamente il sindaco) tramite gli organi di protezione dell'infanzia (servizi sociali, ASL, forze dell'ordine). L'intervento e provvedimentale-amministrativo ma obbligatorio quando sussistono i presupposti di abbandono materiale/morale o di grave pregiudizio nell'ambiente familiare.

Quali sono i tempi del controllo giurisdizionale dopo la Riforma Cartabia?

Avviso orale immediato al PM minorile; trasmissione del provvedimento al PM entro 24 ore; richiesta di convalida del PM al tribunale entro 72 ore; decreto del tribunale entro ulteriori 48 ore; udienza entro 15 giorni; decreto finale del tribunale entro ulteriori 15 giorni. Reclamo alla corte d'appello entro 10 giorni dalla comunicazione, decisione entro 60 giorni.

Cosa succede se i termini procedimentali non sono rispettati?

Il provvedimento amministrativo perde efficacia. In tal caso e il tribunale per i minorenni a dover adottare i provvedimenti temporanei e urgenti necessari nell'interesse del minore, garantendo che non si crei un vuoto di tutela.

Il minore viene ascoltato nel procedimento?

Si. All'udienza il giudice relatore procede all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. L'ascolto del minore e elemento centrale del procedimento, in coerenza con l'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia.

Il collocamento in comunita e la soluzione preferita?

No. L'ultimo comma stabilisce che il collocamento in comunita di tipo familiare e ipotesi residuale, applicabile solo dopo aver accertato l'esclusione di soluzioni alternative. Si applicano in tal caso le norme sull'affidamento familiare ex L. 184/1983, che privilegiano l'inserimento in famiglie di accoglienza.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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