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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 368 c.c. Omissione della dichiarazione

In vigore

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto. Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.

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In sintesi

  • Il tutore che, conoscendo il proprio credito o le proprie ragioni verso il minore, espressamente interpellato non li dichiari, decade da ogni suo diritto.
  • La decadenza è la sanzione civile più grave: estingue definitivamente il credito non dichiarato.
  • Il tutore che, sapendo di essere debitore, non dichiari fedelmente il proprio debito può essere rimosso dalla tutela.
  • Il diverso regime tra credito e debito riflette il differente disvalore: il tutore reticente sul credito tace a proprio vantaggio; sul debito mantiene il vantaggio della passività occulta.
  • Le sanzioni operano cumulativamente o disgiuntamente, secondo la condotta concreta del tutore.

Le due sanzioni dell'omissione dichiarativa

L'art. 368 c.c. è la norma sanzionatoria che presidia l'obbligo dichiarativo dell'art. 367 c.c. Distingue tra due ipotesi di omissione, ciascuna con conseguenze diverse e proporzionate al disvalore della condotta. La distinzione non è solo tecnica ma rivela una logica profonda: chi tace per arricchirsi (omessa dichiarazione del credito) viene colpito nel patrimonio (decadenza); chi tace per occultare una passività (omessa dichiarazione del debito) viene colpito nella funzione (rimozione), perché evidenzia inidoneità morale all'ufficio.

Omessa dichiarazione del credito: decadenza

Quando il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni verso il minore, espressamente interpellato non li dichiari, la legge sanziona la sua condotta con la decadenza da ogni suo diritto. La decadenza opera ipso iure: il credito si estingue, il tutore non può più farlo valere, neppure in compensazione, neppure in via di eccezione. La gravità della sanzione si comprende considerando che il tutore, agendo nella posizione di amministratore del patrimonio altrui, ha un dovere fiduciario rafforzato.

Presupposti soggettivi e oggettivi della decadenza

Tre sono i presupposti: conoscenza del credito da parte del tutore al momento dell'interpellazione (elemento soggettivo); interpellazione espressa da parte del cancelliere, notaio o giudice tutelare (elemento oggettivo procedurale); omissione della dichiarazione (condotta omissiva). Se il tutore ignorava (in buona fede) il proprio credito, non vi è decadenza; se non è stato espressamente interpellato, non vi è decadenza. La giurisprudenza richiede la prova rigorosa della conoscenza al momento dell'interpellazione.

Omessa dichiarazione del debito: rimozione

Diverso il regime se il tutore, sapendo di essere debitore, non dichiara fedelmente il proprio debito: in tal caso «può essere rimosso dalla tutela». La sanzione è la rimozione dall'ufficio ex art. 384 c.c., misura discrezionale rimessa al giudice tutelare. Il debito non si estingue (non si crea un vantaggio patrimoniale al minore), ma il tutore reticente perde la funzione, perché tradisce la fiducia istituzionale. La sanzione è facoltativa («può») perché va valutata in rapporto alla gravità e alle circostanze.

Differenze e cumulabilità

Le due sanzioni operano indipendentemente: il tutore che taccia sia un credito sia un debito può subire entrambe (decadenza dal credito e rimozione dall'ufficio). Inoltre, è dato spazio a profili penali (falsa attestazione resa sotto giuramento ex art. 363 c.c.) e di responsabilità civile risarcitoria (art. 382 c.c.) per i danni causati al minore. L'intero quadro sanzionatorio mira a garantire la massima trasparenza fiduciaria.

Caso pratico

Tizio, tutore di Caio, all'atto della formazione dell'inventario è interpellato dal notaio. Tace il fatto di vantare un credito di € 10.000 verso il padre defunto di Caio (ora gravante sull'eredità). Tre anni dopo Tizio tenta di compensare detto credito con somme di Caio passategli dal nuovo tutore. Caio (divenuto maggiorenne) eccepisce la decadenza ex art. 368 c.c.: il credito di Tizio è estinto. In altro scenario, Tizio nasconde all'inventario di essere debitore di € 15.000 verso Caio per un prestito ricevuto dal di lui padre; emersa la circostanza, il protutore Sempronio segnala al giudice tutelare, che può rimuovere Tizio dall'ufficio. In entrambi i casi residua la responsabilità risarcitoria per i danni arrecati al minore.

Domande frequenti

Quale sanzione subisce il tutore che non dichiara un credito verso il minore?

Subisce la decadenza da ogni suo diritto: il credito si estingue, e il tutore non può più farlo valere, neppure in compensazione o in via di eccezione, ai sensi dell'art. 368, primo comma, c.c.

La decadenza opera automaticamente?

Sì, la decadenza opera ipso iure al ricorrere dei presupposti: conoscenza del credito da parte del tutore, interpellazione espressa del cancelliere, notaio o giudice tutelare, e omissione della dichiarazione.

Cosa succede se il tutore non dichiara un proprio debito verso il minore?

Il tutore può essere rimosso dalla tutela (art. 384 c.c.). Si tratta di una sanzione facoltativa: la rimozione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice tutelare, che la pondera in rapporto alla gravità della condotta.

Perché il regime è diverso per crediti e debiti?

Perché diversi sono i disvalori: tacere un credito significa cercare un arricchimento ingiusto a danno del minore (sanzione patrimoniale: decadenza); tacere un debito significa occultare una passività confidando nell'oblio (sanzione funzionale: rimozione dall'ufficio fiduciario).

Le sanzioni dell'art. 368 c.c. possono cumularsi con altre conseguenze?

Sì, possono cumularsi con la responsabilità civile risarcitoria (art. 382 c.c.) per i danni arrecati al minore e con la responsabilità penale per falsa attestazione resa sotto giuramento nel verbale di deposito dell'inventario (art. 363 c.c.).

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