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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 354 c.c. Tutela affidata a enti di assistenza

In vigore

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o allo ospizio in cui questi è ricoverato. L’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei propri membri a esercitare la funzione di tutela. È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l’entità dei beni o altre circostanze lo richiedano.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La tutela dei minori privi di parenti capaci nel luogo di domicilio può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza o all'ospizio dove il minore è ricoverato.
  • L'ente delega uno dei propri membri a esercitare materialmente la funzione di tutela.
  • Il giudice tutelare può comunque nominare un tutore individuale quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedano.
  • La norma realizza una tutela di chiusura a beneficio dei minori senza riferimenti familiari.
  • Oggi la disciplina si integra con le case famiglia, comunità di accoglienza e servizi sociali ex L. 184/1983.

Funzione di chiusura della norma

L'art. 354 c.c. detta una disciplina di chiusura del sistema tutelare: quando i criteri ordinari di nomina del tutore (art. 348 c.c.) non possono operare per mancanza di parenti capaci, il giudice tutelare ha la facoltà di deferire la tutela a un ente di assistenza o all'ospizio dove il minore è ricoverato. La norma realizza il principio fondamentale per cui nessun minore può restare senza tutore: la tutela è ufficio obbligatorio e indispensabile, e l'ordinamento prevede meccanismi sussidiari per garantirla anche nelle situazioni di assenza familiare.

Presupposti applicativi

L'articolo richiede due condizioni cumulative: (i) il minore non ha parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio nel luogo del suo domicilio; (ii) si tratta di un'opzione facoltativa del giudice tutelare. La nozione di «parenti conosciuti» richiede attività di ricerca: i servizi sociali e gli organi di polizia giudiziaria possono essere incaricati di rintracciare familiari. «Capaci» significa non solo legalmente abili (assenza di cause di incapacità ex art. 350 c.c.), ma anche materialmente in grado di esercitare l'ufficio (disponibilità di tempo, prossimità geografica, condizioni economiche). Solo in mancanza di soggetti idonei si attiva il meccanismo dell'art. 354 c.c.

Soggetti destinatari della tutela: enti e ospizi

La norma indica due possibili destinatari: l'ente di assistenza nel comune di domicilio del minore (storicamente: ECA, IPAB, oggi enti del Terzo settore o servizi sociali municipali) e l'ospizio dove il minore è eventualmente ricoverato (oggi: case famiglia, comunità di accoglienza, strutture residenziali per minori). La scelta tra le due alternative dipende dalla situazione concreta del minore: se è già accolto in struttura, la tutela può essere affidata alla struttura stessa per assicurare continuità; se invece il minore vive presso una famiglia affidataria o autonomamente, può prevalere l'ente assistenziale territoriale.

Delega della funzione e responsabilità dell'ente

La norma stabilisce che l'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare la funzione di tutela. Si crea così un duplice livello: l'ente è formalmente titolare dell'ufficio, ma l'esercizio materiale è demandato a una persona fisica appartenente alla sua organizzazione. Tale soggetto esercita la tutela in nome e per conto dell'ente, con responsabilità che ricadono sull'ente medesimo. La delega è atto interno dell'amministrazione, soggetto a verifica del giudice tutelare in caso di inadeguatezza del delegato.

Riserva di valutazione del giudice tutelare

Il terzo periodo dell'articolo introduce un'importante clausola di salvaguardia: il giudice tutelare conserva la facoltà di nominare un tutore individuale al minore «quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedano». La norma valorizza il caso concreto: se il minore è titolare di un patrimonio consistente (immobili, partecipazioni societarie, eredità) o se sussistono circostanze particolari (procedimenti giudiziari, conflitti familiari, esigenze educative speciali), il giudice può ritenere preferibile la nomina di un tutore persona fisica, magari un professionista (avvocato, notaio, dottore commercialista). La valutazione resta discrezionale e si fonda sull'interesse del minore.

Coordinamento con la legge sull'adozione e l'affidamento

La disciplina dell'art. 354 c.c. va oggi letta sistematicamente con la L. 184/1983 (Diritto del minore a una famiglia), che ha profondamente innovato il regime di protezione dei minori privi di assistenza familiare. Il sistema moderno privilegia l'affidamento familiare e l'adozione rispetto alla collocazione in istituto. Il giudice tutelare, quando i presupposti dell'art. 354 c.c. ricorrono, deve coordinare la propria azione con il tribunale per i minorenni, valutando se non sussistano condizioni per percorsi alternativi più tutelanti (affido, adozione, kinship care con parenti lontani).

Profili pratici e responsabilità

L'ente o l'ospizio che assume la tutela è soggetto agli obblighi ordinari del tutore: inventario dei beni (art. 362 c.c.), rendiconto annuale (art. 380 c.c.), rendiconto finale (art. 385 c.c.), autorizzazioni del giudice tutelare per atti di straordinaria amministrazione (art. 374 c.c.). La rappresentanza legale del minore è esercitata dal soggetto delegato, ma gli atti sono imputabili all'ente. In caso di mala gestio dell'ente, il giudice tutelare può procedere alla rimozione ex art. 384 c.c. e alla nomina di un nuovo soggetto.

Caso pratico

Caio è un minore straniero non accompagnato giunto in Italia, privo di parenti conosciuti e collocato in una casa famiglia nel comune di domicilio Sempronia. Il giudice tutelare, non avendo identificato parenti capaci, valuta l'opzione di deferire la tutela alla casa famiglia ex art. 354 c.c. Tuttavia, accertato che Caio è titolare di un piccolo patrimonio ereditato dal padre defunto in Italia (un immobile e disponibilità bancarie), il giudice ritiene che la natura e l'entità dei beni richiedano una gestione professionale e nomina come tutore Tizio, avvocato di fiducia del tribunale, affiancando la casa famiglia nelle funzioni educative.

Domande frequenti

Cosa succede se un minore non ha parenti capaci di fare il tutore?

Il giudice tutelare può deferire la tutela a un ente di assistenza nel comune di domicilio del minore o all'ospizio (oggi casa famiglia o comunità) dove il minore è ricoverato, ai sensi dell'art. 354 c.c. L'ente delega un proprio membro a esercitare materialmente la funzione.

Chi esercita concretamente la tutela quando è affidata a un ente?

L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri (operatore sociale, educatore, dirigente) a esercitare la funzione di tutore. L'ente resta titolare dell'ufficio, mentre il delegato compie gli atti materiali. La responsabilità grava sull'ente.

Il giudice tutelare può sempre nominare un tutore individuale invece dell'ente?

Sì, l'art. 354 c.c. conserva al giudice tutelare la facoltà di nominare un tutore persona fisica quando la natura o l'entità dei beni del minore, o altre circostanze, lo richiedano. È una valutazione discrezionale orientata all'interesse del minore.

L'art. 354 c.c. si applica ai minori stranieri non accompagnati?

Sì, la disciplina è applicabile anche ai MSNA quando non si rintraccino parenti capaci in Italia. Si coordina con la disciplina speciale di cui alla L. 47/2017 sui minori stranieri non accompagnati e con i provvedimenti dei tribunali per i minorenni.

L'ente tutore deve rendere conto al giudice tutelare?

Sì, l'ente è soggetto agli obblighi ordinari del tutore: inventario dei beni (art. 362 c.c.), rendiconto annuale (art. 380 c.c.), rendiconto finale e autorizzazioni del giudice tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione (art. 374 c.c.). In caso di mala gestio è rimovibile ex art. 384 c.c.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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