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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 24 disciplina i provvedimenti sanzionatori del MEF sui revisori legali di soggetti diversi dagli enti di interesse pubblico (non-EIP).
  • Sono previste sanzioni graduate: avvertimento, dichiarazione di inadeguatezza della relazione, sanzioni pecuniarie, sospensione e cancellazione dal Registro.
  • La sanzione amministrativa pecuniaria può andare da 1.000 a 150.000 euro in base alla gravità della violazione.
  • Per le violazioni più gravi è prevista la cancellazione dal Registro, con re-iscrizione possibile solo dopo sei anni.
  • Il MEF pubblica sul proprio sito istituzionale le sanzioni comminate per almeno cinque anni (name & shame).
  • Sanzioni specifiche per mancata adozione del sistema di whistleblowing: da 10.000 a 500.000 euro.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 24 Rev. Leg. – Provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione della sostenibilità, può applicare le seguenti sanzioni: a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo; b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione o la relazione di attestazione non soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis; c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione; d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro; e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all’incarico di revisione legale; f) la sospensione dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità; g) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità; h) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità per un periodo non superiore a tre anni; i) la cancellazione dal Registro del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all’incarico di revisione legale.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi: a) mancato assolvimento dell’obbligo formativo; b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 7, nonchè dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2.

4. Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

5. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni sanzione amministrativa comminata per violazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l’identità della persona fisica o giuridica a cui è stata comminata la sanzione.

6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono altresì pubblicate le informazioni concernenti lo stato e l’esito dell’impugnazione medesima.

7. Il Ministero dell’economia e delle finanze può pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti situazioni: a) se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione; b) se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine penale in corso; c) se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.

8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo minimo di cinque anni dopo l’esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti. Il Ministero dell’economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.

9. Il Ministero dell’economia e delle finanze quando accerta la mancata o l’inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione, può, tenendo conto della loro gravità: a) applicare alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquecentomila euro; b) ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.

L’art. 24 del D.Lgs. 39/2010 è il fondamento dei poteri sanzionatori amministrativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti dei revisori legali iscritti nel Registro che non operano come revisori di enti di interesse pubblico (EIP). Per i revisori non-EIP — la maggior parte degli iscritti — il MEF è autorità competente unica per gli accertamenti, le sanzioni e la tenuta del Registro: l’architettura riproduce la separazione di competenza con la Consob fissata dall’art. 22 e seguenti del decreto.

Tipologie di sanzioni

Il comma 1 prevede una scala graduata di provvedimenti:

(a) avvertimento: impone di porre termine al comportamento e di non ripeterlo; (b) dichiarazione di inadeguatezza della relazione di revisione o di attestazione; (c) divieto temporaneo di accettare nuovi incarichi; (d) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro; (e) sospensione dal Registro fino a tre anni; (f) cancellazione dal Registro nei casi più gravi. La scelta del tipo di sanzione è ancorata ai criteri di proporzionalità di cui all’art. 31, comma 6 del decreto.

Violazioni puntuali (comma 2)

Il comma 2 dettaglia le condotte sanzionabili tipiche: mancato assolvimento dell’obbligo formativo annuale (20 crediti, di cui 10 in materie caratterizzanti), inosservanza degli obblighi di comunicazione dei dati al MEF (art. 7), mancata comunicazione dei corrispettivi e degli incarichi assunti. La sanzione minima nei casi del comma 2 è particolarmente contenuta e mira più a ripristinare la regolarità informativa che a punire condotte fraudolente.

Cancellazione dal Registro

Il comma 3 prevede la cancellazione quando il revisore non ottemperi ai provvedimenti adottati. Il comma 4 fissa un blocco di sei anni alla nuova iscrizione: la finalità è impedire un rientro precoce nel mercato dopo violazioni gravi. Si tratta di una sanzione interdittiva di durata particolarmente lunga, simbolicamente equiparata alla decadenza professionale.

Pubblicità delle sanzioni (name & shame)

I commi 5-8 introducono il principio di trasparenza sanzionatoria: ogni sanzione amministrativa è pubblicata sul sito istituzionale della revisione legale del MEF, con indicazione del tipo, natura della violazione e identità del responsabile. La pubblicazione persiste per almeno cinque anni dopo l’esaurimento delle impugnazioni. Sono previste eccezioni per pubblicazione in forma anonima quando la diffusione dei dati personali sia sproporzionata, metta a rischio i mercati finanziari, comprometta indagini penali o arrechi danno sproporzionato alle persone.

Whistleblowing — sistema interno di segnalazione (comma 9)

Il comma 9 prevede una sanzione specifica per le società di revisione che non adottino o adottino in modo inadeguato un sistema interno di segnalazione delle violazioni (whistleblowing). La sanzione pecuniaria va da 10.000 a 500.000 euro. È una norma di derivazione comunitaria, coerente con la direttiva (UE) 2019/1937 sui whistleblower, che impone alle società di dotarsi di canali interni riservati per le segnalazioni di violazioni delle disposizioni di settore.

Profili procedimentali

Il procedimento sanzionatorio MEF segue le norme generali della L. 689/1981 e i regolamenti attuativi del decreto, garantendo contraddittorio scritto e orale, possibilità di audizione, ricorso al TAR Lazio in sede di legittimità e ricorso in opposizione ex art. 22 D.Lgs. 150/2011. La proporzionalità è valutata in base alla gravità della violazione, alla durata, alla recidiva, al beneficio economico conseguito, al pregiudizio per terzi e alla collaborazione del revisore.

Coordinamento con le sanzioni Consob (art. 26)

L’art. 24 si coordina con l’art. 26 del decreto, che attribuisce alla Consob la competenza sanzionatoria per i revisori di EIP. La doppia struttura riflette l’architettura europea della vigilanza prudenziale e ha riflessi pratici importanti per la società di revisione che svolga attività miste (EIP e non-EIP): un singolo evento può essere oggetto di vigilanza incrociata e, se del caso, di sanzioni concorrenti su piani distinti.

Profili pratici per il revisore

Per il revisore iscritto al Registro, la conoscenza dell’art. 24 è fondamentale in sede di compliance ordinaria: monitorare adempimento formativo annuale, presentare puntualmente le comunicazioni di cui all’art. 7, conservare le evidenze di formazione e dei processi di accettazione/mantenimento incarico, predisporre il sistema di whistleblowing se società di revisione. La quality assurance interna richiesta dall’ISQM 1 (Sistema di gestione della qualità) e dall’art. 12 del decreto è il presidio principale per prevenire sanzioni MEF.

Quality review ispettiva del MEF

Lo strumento principale di accertamento del MEF è la quality review (art. 20 del decreto): ispezioni periodiche presso i revisori per verificare il rispetto dei principi di revisione, della documentazione, della formazione e dei processi di accettazione. La cadenza è di sei anni per i revisori non-EIP. L’esito della quality review può attivare il procedimento sanzionatorio se vengono rilevate carenze significative.

Criteri di commisurazione e proporzionalità

I criteri di commisurazione delle sanzioni MEF, in linea con i principi UE recepiti dall’art. 31 del decreto, includono: gravità e durata della violazione, eventuale beneficio economico conseguito, capacità finanziaria del responsabile, recidiva, livello di cooperazione con l’autorità, conseguenze sulla qualità della revisione. Il MEF deve motivare puntualmente la scelta tra le diverse tipologie di sanzione e la quantificazione pecuniaria, pena annullamento in sede di ricorso.

Procedimento sanzionatorio e diritti di difesa

Il procedimento sanzionatorio MEF garantisce il contraddittorio: contestazione scritta degli addebiti, termine per controdeduzioni difensive, eventuale audizione del soggetto interessato, decisione finale motivata. Il sanzionato può chiedere l’accesso agli atti, farsi assistere da un difensore tecnico, presentare memorie e documenti. La impugnazione avviene davanti al TAR Lazio in sede di legittimità e al giudice ordinario (Tribunale) per le sanzioni pecuniarie ex art. 22 D.Lgs. 150/2011.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quali sanzioni può applicare il MEF a un revisore?

Avvertimento, dichiarazione di inadeguatezza della relazione, divieto temporaneo di nuovi incarichi, sanzione pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro, sospensione fino a tre anni e cancellazione dal Registro.

Quando interviene la cancellazione dal Registro dei revisori legali?

Quando il revisore non ottemperi ai provvedimenti adottati dal MEF; la re-iscrizione è possibile solo dopo sei anni dal provvedimento di cancellazione.

Le sanzioni del MEF sono pubblicate?

Sì, sul sito istituzionale della revisione legale per almeno cinque anni dopo l’esaurimento delle impugnazioni, con possibilità di anonimato in casi specifici.

Cosa rischia una società di revisione senza sistema di whistleblowing?

Una sanzione pecuniaria da 10.000 a 500.000 euro, in base alla gravità della violazione, ai sensi del comma 9 dell’art. 24.

Il MEF sanziona anche i revisori di società quotate?

No, per i revisori degli enti di interesse pubblico (EIP) la competenza sanzionatoria è della Consob ai sensi dell’art. 26 del decreto.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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