Art. 53 Cont. Trib. – Forma dell’appello
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Il ricorso in appello contiene l’indicazione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui è diretto, dell’appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l’esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed i motivi specifici dell’impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell’art. 18, comma 3.
2. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell’art. 22, commi 1 , 2 e 3. […]
3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.
Stesso numero, altri codici
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- Articolo 53 Codice di Procedura Civile: Giudice competente
- Articolo 53 Codice di Procedura Penale: Autonomia del pubblico ministero nell’udienza. Casi di sostituzione
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