- Le volture catastali sono soggette all'imposta catastale del 10‰ (1%) sul valore degli immobili o dei diritti reali, anche per gli strumentali soggetti a IVA ex art. 10 c. 1 n. 8-ter DPR 633/1972.
- L'imposta è dovuta in misura fissa di €200 per: volture che non importano trasferimento di immobili o diritti reali, atti IVA, fusioni/scissioni societarie, conferimenti di azienda o rami, atti di regolarizzazione società di fatto, ecc.
- Non sono soggette alle volture le formalità eseguite nell'interesse dello Stato né i trasferimenti ex art. 3 D.Lgs. 346/1990 (salvo riproporzionamento comma 3 art. 3 TUS).
- Dal 2027 confluirà nell'art. 79 D.Lgs. 1.8.2025 n. 123.
- Voltura = aggiornamento delle intestazioni catastali e collegamento immobile-soggetto al Catasto.
Art. 10 Ipot. Cat. – Oggetto e misura dell’imposta
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo aggiornato
1. Le volture catastali sono soggette all’imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell’art. 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorchè assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L’ imposta è dovuta nella misura fissa di euro 200,00 per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all’ imposta sul valore aggiunto, di fusioni e di scissionidi società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’ impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall’apertura della successione, nonché per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all’ articolo 1, comma 1, quarto, quintoe nono periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’ imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26-41986, n. 131.
3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative a trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31-10-1990, n. 346 , salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 10 Codice Civile: Abuso dell'immagine altrui
- Articolo 10 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 10 Codice del Consumo: Attuazione
- Articolo 10 Codice della Strada: Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
- Articolo 10 Codice di Procedura Civile: Determinazione del valore
- Articolo 10 Codice di Procedura Penale: Competenza per reati commessi all’estero
L'art. 10 è il cuore dell'imposta catastale. Definisce sia il presupposto (la voltura catastale, cioè l'aggiornamento dell'intestazione dell'immobile al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati) sia la misura del tributo: 10 per mille (1%) in via ordinaria sui trasferimenti immobiliari proporzionali, €200 fissi nei numerosi casi di esenzione/sostituzione del proporzionale. È il pendant dell'imposta ipotecaria sul piano del catasto, e segue una logica simile (formalità → imposta → tariffa).
Cos'è la voltura catastale
La voltura è l'aggiornamento al Catasto della nuova intestazione di un immobile dopo un trasferimento o una costituzione di diritto reale. Va richiesta entro 30 giorni dalla registrazione dell'atto (art. 3 c. 4 DPR 650/1972 e successive modifiche), ma per gli atti notarili la voltura è automatica tramite l'allineamento del Modello Unico Informatico (MUI): il notaio trasmette la richiesta di registrazione, voltura e trascrizione in un unico flusso telematico, e l'Agenzia delle Entrate – Catasto aggiorna automaticamente le intestazioni. Per le successioni, la voltura automatica è stata introdotta con il D.L. 73/2022 (semplificazioni fiscali) e poi consolidata con il modello SuccessioniWeb: la voltura è generata d'ufficio una volta accettata la dichiarazione di successione.
L'aliquota proporzionale dell'1%
Il comma 1 fissa l'aliquota ordinaria al 10 per mille (cioè l'1%) sul valore degli immobili o dei diritti reali trasferiti. Si applica nelle compravendite con IVA imponibile o esente opzionata (cessioni di strumentali da soggetti IVA: 3% ipotecaria + 1% catastale = 4% di ipo/cat totali), nei conferimenti immobiliari in società, nelle divisioni con conguagli, e in tutte le situazioni in cui il registro è in misura fissa (anche per le donazioni quando non c'è esenzione TUS). La norma specifica espressamente che l'imposta è dovuta anche per gli immobili strumentali soggetti a IVA, contraddicendo l'apparente neutralità IVA: si tratta di una sovrapposizione tributaria voluta (l'IVA paga il «consumo», le ipo/cat pagano la pubblicità + la voltura).
L'imposta fissa di €200
Il comma 2 elenca i casi di imposta fissa €200 (aggiornata dalla L. 147/2013, prima erano €168): atti che non importano trasferimento di immobili o diritti reali (volture per variazione di intestazione meramente formale); atti IVA per le abitazioni (cessione di abitativi nuovi dal costruttore entro 5 anni: ipotecaria €200 + catastale €200 + registro €200); fusioni e scissioni societarie (operazioni straordinarie con riorganizzazione patrimoniale); conferimenti di aziende o rami aziendali (incluso il conferimento d'azienda a SRL/SPA con immobili in pancia); atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria d'azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione; atti di cui all'art. 1 c. 1, periodi 4-5-6-9 della tariffa parte prima allegata al TU registro (cessioni di fabbricati strumentali con prezzo-valore non applicabile, e altri casi specifici).
Compravendite abitative «pure»
Per le compravendite di abitazioni tra privati (no IVA), la disciplina dal 1° gennaio 2014 (riforma art. 10 D.Lgs. 23/2011) prevede ipo/cat in misura fissa di €50 ciascuna (NON €200). Attenzione: questo regime «50+50» fuori IVA è disciplinato non dall'art. 10 del D.Lgs. 347/1990 ma dall'art. 10 c. 3 D.Lgs. 23/2011 (federalismo fiscale municipale). Per le cessioni di abitativi nuovi dal costruttore con IVA (art. 10 c. 1 n. 8-bis DPR 633/1972), invece, il regime €200+€200 ex art. 10 c. 2 D.Lgs. 347/1990 resta in piedi.
Esclusioni: Stato ed art. 3 TUS
Il comma 3 ripropone la stessa logica del'art. 1 c. 2 (ipotecaria): esenzione per le volture nell'interesse dello Stato e per i trasferimenti dell'art. 3 TUS (Stato, regioni, enti locali, ONLUS, ETS, fondazioni), con il consueto riproporzionamento per i casi del comma 3 art. 3 TUS (fondazioni in attesa di riconoscimento).
Coordinamento successioni
Nelle successioni con immobili, le ipo/catastali sono di norma proporzionali: 2% di ipotecaria + 1% di catastale sul valore catastale (rendita rivalutata × coefficienti TUS). Si versano in autoliquidazione contestualmente alla dichiarazione di successione telematica. Eccezione: se l'erede chiede i benefici prima casa (con dichiarazione nel modello SuccessioniWeb) e ricorrono i requisiti, le ipo/cat sono fisse a €200 ciascuna (art. 69 L. 342/2000). È un beneficio frequente nelle eredità con casa abitativa.
Quadro operativo: tabella sintetica
1) Privato compra abitazione da privato: registro 2% prima casa o 9%, ipo €50 + cat €50 fisse. 2) Privato compra abitativo nuovo da costruttore (IVA 4%/10%/22%): registro €200, ipo €200 + cat €200 fisse. 3) Soggetto IVA acquista strumentale da costruttore (IVA 22%): registro €200, ipo 3% + cat 1% proporzionali. 4) Successione con casa: ipo 2% + cat 1% proporzionale sul valore catastale, salvo prima casa erede (€200+€200). 5) Donazione: ipo 2% + cat 1% proporzionale, salvo prima casa donatario (€200+€200) o esenzione art. 3 TUS.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
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Domande frequenti
Quanto costa la voltura catastale di una successione?
Voltura proporzionale: imposta catastale 1% sul valore catastale dell'immobile (rendita × coefficiente TUS), versata in autoliquidazione con la dichiarazione di successione telematica. Se l'erede ha i requisiti prima casa, la catastale è fissa €200.
Volture catastali ereditarie quanto costano in totale?
Su un immobile di valore catastale €100.000: ipotecaria 2% (€2.000) + catastale 1% (€1.000) = €3.000 di ipo/cat. Con benefici prima casa erede: €200 + €200 = €400 totali. Il tutto si versa con F24/Successioni telematico al momento della dichiarazione.
Quando si applica la catastale fissa €200?
Per gli atti senza trasferimento immobiliare, gli atti IVA su abitazioni nuove dal costruttore, le fusioni/scissioni societarie, i conferimenti d'azienda, gli atti di regolarizzazione di società di fatto da comunione ereditaria entro 12 mesi, e per le successioni con benefici prima casa erede.
Comprando casa nuova da costruttore IVA, quanto pago di catastale?
€200 fissi (€200 di ipotecaria + €200 di catastale + €200 di registro = €600 totali di imposte indirette diverse dall'IVA). L'IVA è 4% prima casa, 10% altre, 22% case di lusso A/1-A/8-A/9.
Devo fare la voltura catastale dopo l'atto notarile?
No: con il MUI (Modello Unico Informatico) la voltura è automatica e contestuale alla trasmissione telematica del notaio. Per le successioni, dal D.L. 73/2022 e con SuccessioniWeb la voltura è anch'essa automatica. Le richieste manuali residuano per atti non notarili.