- L'art. 69 TUPI è la disposizione transitoria che ha governato il passaggio dal regime pubblicistico del d.lgs. 29/1993 a quello contrattualizzato del d.lgs. 165/2001.
- Gli accordi sindacali recepiti in DPR ex L. 93/1983 e le norme generali e speciali del pubblico impiego restano applicabili in via residuale fino ai CCNL 1998-2001.
- Per i dipendenti in regime di diritto pubblico ex art. 2, comma 2, resta ferma la disciplina previgente del trattamento di fine rapporto in attesa di nuova regolamentazione.
- Le qualifiche ad esaurimento dei dirigenti ex DPR 748/1972 e art. 15 L. 88/1989 sono conservate ad personam con funzioni vicarie e di direzione di uffici non riservati al dirigente.
- Il riparto di giurisdizione individua il giudice ordinario del lavoro per le controversie successive al 30 giugno 1998 e quello amministrativo (giurisdizione esclusiva) per le antecedenti, a pena di decadenza al 15 settembre 2000.
Art. 69 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 69
In vigore dal 9/5/2001
Norme transitorie ( Art. 25, comma 4 del d.lgs. n. 29 del 1993 ; art. 50, comma 14 del d.lgs. n. 29 del 1993 , come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall' art. 2 del d.lgs. n. 396 del 1997 ; art. 72, commi 1 e 4 del d.lgs. n. 29 del 1993 , come sostituiti dall' art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1993 ; art. 73, comma 2 del d.lgs. n. 29 del 1993 , come sostituito dall' art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1993 ; art. 28, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998 ; art. 45, commi 5 , 9 , 17 e 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 , come modificati dall' art. 22, comma 6 del d.lgs. n. 387 del 1998 ; art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 387 del 1998 )
1. Salvo che per le materie di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , gli accordi sindacali recepiti in decreti deI Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma
2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.
2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972. n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all' articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il relativo contratto collettivo. ((3))
4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
5. Le disposizioni di cui all' articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724 , continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto, non si applica l' articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno
1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre
2000. 8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all' articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 .
9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.
10. Sino all'applicazione dell'articolo 46, comma
12. l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
1994. n. 144, come modificato dall' articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .
11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui all' articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
Stesso numero, altri codici
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L'articolo 69 del Testo Unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) costituisce la chiave di volta del regime transitorio che ha accompagnato la cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, avviata dal d.lgs. 29/1993 e portata a compimento dal d.lgs. 80/1998. Si tratta di una disposizione complessa, che pone in connessione fonti pubblicistiche previgenti, contrattazione collettiva di nuovo conio e blocchi di personale in regime speciale, e che ancor oggi conserva rilevanza interpretativa per la ricostruzione di istituti consolidati nei rapporti di lavoro pubblico.
Inquadramento normativo e ratio del regime transitorio
La norma, in vigore dal 9 maggio 2001, raccoglie e rifonde una serie di disposizioni transitorie del d.lgs. 29/1993 e dei successivi correttivi (d.lgs. 470/1993, d.lgs. 546/1993, d.lgs. 80/1998, d.lgs. 387/1998, d.lgs. 396/1997). La ratio è duplice: da un lato evitare un vuoto regolativo nel passaggio dal vecchio rapporto di pubblico impiego al nuovo rapporto contrattualizzato, dall'altro fissare un termine certo (la sottoscrizione dei CCNL del quadriennio 1998-2001) oltre il quale le fonti pubblicistiche cessano di produrre effetti.
In particolare il comma 1 conferma che gli accordi sindacali recepiti in DPR ex L. 93/1983 e le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti al 13 gennaio 1994 costituiscono, per le materie del rapporto di lavoro, la disciplina di riferimento fino all'entrata in vigore dei nuovi CCNL. Si tratta del classico meccanismo di ultrattività della fonte autoritativa, funzionale alla continuità retributiva e organizzativa.
Ambito applicativo e personale escluso
Il regime transitorio non si applica alle materie riservate alla legge ex art. 2, comma 1, lett. c) della L. 421/1992 (responsabilità, incompatibilità, cessazione del rapporto). Per i dipendenti in regime di diritto pubblico di cui all'art. 2, comma 2 (magistrati, prefettizi, diplomatici, militari, Forze di polizia, vigili del fuoco), il comma 2 mantiene ferma la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto, in attesa di una organica regolamentazione contrattuale o di legge.
Il comma 3 affronta poi la posizione delle qualifiche ad esaurimento di cui agli artt. 60 e 61 del DPR 748/1972 (ex carriera direttiva) e dell'art. 15 L. 88/1989 (INPS): pur essendo i ruoli soppressi dal 21 febbraio 1993, il personale conserva ad personam la qualifica e svolge funzioni vicarie del dirigente o di direzione di uffici non riservati al dirigente, oltre a compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza delegati. Il trattamento economico è rimesso al CCNL di comparto.
Dotazioni organiche, controllo del costo del lavoro e riparto di giurisdizione
Il comma 5 mantiene in vigore l'art. 22, commi 17 e 18, della L. 724/1994 per le amministrazioni che non hanno ancora determinato le dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro: si tratta di un vincolo di natura finanziaria che impone la razionalizzazione delle piante organiche prima dell'avvio di nuove procedure assunzionali. Il successivo art. 56, comma 1 (mansioni superiori) si applica solo a far data dai CCNL 1998-2001.
Centrale è il comma 7, che fissa il riparto di giurisdizione: al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie ex art. 63 relative al periodo successivo al 30 giugno 1998; al giudice amministrativo in via esclusiva quelle anteriori, purché proposte a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000. Questa data costituisce ancora oggi un riferimento essenziale nella ricostruzione di posizioni datate (riconoscimenti di anzianità, qualifiche, retribuzioni pregresse).
Indicazioni operative per amministrazioni e dipendenti
L'art. 69 resta dunque norma di collegamento storico tra il vecchio e il nuovo regime: la sua portata applicativa si è progressivamente ridotta, ma continua a rilevare per i contenziosi residui e per le ricostruzioni di carriera relative al periodo ante 1998.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 251/2017
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Economia def.finanze.it — testo coordinato D.Lgs. 165/2001
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su def.finanze.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Quali norme del vecchio pubblico impiego restano applicabili dopo il TUPI?
Ai sensi del comma 1, gli accordi sindacali recepiti in DPR ex L. 93/1983 e le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti al 13 gennaio 1994 continuano a disciplinare gli istituti del rapporto di lavoro fino all'entrata in vigore dei CCNL del quadriennio 1998-2001, da cui cessano di produrre effetti per i soggetti e le materie contemplate.
Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti in regime di diritto pubblico è cambiato con il TUPI?
No. Il comma 2 dell'art. 69 conferma che, in attesa di una nuova regolamentazione contrattuale, per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2 (magistrati, militari, prefettizi, diplomatici, Forze di polizia) resta ferma la disciplina vigente in materia di TFR; la pipeline di privatizzazione non li riguarda.
Cosa sono le qualifiche ad esaurimento richiamate dal comma 3?
Sono qualifiche di personale di cui agli artt. 60 e 61 del DPR 748/1972 e all'art. 15 L. 88/1989, i cui ruoli sono stati soppressi dal 21 febbraio 1993. Il personale conserva la qualifica ad personam e può essere adibito a funzioni vicarie del dirigente, alla direzione di uffici non riservati al dirigente e a compiti delegati di studio, ispezione e vigilanza, con trattamento economico definito dal CCNL.
Quale giudice è competente per le controversie sul rapporto di lavoro pubblico ante e post 30 giugno 1998?
Il comma 7 attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie ex art. 63 TUPI per il periodo successivo al 30 giugno 1998. Per il periodo anteriore resta competente il giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva, purché la domanda sia stata proposta a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000.
L'articolo 69 ha ancora rilievo pratico nel 2026 per un ufficio del personale?
Sì, soprattutto per ricostruzioni di carriera, riconoscimenti di anzianità e controversie residue su fatti antecedenti i CCNL 1998-2001. Inoltre il comma 5 mantiene vincoli sulle dotazioni organiche per le amministrazioni che non hanno ancora rilevato i carichi di lavoro ex L. 724/1994, da considerare nella pianificazione dei fabbisogni ex art. 6 TUPI.