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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 40-bis TUPI disciplina il controllo di compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi integrativi rispetto ai vincoli di bilancio e alle norme inderogabili.
  • Il controllo spetta al collegio dei revisori dei conti, al collegio sindacale, agli uffici centrali di bilancio o agli organi analoghi previsti dai rispettivi ordinamenti.
  • Per le amministrazioni statali e gli enti di ricerca con oltre 200 unità, i contratti integrativi sono trasmessi entro 30 giorni a Funzione Pubblica e MEF-RGS per il riscontro congiunto di compatibilità.
  • Le PA devono inviare entro il 31 maggio di ogni anno specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al MEF, certificate dai controllori interni.
  • Il testo del contratto integrativo, con relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, va trasmesso all'ARAN entro 5 giorni dalla sottoscrizione e al CNEL.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 40 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo

In vigore dal 9/5/2001

1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma

3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performanceindividuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 )) .

5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.

7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

L'articolo 40-bis del TUPI rappresenta il presidio sostanziale del controllo finanziario sulla contrattazione integrativa decentrata nelle pubbliche amministrazioni. La norma, introdotta per arginare gli abusi della contrattazione di secondo livello — fenomeno che negli anni '90 e 2000 aveva determinato la formazione di fondi accessori non assistiti da adeguata copertura — è stata progressivamente affinata fino a costituire un sistema integrato di verifica e trasparenza retributiva.

Inquadramento normativo e ratio

L'articolo si colloca all'incrocio tra autonomia contrattuale collettiva (art. 40 TUPI) e vincoli di finanza pubblica derivanti dalle norme di contabilità (L. 196/2009) e dai trattati europei. Il legislatore ha voluto evitare che la contrattazione integrativa, pur essendo strumento legittimo di adattamento del CCNL alle specificità locali, divenisse veicolo di incremento incontrollato della spesa per il personale.

La ratio della norma è duplice: a) garantire la compatibilità economica dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio; b) assicurare la conformità giuridica rispetto alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Il controllo di compatibilità (comma 1)

Il controllo è affidato a una pluralità di organi tecnici, secondo il tipo di amministrazione:

  • collegio dei revisori dei conti (es. enti locali);
  • collegio sindacale (es. enti pubblici economici, società partecipate);
  • uffici centrali di bilancio (amministrazioni statali);
  • analoghi organi di controllo previsti dai rispettivi ordinamenti.

L'oggetto del controllo include sia i costi diretti (importi pattuiti) sia i costi indotti (riflessi previdenziali, IRAP, eventuali oneri pluriennali). Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio dell'amministrazione, si applica la procedura di cui all'art. 40 comma 3-quinquies, sesto periodo: l'amministrazione deve recuperare le somme indebitamente erogate, anche mediante riduzione dei fondi di anno in anno.

La doppia certificazione e il riscontro centrale (comma 2)

Per le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca con organico superiore a 200 unità, è previsto un meccanismo di doppio controllo. Il contratto integrativo sottoscritto deve essere corredato da:

  • relazione tecnico-finanziaria, che quantifica analiticamente i costi e la copertura;
  • relazione illustrativa, che motiva le scelte negoziali rispetto agli istituti contrattuali nazionali.

Entrambe le relazioni devono essere certificate dai controllori interni. Entro 30 giorni dalla ricezione, il Dipartimento della funzione pubblica e il MEF-RGS accertano congiuntamente la compatibilità economico-finanziaria. Decorso il termine senza rilievi (sospendibile in caso di richiesta istruttoria), la delegazione di parte pubblica può stipulare il contratto. In caso di esito negativo, le parti riprendono le trattative.

Trasmissione annuale e informativa (comma 3)

Tutte le PA ex art. 1 comma 2 TUPI devono inviare entro il 31 maggio di ogni anno al MEF specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, secondo il modello predisposto d'intesa con Corte dei conti e Funzione Pubblica. L'oggetto della rilevazione comprende:

  • rispetto dei vincoli finanziari sui fondi per la contrattazione integrativa;
  • evoluzione di consistenza dei fondi e spesa derivante dai contratti integrativi applicati;
  • concreta applicazione di criteri di premialità, riconoscimento del merito e valorizzazione della performance;
  • rispetto di parametri di selettività, in particolare per le progressioni economiche orizzontali.

Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti, che le utilizza ai fini del referto annuale sul costo del lavoro pubblico ex art. 60 TUPI.

Trasmissione ad ARAN e CNEL (comma 5)

Ai sensi del comma 5, ogni amministrazione trasmette all'ARAN, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, il testo del contratto integrativo con relazione tecnico-finanziaria, relazione illustrativa e indicazione delle modalità di copertura. Lo stesso testo è trasmesso al CNEL. La tempestività è funzionale al monitoraggio nazionale e al supporto delle delegazioni di parte pubblica nelle successive tornate.

Profili di responsabilità
  • Responsabilità dirigenziale ex art. 21 TUPI per il dirigente del personale che sottoscrive contratti non assistiti da capienza.
  • Responsabilità amministrativo-contabile davanti alla Corte dei conti per le somme indebitamente erogate.
  • Nullità delle clausole contrattuali stipulate in violazione delle norme inderogabili, con obbligo di restituzione delle somme percepite da parte dei dipendenti (Cass. SS.UU. ha riconosciuto la natura imperativa di tali disposizioni).
  • Sanzioni a carico dei revisori in caso di certificazione viziata, ex art. 2407 c.c. per analogia.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Ministero Economia def.finanze.it — testo coordinato D.Lgs. 165/2001

Leggi il documento su def.finanze.it

Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Domande frequenti

Chi controlla la compatibilità finanziaria di un contratto integrativo decentrato?

Il controllo spetta al collegio dei revisori dei conti, al collegio sindacale, agli uffici centrali di bilancio o agli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti, in base alla tipologia di amministrazione. Per le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca con oltre 200 unità è previsto un ulteriore riscontro congiunto di Dipartimento della funzione pubblica e MEF-RGS entro 30 giorni.

Quali documenti devono accompagnare il contratto integrativo trasmesso al MEF?

Il contratto deve essere corredato da una relazione tecnico-finanziaria, che quantifica costi e copertura, e da una relazione illustrativa, che motiva le scelte negoziali. Entrambe vanno certificate dagli organi di controllo interno. La trasmissione comprende anche l'indicazione delle modalità di copertura con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Cosa accade se il contratto integrativo non è compatibile con i vincoli di bilancio?

Si applica l'art. 40 comma 3-quinquies sesto periodo TUPI: le clausole non compatibili sono nulle e l'amministrazione deve recuperare le somme indebitamente erogate, anche mediante riduzione dei fondi negli anni successivi. Si configurano inoltre responsabilità dirigenziale ex art. 21 TUPI e responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti.

Quando va inviata l'informativa annuale sui costi della contrattazione integrativa?

Entro il 31 maggio di ogni anno le pubbliche amministrazioni inviano al MEF specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, secondo il modello predisposto d'intesa con la Corte dei conti e la Funzione Pubblica. I dati confluiscono nel referto annuale sul costo del lavoro pubblico ex art. 60 TUPI.

Entro quanti giorni il contratto integrativo va trasmesso all'ARAN?

Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi del comma 5 dell'art. 40-bis TUPI. La trasmissione include il testo contrattuale, la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa e l'indicazione delle modalità di copertura. Lo stesso testo è trasmesso al CNEL per le finalità di monitoraggio nazionale.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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