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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 35-ter TUPI istituisce il Portale unico del reclutamento (www.InPA.gov.it), gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, come canale obbligatorio per le assunzioni nelle PA centrali e nelle autorità indipendenti.
  • La registrazione avviene mediante SPID, CIE, CNS o altri sistemi di identificazione ex art. 64 CAD; al momento dell'iscrizione il candidato compila il proprio CV con valore di dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000.
  • Il Portale veicola la pubblicazione di bandi, avvisi di mobilità e selezioni di esperti, oltre alla pubblicazione di diario prove, punteggi, esiti e graduatorie in area riservata.
  • Le caratteristiche tecniche, le modalità di funzionamento e i tempi di conservazione dei dati sono definiti con DM del Ministro per la PA, previo parere del Garante Privacy e intesa in Conferenza unificata.
  • L'utilizzo del Portale è gratuito per i candidati e funzionale alla massima partecipazione ai concorsi pubblici, in coerenza con l'art. 97 della Costituzione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 35 ter D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Portale unico del reclutamento

In vigore dal 9/5/2001

1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all' articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56 , di seguito denominato "Portale", disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.

2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. All'atto della registrazione l'interessato può chiedere l'invio, da parte del Portale, di notifiche relative alla pubblicazione di bandi o avvisi corrispondenti ai propri requisiti di registrazione. ((Il diario delle prove, il punteggio conseguito, l'eventuale convocazione alle prove e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova, con i relativi punteggi, sono pubblicati e messi a disposizione dei partecipanti in un'area ad accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalità del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo

35-ter. Gli esiti delle prove orali, con l'elenco dei candidati esaminati, sono altresì affissi al termine di ogni sessione giornaliera d'esame nei luoghi fisici in cui si è svolta la prova e rimangono pubblicati fino al termine di ciascuna giornata)) . La registrazione al Portale è gratuita e può essere effettuata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al quarto periodo tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al ((quarto periodo)) , per le amministrazioni di cui all' articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 , è adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , è verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 . Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di concorso.

2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 APRILE 2023, N. 41 . (119)

4. L'utilizzo del Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma

2. 5. I bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (114)

L'articolo 35-ter del TUPI, introdotto dall'art. 3 della L. 56/2019 e successivamente modificato dal d.l. 13/2023 (cd. decreto PNRR-ter) convertito in L. 41/2023, istituisce il Portale unico del reclutamento (InPA), strumento centrale della riforma del reclutamento pubblico in attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Portale unico come infrastruttura del reclutamento pubblico

Il Portale, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, è gestito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esso costituisce il canale obbligatorio attraverso cui le amministrazioni pubbliche centrali ex art. 1 comma 2 TUPI e le autorità amministrative indipendenti bandiscono concorsi pubblici a tempo determinato e indeterminato. La logica è quella di un punto di accesso unico, capace di assicurare:

  • massima partecipazione, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 35 TUPI;
  • trasparenza dei processi selettivi (diario, esiti, graduatorie pubblicati in area riservata);
  • efficienza attraverso digitalizzazione integrale e dematerializzazione delle procedure.

La norma rappresenta un punto di svolta rispetto al sistema previgente, frammentato in bandi pubblicati sulle Gazzette Ufficiali, sui siti delle singole amministrazioni e su elenchi cartacei.

Registrazione e identificazione del candidato

Il comma 2 disciplina la fase di accesso. La registrazione è gratuita e avviene esclusivamente tramite i sistemi di identificazione di cui all'art. 64 commi 2-quater e 2-nonies del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005): SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi). L'identificazione forte è funzionale alla certezza dell'identità del candidato e alla validità delle dichiarazioni rese in sede di concorso.

Al momento della registrazione il candidato compila il proprio curriculum vitae con tutte le generalità anagrafiche, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 d.P.R. 445/2000. Deve essere indicato un indirizzo PEC o domicilio digitale e un recapito telefonico. Il candidato può chiedere l'invio di notifiche relative ai bandi corrispondenti ai propri requisiti professionali.

Funzioni e contenuti pubblicati

Il Portale è veicolo di pubblicazione obbligatoria per:

  • bandi di concorso pubblici;
  • avvisi di mobilità ex art. 30 TUPI;
  • avvisi di selezione di professionisti ed esperti per incarichi presso le PA;
  • diario delle prove, punteggio conseguito, eventuali convocazioni e elenchi dei candidati ammessi;
  • esiti delle prove orali, affissi anche fisicamente nei luoghi della prova al termine di ogni sessione;
  • graduatorie finali.
Decreto attuativo e tutela dei dati personali

Le caratteristiche tecniche, le modalità di funzionamento, le informazioni necessarie per la registrazione, le modalità di accesso e utilizzo da parte delle amministrazioni, le procedure di pubblicazione dei bandi, le comunicazioni ai candidati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di integrità e riservatezza sono definite con DM del Ministro per la pubblica amministrazione, previo:

  • parere del Garante per la protezione dei dati personali;
  • intesa in sede di Conferenza unificata ex art. 8 d.lgs. 281/1997.

Per le amministrazioni con specifico ordinamento (es. Forze armate, magistratura) il decreto tiene conto delle relative peculiarità. Per le amministrazioni interessate dall'art. 19 L. 183/2010, è adottato un apposito decreto ad hoc.

Profili pratici e responsabilità
  • Obbligatorietà: per le PA centrali e le autorità indipendenti, la pubblicazione sul Portale è condizione di validità della procedura concorsuale. Procedimenti avviati al di fuori del Portale sono passibili di annullamento.
  • Conservazione dei dati: i tempi di retention devono essere proporzionati alle finalità (esercizio del diritto di accesso, eventuali graduatorie, contenzioso), nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5 GDPR.
  • Curriculum digitale: il CV compilato sul Portale ha valore di autocertificazione; eventuali falsità integrano le sanzioni penali di cui all'art. 76 d.P.R. 445/2000.
  • Accessibilità: il Portale deve garantire l'accessibilità per persone con disabilità ai sensi della L. 4/2004.

L'art. 35-ter è dunque norma strutturante del nuovo modello di reclutamento pubblico: ridisegna il rapporto tra cittadino-candidato e amministrazione, riconducendolo nell'alveo del Codice dell'Amministrazione Digitale e degli obblighi di trasparenza ex d.lgs. 33/2013.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA

Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.it

Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Domande frequenti

Cos'è il Portale unico del reclutamento e a chi si applica obbligatoriamente?

È la piattaforma digitale www.InPA.gov.it, gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, attraverso cui devono obbligatoriamente passare i concorsi pubblici delle amministrazioni centrali ex art. 1 comma 2 TUPI e delle autorità amministrative indipendenti. La pubblicazione sul Portale è condizione di validità della procedura selettiva.

Come ci si registra al Portale InPA?

La registrazione è gratuita e avviene esclusivamente tramite i sistemi di identificazione di cui all'art. 64 commi 2-quater e 2-nonies del CAD: SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Al momento della registrazione si compila il proprio CV con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000.

Quali informazioni vengono pubblicate sul Portale durante una procedura concorsuale?

Il diario delle prove, il punteggio conseguito, le eventuali convocazioni alle prove e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova con i relativi punteggi sono pubblicati in un'area ad accesso riservato. Gli esiti delle prove orali sono inoltre affissi nei luoghi fisici della prova al termine di ogni sessione giornaliera.

Le informazioni inserite nel CV InPA hanno valore legale?

Sì. Le generalità anagrafiche e le altre informazioni compilate nel CV del Portale hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000. Eventuali falsità integrano le sanzioni penali ex art. 76 dello stesso d.P.R., oltre all'esclusione dalla procedura concorsuale.

Chi definisce le regole tecniche del Portale unico del reclutamento?

Le caratteristiche, le modalità di funzionamento e di utilizzo, i tempi di conservazione dei dati e le misure di integrità e riservatezza sono definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e intesa in sede di Conferenza unificata ex art. 8 d.lgs. 281/1997.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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