Il Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) è la legge fondamentale dell’attività bancaria e creditizia italiana. Disciplina autorizzazione delle banche, vigilanza, intermediari finanziari, trasparenza delle operazioni, credito al consumo, mutui. In questa guida 2026 ti accompagniamo attraverso i 358 articoli del T.U.B. con focus sulle norme di trasparenza e tutela del cliente bancario.
1. Il T.U.B. nel sistema finanziario italiano
Il T.U.B. è la cornice normativa dell’attività bancaria. Definisce cos’è una banca, chi può svolgere attività riservata, le regole di vigilanza prudenziale, la trasparenza dei rapporti con la clientela. Si coordina con il Testo Unico della Finanza per gli aspetti relativi a mercato e intermediari mobiliari.
2. Autorizzazione e attività bancaria (art. 13)
L’art. 13 T.U.B. pone il principio della riserva: l’attività bancaria è riservata a soggetti autorizzati dalla Banca d’Italia. La raccolta del risparmio fra il pubblico e l’esercizio del credito sono attività riservate; svolgerle abusivamente è reato.
3. Trasparenza delle operazioni (art. 117)
L’art. 117 T.U.B. è una delle norme più applicate: impone che i contratti bancari siano redatti per iscritto e che una copia sia consegnata al cliente. La violazione comporta nullità relativa, eccepibile solo dal cliente. Le clausole non chiare o non riportate per iscritto sono inefficaci verso il cliente.
4. Credito al consumo (art. 121)
L’art. 121 T.U.B. apre la disciplina del credito al consumo: contratti con cui un finanziatore concede ad un consumatore credito sotto forma di dilazione di pagamento, prestito o altro. Si applicano regole specifiche su trasparenza (TAN, TAEG), recesso (14 giorni), rimborso anticipato. La disciplina recepisce direttive UE in materia di tutela del consumatore.
5. Anatocismo e usura (art. 120)
L’art. 120 T.U.B. disciplina la capitalizzazione degli interessi nei conti correnti bancari: il celebre tema dell’anatocismo. La riforma del 2014 ha vietato la capitalizzazione automatica degli interessi passivi al cliente, salvo specifici regimi. Per l’usura, la disciplina è data dalla L. 108/1996 in coordinamento con l’art. 644 c.p.
6. Mutui e credito immobiliare (art. 120-quater)
L’art. 120-quater T.U.B. regola la portabilità del mutuo (surroga ex L. 40/2007): il cliente può trasferire il proprio mutuo da una banca all’altra senza spese, mantenendo l’ipoteca originaria. Strumento fondamentale di concorrenza nel mercato del credito.
7. Servizi di pagamento (art. 126)
L’art. 126 T.U.B. apre la disciplina dei servizi di pagamento, recependo direttive UE (PSD, PSD2). Definisce gli istituti di pagamento, le condizioni di operatività, gli obblighi di trasparenza, la responsabilità in caso di operazione non autorizzata. È il quadro normativo che regola SEPA, bonifici, addebiti diretti, carte di pagamento.
8. Vigilanza prudenziale (art. 53)
L’art. 53 T.U.B. disciplina i poteri di vigilanza della Banca d’Italia: requisiti patrimoniali, regole di governance, limiti alla concentrazione dei rischi, partecipazioni rilevanti. La disciplina si integra con i regolamenti UE (CRR, CRD) e con le linee guida EBA.
9. Sanzioni amministrative (art. 144)
L’art. 144 T.U.B. elenca le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Testo Unico: importi anche molto rilevanti per banche e amministratori. La disciplina si è progressivamente inasprita per allinearsi agli standard europei.
10. Coordinamento con altre norme
Il T.U.B. si coordina con il T.U.F. per intermediari mobiliari, con il Codice Civile per i contratti bancari (mutuo, deposito), con il Codice del Consumo per la tutela del cliente consumatore, con il D.Lgs. 231/2007 per gli obblighi antiriciclaggio.
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