- Le sanzioni previste dagli artt. 189, 190, 190.3 e 190-bis TUF si applicano, nella stessa misura e secondo la stessa ripartizione di competenze, anche in caso di inosservanza del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e degli atti delegati della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV).
- La norma estende le sanzioni TUF alle violazioni della normativa prudenziale bancaria applicabile alle imprese di investimento.
Art. 194 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 194-ter
In vigore dal 01/07/1998
(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. (( 575/2013, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 ) )) (73)
1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 189, 190, 190.3 e 190-bis, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura, secondo la ripartizione di competenze e con le modalità ivi stabilite, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. ((575/2013, nonché degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate)) dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010 , ovvero in caso di inosservanza degli atti dell’AESFEM o dell’ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di questi ultimo regolamento o del regolamento UE n. 1095/2010 . (73) (61) (84)
L’estensione delle sanzioni TUF al Regolamento CRR
L’art. 194-ter TUF costituisce una norma di raccordo che estende le sanzioni previste dagli artt. 189, 190, 190.3 e 190-bis TUF alle violazioni del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR, Capital Requirements Regulation) e degli atti delegati adottati in attuazione della Direttiva CRD IV (2013/36/UE). Queste violazioni riguardano tipicamente i requisiti prudenziali delle imprese di investimento: requisiti di capitale, liquidità, grande esposizione, leva finanziaria, segnalazioni di vigilanza.
Il contesto normativo
Il CRR e la CRD IV disciplinano i requisiti patrimoniali delle banche e delle imprese di investimento nel mercato unico europeo. Il TUF si è dovuto adattare a questo framework prudenziale estendendo il proprio sistema sanzionatorio anche alle violazioni di queste norme, garantendo coerenza con le richieste della Direttiva CRD IV sulla necessità di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive negli Stati membri.
Ripartizione di competenze
La norma precisa che le sanzioni si applicano «secondo la ripartizione di competenze» stabilita dagli artt. 189, 190, 190.3 e 190-bis TUF: in sostanza, Banca d'Italia e Consob intervengono ciascuna nel proprio perimetro di vigilanza, rispettivamente sulle banche e imprese di investimento e sulle imprese di investimento non bancarie. La coerenza delle sanzioni tra le due autorità è garantita dal rinvio comune agli stessi parametri edittali.
Domande frequenti
Se una SIM viola i requisiti di capitale del Regolamento CRR, quale norma si applica?
L’art. 194-ter TUF estende le sanzioni degli artt. 189-190 TUF alle violazioni del CRR da parte delle imprese di investimento. La competenza è della Banca d'Italia o della Consob secondo la ripartizione di vigilanza prudenziale applicabile alla specifica SIM.
La violazione del CRR si sanziona con le stesse soglie pecuniarie dell’art. 190 TUF?
Sì, l’art. 194-ter TUF richiama le sanzioni degli artt. 189, 190, 190.3 e 190-bis TUF «nella misura» ivi stabilita: le stesse soglie edittali (fino a 5 milioni o 10% del fatturato) si applicano alle violazioni del CRR e degli atti delegati CRD IV.
Questa norma riguarda anche le banche?
Il CRR si applica sia alle banche sia alle imprese di investimento. Tuttavia, per le banche la principale autorità sanzionatoria è la Banca d'Italia, mentre per le imprese di investimento non bancarie la competenza è condivisa o della Consob secondo la ripartizione dei compiti. L’art. 194-ter TUF garantisce che il regime sanzionatorio sia equivalente per entrambi.