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Testo dell'articoloVigente
Art. 194 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 194-ter
In vigore dal 01/07/1998
(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. (( 575/2013, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 ) )) (73)
1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 189, 190, 190.3 e 190-bis, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura, secondo la ripartizione di competenze e con le modalità ivi stabilite, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. ((575/2013, nonché degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate)) dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010 , ovvero in caso di inosservanza degli atti dell’AESFEM o dell’ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di questi ultimo regolamento o del regolamento UE n. 1095/2010 . (73) (61) (84)
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 194-ter del Testo unico della finanza (D.Lgs. 58/1998) costituisce una norma di raccordo tra il sistema sanzionatorio nazionale e il complesso quadro regolamentare europeo in materia bancaria e prudenziale. Esso opera in un settore tecnico e in continua evoluzione, dove le fonti rilevanti non sono solo le leggi interne, ma soprattutto i regolamenti europei direttamente applicabili e gli atti delle autorità di vigilanza europee. La disposizione assolve a una funzione essenziale: garantire che le violazioni di tali norme non restino prive di sanzione e che il regime applicabile sia chiaro e coerente.
La tecnica del rinvio mobile
La norma stabilisce che, nelle materie cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 189, 190, 190.3 e 190-bis del TUF, le sanzioni già previste si applicano anche in caso di inosservanza del regolamento UE 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, nonché degli atti delegati e delle norme tecniche correlate. Si tratta di un rinvio mobile: il legislatore non riscrive un nuovo apparato sanzionatorio, ma estende quello esistente a un perimetro più ampio di condotte. Questa tecnica assicura coerenza interna ed evita duplicazioni, ma richiede all'interprete di ricostruire di volta in volta la disposizione richiamata per individuare misura e modalità della sanzione.
Il riferimento al pacchetto CRR/CRD
Il regolamento UE 575/2013, noto come CRR, e la direttiva 2013/36/UE, nota come CRD, costituiscono il fondamento del regime prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, in attuazione degli standard internazionali. Il CRR, in quanto regolamento, è direttamente applicabile negli Stati membri; la CRD richiede invece atti di recepimento. L'articolo 194-ter ricomprende espressamente le violazioni di entrambi, oltre a quelle degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE 1093/2010.
Il ruolo delle autorità europee di vigilanza
La disposizione attribuisce rilievo sanzionatorio anche all'inosservanza degli atti direttamente applicabili adottati dall'AESFEM, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati nota come ESMA, e dall'ABE, l'Autorità bancaria europea nota come EBA. Tali atti possono derivare dai regolamenti istitutivi delle autorità, ossia il regolamento UE 1093/2010 per l'ABE e il regolamento UE 1095/2010 per l'AESFEM. In questo modo, il sistema sanzionatorio nazionale si apre alla normativa tecnica di secondo livello, che costituisce parte integrante e qualificante della disciplina prudenziale.
Misura, competenze e modalità delle sanzioni
Un aspetto centrale è che l'articolo 194-ter non introduce un autonomo importo o un autonomo procedimento: rinvia integralmente, anche per la misura, la ripartizione di competenze e le modalità, alle disposizioni richiamate. Ciò significa che, per ogni violazione, occorre verificare quale norma del TUF disciplini la fattispecie corrispondente e applicare il relativo regime. La conseguenza pratica è che la stessa logica sanzionatoria già prevista per le violazioni nazionali si estende, senza soluzione di continuità, alle violazioni del diritto europeo direttamente applicabile.
La ratio: effettività e uniformità della vigilanza
La norma risponde a un principio cardine del diritto europeo: l'effettività delle regole prudenziali. Un regolamento direttamente applicabile sarebbe privo di reale forza cogente se la sua violazione non fosse assistita da sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. L'articolo 194-ter colma esattamente questo spazio, evitando che il rinvio del diritto interno alle fonti europee resti privo di copertura sanzionatoria. Si tratta, in linea generale, di un meccanismo di adeguamento dell'ordinamento nazionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione.
Coordinamento con l'evoluzione normativa
Trattandosi di una norma di rinvio, l'articolo 194-ter è particolarmente sensibile alle modifiche delle fonti richiamate. L'evoluzione del quadro prudenziale, con i successivi aggiornamenti del pacchetto CRR/CRD e con i nuovi atti tecnici delle autorità europee, si riflette automaticamente sul perimetro delle condotte sanzionabili. Per questo è sempre necessario verificare la versione vigente delle disposizioni richiamate, evitando di fare affidamento su testi superati.
La gerarchia delle fonti europee richiamate
Per orientarsi nella disposizione è utile tenere presente la gerarchia delle fonti europee coinvolte. Al vertice si collocano il regolamento di base, il CRR, e la direttiva, la CRD, che fissano i principi prudenziali. A un livello successivo si pongono gli atti delegati e le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, adottati dalla Commissione, che specificano e dettagliano la disciplina. Infine, vi sono gli atti direttamente applicabili delle autorità europee di vigilanza. L'articolo 194-ter abbraccia l'intero ventaglio di queste fonti, assicurando che la violazione di ciascun livello sia assistita da copertura sanzionatoria, in coerenza con l'unitarietà del sistema prudenziale.
Il rapporto con il principio di legalità delle sanzioni
Una norma di rinvio in materia sanzionatoria pone il problema del rispetto del principio di legalità, che esige la determinatezza della fattispecie e della sanzione. L'articolo 194-ter soddisfa tale esigenza ancorando il regime applicabile a disposizioni già esistenti e determinate, ossia quelle richiamate degli articoli 189 e seguenti del TUF. In linea generale, la tecnica adottata non crea sanzioni nuove e indeterminate, ma estende un apparato già definito a un perimetro più ampio di condotte tipizzate dalle fonti europee. Il rinvio, dunque, opera entro i limiti della prevedibilità richiesta in materia sanzionatoria.
L'inquadramento nel sistema sanzionatorio del TUF
L'articolo 194-ter va letto come tassello di un più ampio sistema sanzionatorio amministrativo delineato dal TUF nel titolo dedicato alle sanzioni. Le disposizioni richiamate disciplinano fattispecie, importi, criteri di commisurazione e ripartizione di competenze tra le autorità di vigilanza. La norma in esame innesta su questo impianto le violazioni del diritto prudenziale europeo, senza alterarne la struttura. Ne deriva un sistema integrato, in cui le condotte di derivazione nazionale ed europea ricevono un trattamento omogeneo, a beneficio della certezza del diritto e dell'uniformità applicativa.
Profili pratici per gli intermediari
Sul piano operativo, la disposizione assume rilievo per banche e imprese di investimento soggette alla vigilanza prudenziale. La presenza di un regime sanzionatorio esteso impone una compliance attenta non solo alle norme nazionali, ma anche al diritto europeo direttamente applicabile e agli atti tecnici delle autorità europee. Il presidio dei rischi sanzionatori passa, dunque, da un costante monitoraggio dell'evoluzione regolamentare e da un'organizzazione interna capace di recepire tempestivamente gli aggiornamenti. Per il professionista, è essenziale ricostruire, per ogni violazione, la disposizione del TUF richiamata, al fine di individuare con precisione la misura e le modalità della sanzione applicabile.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 364/1999
Domande frequenti
A cosa serve l'articolo 194-ter del TUF?
Serve a estendere il regime sanzionatorio amministrativo già previsto dal TUF anche alle violazioni del regolamento UE 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, oltre che dei relativi atti delegati e tecnici.
Cosa sono il CRR e la CRD richiamati dalla norma?
Il CRR è il regolamento UE 575/2013, direttamente applicabile, e la CRD è la direttiva 2013/36/UE: insieme costituiscono il pacchetto prudenziale europeo per banche e imprese di investimento.
Quali autorità europee rilevano ai fini sanzionatori?
Rilevano gli atti direttamente applicabili adottati dall'AESFEM (ESMA) e dall'ABE (EBA), ai sensi dei rispettivi regolamenti istitutivi UE 1095/2010 e 1093/2010.
L'articolo 194-ter fissa direttamente l'importo delle sanzioni?
No. Rinvia, anche per la misura, la ripartizione di competenze e le modalità, alle disposizioni richiamate degli articoli 189, 190, 190.3 e 190-bis del TUF.
Perché è importante questo meccanismo di rinvio?
Perché garantisce che le norme europee direttamente applicabili siano assistite da sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, assicurando uniformità ed effettività della vigilanza prudenziale.
Fonti consultate: 1 fonte verificate