← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Per le violazioni di scarsa offensività già cessate, può essere applicata in alternativa alla sanzione pecuniaria una dichiarazione pubblica che individui il soggetto responsabile e la natura della violazione.
  • Si applica a un catalogo specifico di violazioni enumerate nella norma, coincidente in parte con quelle dell’art. 194-quater TUF.
  • La dichiarazione pubblica è pubblicata nel sito dell’autorità secondo le modalità dell’art. 195-bis TUF.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 194 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Dichiarazione pubblica

In vigore dal 01/07/1998

1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, nel caso di inosservanza: a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis;29; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, comma 3; 98-ter.1, commi 3 e 4; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e delle relative disposizioni attuative; b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell’articolo 98-quater; c) delle norme richiamate dall’ articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative; d) delle norme richiamate dall’ articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 , nonché per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell’articolo 4-sexies, comma 5, e dell’articolo 4-septies, comma 1; e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall’ articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell’articolo 42 del medesimo regolamento. e-bis) dell’ articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall’articolo 190, comma 2-quater; (( e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012, del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento (UE) 2021/23 richiamate dall’articolo 193-quater, commi 1, 1-bis, 1-ter e

1-quater. )) e-quater) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall’articolo 190-bis.1, commi 1 e

3. e-quinquies) delle norme previste dagli articoli 124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle relative disposizioni attuative. e-sexies) delle disposizioni richiamate dall’articolo 191, commi 1, 4 e 5; e-septies) delle norme del regolamento (UE) 2019/2033 richiamate dall’articolo 194-ter.1 e delle relative disposizioni attuative; e-octies) delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 richiamate dall’articolo 194-ter e delle relative disposizioni attuative. e-novies) delle norme del regolamento (UE) 2017/2402 richiamate dall’articolo 190-bis.2, comma

1. (73) (96)

La dichiarazione pubblica come sanzione alternativa

L’art. 194-septies TUF prevede un’ulteriore sanzione alternativa alla pecuniaria: la dichiarazione pubblica. Questa sanzione si applica alle violazioni che presentano due caratteristiche cumulative: scarsa offensività o pericolosità, e infrazione già cessata al momento del provvedimento. La dichiarazione identifica pubblicamente il soggetto responsabile e la natura della violazione, producendo un effetto reputazionale senza comportare un esborso finanziario diretto.

Funzione e ambito

La dichiarazione pubblica è la sanzione meno gravosa dell’arsenale sanzionatorio TUF. Ha una funzione prevalentemente di deterrenza reputazionale: la pubblicazione nel sito dell’autorità segnala al mercato che il soggetto ha violato le regole, anche se la violazione era di portata limitata. Si applica a violazioni prevalentemente organizzative e procedurali (artt. 4-undecies, 6, 12, 21, 22, 24, 29, 33, 35-decies, 67-ter, 68, 68-quater, 98-ter, 98-ter.1, 187-quinquiesdecies TUF e altri), elencati esaustivamente nella norma.

Coordinations con l’art. 195-bis TUF

La dichiarazione pubblica dell’art. 194-septies TUF è pubblicata secondo le modalità previste dall’art. 195-bis TUF (pubblicazione nel sito internet dell’autorità, eventuale pubblicazione anonima nei casi giustificati, aggiornamento in caso di ricorso e relativo esito). Il meccanismo di pubblicazione garantisce la trasparenza del sistema sanzionatorio e consente agli operatori di mercato di conoscere il track record dei soggetti vigilati.

Domande frequenti

Quando la Consob sceglie la dichiarazione pubblica invece della sanzione pecuniaria?

L’art. 194-septies TUF richiede due condizioni: la violazione deve essere di scarsa offensività o pericolosità, e l’infrazione deve essere già cessata. Se entrambi i presupposti sono soddisfatti, la Consob può applicare la dichiarazione pubblica in alternativa alla sanzione pecuniaria.

La dichiarazione pubblica è meno grave dell’ordine di eliminare le infrazioni?

In una scala di gravità crescente, la dichiarazione pubblica è la sanzione meno gravosa (si applica a infrazioni già cessate), seguita dall’ordine di eliminare le infrazioni (per violazioni ancora in corso ma sanabili) e, al grado più alto, dalla sanzione pecuniaria. La scelta tra questi strumenti dipende dalla valutazione delle circostanze concrete.

La dichiarazione pubblica compare nel sito della Consob? Per quanto tempo?

Sì, l’art. 194-septies TUF rimanda all’art. 195-bis TUF per le modalità di pubblicazione. La Consob pubblica nel proprio sito internet la dichiarazione pubblica, con aggiornamenti in caso di impugnazione giudiziaria e relativo esito. La durata della pubblicazione segue le regole generali dell’art. 195-bis TUF.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.