← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Per le violazioni di scarsa offensività o pericolosità, può essere applicato in alternativa alle sanzioni pecuniarie un ordine di eliminare le infrazioni, con indicazione delle misure e del termine per l’adempimento.
  • Si applica a un catalogo specifico di violazioni enumerate nella norma.
  • La sanzione sostitutiva è più leggera ma ugualmente vincolante: l’inottemperanza apre la strada alla sanzione pecuniaria ordinaria.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 194 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Ordine di porre termine alle violazioni

In vigore dal 01/07/1998

1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, nei confronti delle società o degli enti interessati, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare e il termine per l’adempimento, nel caso di inosservanza: a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, comma 3; 98-ter.1, commi 3 e 4, e delle relative disposizioni attuative; b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell’articolo 98-quater; c) delle norme richiamate dall’ articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative. c-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall’ articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative. (73) c-ter) dell’ articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall’articolo 190, comma 2-quater; (( c-quater) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012, del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento (UE) 2021/23 richiamate dall’articolo 193-quater, commi 1, 1-bis, 1-ter e

1-quater. )) c-quinquies) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall’articolo 190-bis.1, commi 1 e

3. c-sexies) delle norme previste dagli articoli 124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle relative disposizioni attuative. c-septies) delle disposizioni richiamate dall’articolo 191, commi 1, 4 e 5; c-octies) delle norme del regolamento (UE) 2019/2033 richiamate dall’articolo 194-ter.1 e delle relative disposizioni attuative; c-novies) delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 richiamate dall’articolo 194-ter e delle relative disposizioni attuative. c-decies) delle norme del regolamento (UE) 2017/2402 richiamate dall’articolo 190-bis.2, comma

1. 2. Per l’inosservanza dell’ordine entro il termine stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

L’ordine di eliminare le infrazioni come sanzione alternativa

L’art. 194-quater TUF introduce uno strumento sanzionatorio alternativo alla sanzione pecuniaria per le violazioni di scarsa offensività o pericolosità: l’ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento. Si tratta di un approccio proporzionato che privilegia la correzione del comportamento rispetto alla mera punizione economica, in linea con i principi della better enforcement raccomandati dalla normativa europea.

Il catalogo delle violazioni ammesse

L’art. 194-quater TUF si applica a un elenco tassativo di violazioni: artt. 4-undecies (whistleblowing), 6 (gestione dei conflitti di interessi), 12 (requisiti organizzativi), 21 (obblighi degli intermediari verso i clienti), 33 comma 4, 35-decies, 67-ter, 68 commi 1 e 2, 68-quater commi 2 e 3, 98-ter comma 3, 98-ter.1 commi 3 e 4, e 187-quinquiesdecies TUF. Il catalogo indica che la sanzione alternativa è riservata alle violazioni procedurali o organizzative che possono essere sanate, non a quelle che hanno già causato danni irreversibili.

L’inottemperanza all’ordine

Se il soggetto sanzionato non ottempera all’ordine entro il termine fissato, le autorità possono applicare le sanzioni pecuniarie ordinarie previste per la violazione sottostante. L’inottemperanza è di per sé una violazione aggiuntiva che può aggravare la posizione del soggetto e determinare un trattamento sanzionatorio più severo in sede di recidiva.

Domande frequenti

Quando la Consob sceglie di irrogare un ordine di eliminare le infrazioni invece di una sanzione pecuniaria?

L’art. 194-quater TUF richiede che la violazione sia connotata da scarsa offensività o pericolosità. La Consob valuta questo requisito tenendo conto dell’entità del danno causato agli investitori, della rilevanza sistemica della condotta e della possibilità di rimediarvi efficacemente con l’adozione di misure correttive.

L’ordine di eliminare le infrazioni è meno grave della sanzione pecuniaria?

Formalmente sì, l’ordine è una sanzione più leggera in quanto non comporta il pagamento di una somma di denaro. Tuttavia, l’inadempimento dell’ordine porta all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie ordinarie per la violazione sottostante, rendendo l’ordine uno strumento vincolante a tutti gli effetti.

L’ordine di eliminare le infrazioni può essere pubblicato?

Sì, ai sensi dell’art. 195-bis TUF, i provvedimenti sanzionatori della Consob e della Banca d'Italia, inclusi quelli che irrogano l’ordine di eliminare le infrazioni, sono pubblicati nel sito internet dell’autorità. La pubblicazione ha una funzione di trasparenza e di deterrenza reputazionale.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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